Art. 25
(Disciplina transitoria)
1. In via di prima applicazione e limitatamente all'anno 2016 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il Programma annuale anche in assenza del Piano triennale, in conformità con i principi e le finalità di cui all'articolo 1, nonché con le disposizioni della presente legge.
2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, per quelli relativi alla programmazione 2015, continua ad applicarsi la normativa previgente.
3.
Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dall'articolo 22, comma 4, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni dei seguenti atti regolamentari:
b)
decreto Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 383 (Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'
articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5
(Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).
4. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 22, comma 5, per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari, continuano a osservarsi, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0429/Pres. (Procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari), e sue eventuali successive modifiche.
Art. 28
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, in relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, articolo 11, comma 3, articolo 13, articolo 16, commi 1 e 2, articolo 17, comma 1, articolo 18, commi da 4 a 6, articolo 20, comma 1, articolo 21, comma 4, lettere c) e d), articolo 23, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.640.000 euro, suddivisa in ragione di 1.295.000 euro per l'anno 2016 e 1.345.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5014 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Interventi previsti dal Programma delle politiche di immigrazione".
2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.2.5065 e del capitolo 5011 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Contributi per il sostegno di strutture dedicate all'ospitalità temporanea a favore delle persone straniere immigrate".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2, per complessivi 3.040.000 euro, suddivisi in ragione di 1.495.000 euro per l'anno 2016 e di 1.545.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 4, articolo 10 e articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2016 e 5.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5015 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Spese per la conferenza regionale sull'immigrazione, per la Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate e per il Tavolo regionale istituzionale sulla protezione internazionale".
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.3.1.5065 e dal capitolo 4409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
6. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5016 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Corsi di formazione e di aggiornamento dei mediatori culturali".
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 6.2.1.5062 e dal capitolo 5808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
8. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera e), per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 3.000 euro carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 4729 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Gruppo tecnico di lavoro per la programmazione degli interventi e dei servizi sociali rivolti ai cittadini stranieri".
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede per l'anno 2016 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364.
10. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 5, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 5018 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 con la denominazione "Rimborsi agli Enti del servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari".
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
12. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 5017 di nuova istituzione, a decorrere dal 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione "Servizi di mediazione socio - culturale presso i Centri per l'impiego".
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.5.1.1146 e dal capitolo 4682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.