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Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35

Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016.

TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/01/2016
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art.1
1. Per l'esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 6.805.526.095,59 euro e di cassa per 6.691.572.226,88 euro e autorizzati impegni di spesa per 6.805.526.095,59 euro e pagamenti per 6.691.572.226,88 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 6.642.122.057,51 euro e autorizzati impegni di spesa per 6.642.122.057,51 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 6.613.841.517,73 euro e autorizzati impegni di spesa per 6.613.841.517,73 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);
f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;
g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
h) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
i) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;
j) la nota integrativa con i relativi allegati
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2016.