Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva e organica. In particolare, la presente legge detta disposizioni per un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; contiene ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché disposizioni di modifica di altre normative regionali in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri.
Art. 2
(Assegno vitalizio)
1.
In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2
), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.
2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.
2 bis.
Nell'ipotesi prevista dall'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13
(Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 3
(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli.
3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
4.
Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003
.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 16/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 5/2019
4Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2019 , a decorrere dall'1 maggio 2019.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 3, L. R. 5/2019
Art. 4
(Esercizio dell'opzione)
1.
Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nel caso assuma una delle cariche di seguito indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:
a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;
b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;
c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.
2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.
3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.
4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.