CAPO IV
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 12
(Finalità e ambito di applicazione del sistema dei controlli interni)
1.
Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale è finalizzato a:
a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
d) valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale;
e) verificare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
f) vigilare sull'amministrazione del patrimonio regionale;
g) vigilare sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.
2. Il sistema dei controlli interni definito dal presente capo si esplica nei confronti dell'azione e del personale dell'Amministrazione regionale, nei confronti delle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti dell'azione e del personale degli enti regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali).
Art. 13
(Sistema dei controlli interni)
1.
Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale si articola in:
a) controllo di regolarità contabile;
b) controllo di regolarità amministrativa;
c) controllo strategico;
d) controllo di gestione;
e) valutazione della prestazione;
f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
g) controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione;
h) controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.
2.
Al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), concorre, a integrazione delle forme di controllo di cui al comma 1:
a) il parere, in ordine al rispetto della normativa di riferimento, reso dalle strutture competenti sui disegni di legge e sui regolamenti, preliminare alla formale presentazione per l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute della Giunta regionale;
b) l'attività di riscontro, sotto il profilo giuridico-formale, degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale e relativa attività di coordinamento.
Art. 14
(Atti soggetti a controllo di regolarità contabile)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il controllo preventivo di regolarità contabile si esercita su:
a) atti di impegno di spesa;
b) atti di liquidazione.
2.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il controllo consuntivo di regolarità contabile si esercita su:
a) rendiconti dei funzionari delegati della Regione;
b) rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione;
c) conti giudiziali degli agenti contabili della Regione.
Art. 15
(Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno)
1.
Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando che:
a) la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;
b) la spesa impegnata sia imputata all'appropriato capitolo e all'appropriata voce del quinto livello del Piano dei conti integrato;
c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della
legge regionale 21/2007
, non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;
d) l'ammontare della spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;
e) i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nell'atto di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, nella norma autorizzativa di spesa, ovvero corrispondano a quelli riportati nell'atto con il quale si è perfezionata l'obbligazione a carico dell'Amministrazione.
2. Il controllo preventivo di regolarità contabile sull'atto di impegno di spesa è condizione di efficacia dell'atto medesimo e si esercita nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
3. L'impegno di spesa è registrato nelle scritture contabili a seguito dell'accertata regolarità contabile dell'atto di impegno di spesa.
4. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di impegno sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno di spesa non è registrato nelle scritture contabili.
4 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di impegno.
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 16/2016
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 13/2019
5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera a), L. R. 15/2020
Art. 16
(Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione)
1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa sia liquidata nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di impegno.
2.
L'organo di controllo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione, accertata la regolarità contabile dell'atto, provvede a registrare la liquidazione e a disporre, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione e tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'
articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e finanza pubblica), l'ordinazione di pagamento della spesa, ovvero a emettere, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione, il ruolo di spesa fissa o l'ordine di accreditamento.
3. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di liquidazione. In tal caso non procede all'ordinazione di pagamento della spesa e all'emissione del ruolo di spesa fissa o dell'ordine di accreditamento.
3 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di liquidazione.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 17
(Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati della Regione, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il controllo consuntivo di regolarità contabile è esercitato su tutti i rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento.
4.
Il regolamento di cui al comma 1:
a) individua i criteri per la scelta del campione che privilegiano le situazioni di possibile criticità;
b) individua le modalità per la scelta del campione da effettuare mediante procedura casuale;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.
5. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati è esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.
6.
Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati si esercita accertando che:
a) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato capitolo;
b) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato ordine di accreditamento;
c) la spesa sostenuta non ecceda l'importo dell'appropriato ordine di accreditamento.
Art. 18
(Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione è esercitato accertando l'esattezza dei dati delle entrate e delle spese riportati nei rendiconti, anche attraverso il raffronto con le risultanze dei conti giudiziali parificati dai soggetti gestori e dagli stessi trasmessi a corredo dei rendiconti.
Art. 19
(Controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione è esercitato accertando la correttezza delle scritture contabili o inventariali.
Art. 20
(Controllo preventivo di regolarità amministrativa)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), ciascun centro di responsabilità amministrativa assicura la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza.
2.
Al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza, ciascun centro di responsabilità amministrativa è tenuto a verificare:
a) il rispetto della normativa di riferimento;
b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;
c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.
3.
Ciascun centro di responsabilità amministrativa può avvalersi, in funzione di supporto specialistico, delle attività consultive svolte dai competenti uffici:
a) in materia di appalti pubblici di forniture o servizi;
b) in materia di lavori pubblici;
c) in materia finanziaria e contabile;
d) in materia di aiuti di stato;
e) in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
f) in materia di monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - PTTI.
Art. 21
(Controllo successivo di regolarità amministrativa)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione e dei funzionari delegati della Regione è assicurato attraverso l'esercizio delle funzioni di internal Audit programmate nel Piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale.
2.
Il Piano annuale di internal Audit di cui al comma 1 individua:
a) le categorie di atti da controllare;
b) la percentuale dei procedimenti e degli atti da controllare;
c) la percentuale dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio da controllare;
c bis) la percentuale dei rendiconti dei funzionari delegati da controllare;
d) i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità.
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
4.
Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua l'oggetto del controllo e i parametri di riferimento;
b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 9, lettera a), L. R. 20/2015
2Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 9, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 22
(Controllo strategico)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), l'attività di controllo strategico mira a verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definite nel Piano strategico regionale di cui all'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ponendosi a sussidio diretto degli organi e delle attività di indirizzo politico.
2. L'attività di controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e del grado di conseguimento degli obiettivi prescelti rispetto alle azioni operative effettuate, alle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ovvero dell'eventuale scostamento, con l'individuazione delle relative criticità, cause e possibili soluzioni.
3. La Direzione generale riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate.
Art. 23
(Controllo di gestione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il controllo di gestione si distingue dal controllo strategico per il suo carattere strumentale e propedeutico, realizzando l'attività di monitoraggio e verifica dell'effettiva attuazione degli interventi in cui si articolano gli obiettivi e le azioni strategiche del Piano strategico regionale.
2.
Il Piano della prestazione di cui all'
articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16
(Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), risulta declinazione del Piano strategico regionale ed è strumento per l'attuazione del controllo di gestione.
3. Il controllo di gestione prevede un insieme di attività sistematiche che, sulla base di una predeterminazione degli obiettivi gestionali e dei centri di responsabilità, si realizza nel monitoraggio nel tempo dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, con riferimento alle singole unità organizzative, alle risorse umane e finanziarie, ai tempi, agli indicatori di risultato e ai target, e nella comunicazione degli esiti del controllo ai centri decisionali per l'adozione delle necessarie misure correttive.
4. Il controllo di gestione misura nel tempo il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, quantificando in particolare il rapporto tra le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate e i risultati raggiunti e verificando, anche con riferimento a specifici oggetti di analisi, i costi sostenuti per la realizzazione dell'azione amministrativa.
5. Il controllo di gestione sulle gestioni fuori bilancio è esercitato dalle Direzioni e dalle strutture vigilanti che attestano la proficuità della gestione in occasione della presentazione dei rendiconti annuali.
Art. 23 bis
(Approvazione dei rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione)
1. I rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione, in esito ai controlli di cui agli articoli 18, 21 e 22, sono approvati dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 14/2016
Art. 24
(Valutazione della prestazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), le risultanze del controllo strategico e del controllo di gestione rappresentano strumenti utili per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione.
2. Attraverso la fase di valutazione si verifica il grado di realizzazione degli obiettivi personali in termini di prestazione conseguita e si riscontra la congruità degli obiettivi assegnati al personale al fine di accertarne la coerenza rispetto alle attività e alle competenze attribuite alle strutture di riferimento.
3.
La valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione si attua attraverso il sistema di misurazione e valutazione individuato dall'
articolo 6 della legge regionale 16/2010
.
Art. 25
(Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi della
legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), esercita il controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione verificando l'effettiva osservanza nell'Amministrazione regionale del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita attraverso lo scambio di dati e informazioni fra gli uffici regionali, anche in forma elaborata, e in generale attraverso la collaborazione e il supporto da parte degli uffici competenti.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, in tempi compatibili con la pubblicazione della relazione prevista dall'
articolo 1, comma 14, della legge 190/2012
, le strutture dell'Amministrazione regionale trasmettono al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione gli elementi relativi allo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, secondo uno schema definito nello stesso.
4.
Ai sensi dell'
articolo 1, comma 14, della legge 190/2012
, la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale costituisce illecito disciplinare.
Art. 26
(Controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), esercita un controllo a campione sugli adempimenti in materia di trasparenza, secondo le modalità contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale.
Art. 27
(Controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2.
Il regolamento di cui al comma 1:
a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;
b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre i soggetti di cui al comma 1, al loro primo anno di assunzione di incarico;
c) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
d) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.
3. Il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarità della tenuta delle scritture contabili.
Art. 28
(Controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), il controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione si esercita sulla base di quanto disposto dalla normativa regionale di settore e, in particolare, dalla
legge regionale 4 maggio 2012, n. 10
(Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
Art. 29
(Verifica del sistema dei controlli interni)
1. Al fine di perseguire il miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, del sistema complessivo di valutazione del rischio e di controllo interno, il sistema dei controlli interni definito dal presente capo è oggetto di verifica e valutazione periodica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza del Direttore generale attraverso la valutazione della sua funzionalità e la verifica della regolarità delle attività operative.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 8, L. R. 24/2016
Art. 30
1.
All'
articolo 52 della legge regionale 21/2007
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<
di riscontro
>> sono aggiunte le seguenti: <<
di regolarità amministrativa
>>;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Al rendiconto del funzionario delegato è allegato, in luogo degli ordinativi estinti, un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.>>.