1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;
e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;
h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;
j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;
k) rischio di caduta dall'alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;
l) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
m)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'
articolo 91 del decreto legislativo 81/2008
;
n)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'
articolo 92 del decreto legislativo 81/2008
;
o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.