LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 23 bis aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 14/2016
CAPO I
 FINALITÀ
Art. 1
 (Finalità)
1. L'Amministrazione regionale, anche al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci, di monitoraggio dei debiti, di certificazione dei crediti e di fatturazione elettronica, persegue l'obiettivo della razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa attraverso:
a) la revisione della disciplina della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa;
b) il processo di dematerializzazione degli atti di spesa;
c) la definizione di un sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale che risponda a requisiti di organicità, efficacia ed efficienza.
CAPO II
 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE E DELLE FASI DELLA SPESA
Art. 2
1.
I commi 2 e 3 dell' articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono sostituiti dai seguenti:
<< 2. La prenotazione delle risorse non è necessaria quando il beneficiario, il quantum e l'oggetto dell'intervento sono individuati dalla legge, nonché quando si tratta di spese obbligatorie e d'ordine iscritte annualmente negli appositi elenchi e di spese gravanti su capitoli di partite di giro.
3. Nei procedimenti contributivi il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.>>.

Art. 3
1.
Al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 21/2007 le parole << alla legge o a contratto o ad altro titolo >> sono sostituite dalle seguenti << a un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata >>.

Art. 4
1.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 43 della legge regionale 21/2007 , le parole << stipulati contratti o >> sono soppresse.

Art. 5
1. All' articolo 44 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.>>;

b)
il comma 2 bis, come inserito dall' articolo 13, comma 1, lettera u), della legge regionale 9/2008 è abrogato.

Art. 6
1. All' articolo 45 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << da pagare >> sono inserite le seguenti: << nei limiti dell'impegno assunto >>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 7
1.
L' articolo 46 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:
<< Art. 46
 (Ordinazione della spesa)
1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.
2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all' articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.
5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.
6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.>>.

Art. 8
1.
I commi 1 e 5 dell' articolo 47 della legge regionale 21/2007 sono abrogati.

Art. 10
1. All' articolo 50 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Direttore centrale delle risorse economiche e finanziarie >> sono sostituite dalle seguenti: << Ragioniere generale >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.>>.

CAPO III
 DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI SPESA
Art. 11
 (Digitalizzazione degli atti di spesa)
1. A decorrere dall'1 aprile 2015, gli atti di impegno di spesa e gli atti di liquidazione dell'Amministrazione regionale sono emessi in formato digitale nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
CAPO IV
 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 12
 (Finalità e ambito di applicazione del sistema dei controlli interni)
1. Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale è finalizzato a:
a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
d) valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale;
e) verificare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
f) vigilare sull'amministrazione del patrimonio regionale;
g) vigilare sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.
2. Il sistema dei controlli interni definito dal presente capo si esplica nei confronti dell'azione e del personale dell'Amministrazione regionale, nei confronti delle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti dell'azione e del personale degli enti regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali).
Art. 13
 (Sistema dei controlli interni)
1. Il sistema dei controlli interni dell'Amministrazione regionale si articola in:
a) controllo di regolarità contabile;
b) controllo di regolarità amministrativa;
c) controllo strategico;
d) controllo di gestione;
e) valutazione della prestazione;
f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
g) controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione;
h) controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.
2. Al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), concorre, a integrazione delle forme di controllo di cui al comma 1:
a) il parere, in ordine al rispetto della normativa di riferimento, reso dalle strutture competenti sui disegni di legge e sui regolamenti, preliminare alla formale presentazione per l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute della Giunta regionale;
b) l'attività di riscontro, sotto il profilo giuridico-formale, degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale e relativa attività di coordinamento.
Art. 14
 (Atti soggetti a controllo di regolarità contabile)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il controllo preventivo di regolarità contabile si esercita su:
a) atti di impegno di spesa;
b) atti di liquidazione.
2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il controllo consuntivo di regolarità contabile si esercita su:
a) rendiconti dei funzionari delegati della Regione;
b) rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione;
c) conti giudiziali degli agenti contabili della Regione.
Art. 15
 (Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno)
1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando che:
a) la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;
b) la spesa impegnata sia imputata all'appropriato capitolo e all'appropriata voce del quinto livello del Piano dei conti integrato;
c) la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata;
c bis) la spesa impegnata, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 , non ecceda la spesa assegnata in sede di ripartizione delle risorse o, relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;
d) l'ammontare della spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;
e) i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nell'atto di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, nella norma autorizzativa di spesa, ovvero corrispondano a quelli riportati nell'atto con il quale si è perfezionata l'obbligazione a carico dell'Amministrazione.
e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. Il controllo preventivo di regolarità contabile sull'atto di impegno di spesa è condizione di efficacia dell'atto medesimo e si esercita nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.
3. L'impegno di spesa è registrato nelle scritture contabili a seguito dell'accertata regolarità contabile dell'atto di impegno di spesa.
4. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di impegno sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno di spesa non è registrato nelle scritture contabili.
4 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di impegno.
Note:
1Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 16/2016
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 13/2019
5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera a), L. R. 15/2020
Art. 16
 (Controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione)
1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa sia liquidata nel rispetto di quanto stabilito nell'atto di impegno.
2. L'organo di controllo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione, accertata la regolarità contabile dell'atto, provvede a registrare la liquidazione e a disporre, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione e tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all' articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), l'ordinazione di pagamento della spesa, ovvero a emettere, a fronte della richiesta contenuta nell'atto di liquidazione, il ruolo di spesa fissa o l'ordine di accreditamento.
3. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di liquidazione. In tal caso non procede all'ordinazione di pagamento della spesa e all'emissione del ruolo di spesa fissa o dell'ordine di accreditamento.
3 bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di liquidazione.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 12, comma 7, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 17
 (Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti dei funzionari delegati)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati della Regione, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il controllo consuntivo di regolarità contabile è esercitato su tutti i rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento.
3. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste nell' articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007 .
4. Il regolamento di cui al comma 1:
a) individua i criteri per la scelta del campione che privilegiano le situazioni di possibile criticità;
b) individua le modalità per la scelta del campione da effettuare mediante procedura casuale;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.
5. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati è esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.
6. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dai funzionari delegati si esercita accertando che:
a) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato capitolo;
b) la spesa sostenuta sia imputata all'appropriato ordine di accreditamento;
c) la spesa sostenuta non ecceda l'importo dell'appropriato ordine di accreditamento.
Art. 18
 (Controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione è esercitato accertando l'esattezza dei dati delle entrate e delle spese riportati nei rendiconti, anche attraverso il raffronto con le risultanze dei conti giudiziali parificati dai soggetti gestori e dagli stessi trasmessi a corredo dei rendiconti.
Art. 19
 (Controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili)
1. Il controllo consuntivo di regolarità contabile sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione è esercitato accertando la correttezza delle scritture contabili o inventariali.
Art. 20
 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), ciascun centro di responsabilità amministrativa assicura la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza.
2. Al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza, ciascun centro di responsabilità amministrativa è tenuto a verificare:
a) il rispetto della normativa di riferimento;
b) la coerenza con gli indirizzi formulati negli strumenti di programmazione e con le direttive impartite;
c) la correttezza e la regolarità della procedura finalizzata all'adozione dell'atto;
d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto;
e) la sussistenza di idonea motivazione dell'atto.
3. Ciascun centro di responsabilità amministrativa può avvalersi, in funzione di supporto specialistico, delle attività consultive svolte dai competenti uffici:
a) in materia di appalti pubblici di forniture o servizi;
b) in materia di lavori pubblici;
c) in materia finanziaria e contabile;
d) in materia di aiuti di stato;
e) in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
f) in materia di monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - PTTI.
Art. 21
 (Controllo successivo di regolarità amministrativa)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), il controllo successivo di regolarità amministrativa sui procedimenti e su specifiche categorie di atti di competenza di ciascun centro di responsabilità amministrativa, nonché sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio della Regione e dei funzionari delegati della Regione è assicurato attraverso l'esercizio delle funzioni di internal Audit programmate nel Piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale.
2. Il Piano annuale di internal Audit di cui al comma 1 individua:
a) le categorie di atti da controllare;
b) la percentuale dei procedimenti e degli atti da controllare;
c) la percentuale dei rendiconti delle gestioni fuori bilancio da controllare;
c bis) la percentuale dei rendiconti dei funzionari delegati da controllare;
d) i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità.
(2)
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
4. Il regolamento di cui al comma 3:
a) individua l'oggetto del controllo e i parametri di riferimento;
b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 9, lettera a), L. R. 20/2015
2Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 9, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 22
 (Controllo strategico)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), l'attività di controllo strategico mira a verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definite nel Piano strategico regionale di cui all'articolo 13 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ponendosi a sussidio diretto degli organi e delle attività di indirizzo politico.
2. L'attività di controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e del grado di conseguimento degli obiettivi prescelti rispetto alle azioni operative effettuate, alle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, ovvero dell'eventuale scostamento, con l'individuazione delle relative criticità, cause e possibili soluzioni.
3. La Direzione generale riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate.
Art. 23
 (Controllo di gestione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il controllo di gestione si distingue dal controllo strategico per il suo carattere strumentale e propedeutico, realizzando l'attività di monitoraggio e verifica dell'effettiva attuazione degli interventi in cui si articolano gli obiettivi e le azioni strategiche del Piano strategico regionale.
2. Il Piano della prestazione di cui all' articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), risulta declinazione del Piano strategico regionale ed è strumento per l'attuazione del controllo di gestione.
3. Il controllo di gestione prevede un insieme di attività sistematiche che, sulla base di una predeterminazione degli obiettivi gestionali e dei centri di responsabilità, si realizza nel monitoraggio nel tempo dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati, con riferimento alle singole unità organizzative, alle risorse umane e finanziarie, ai tempi, agli indicatori di risultato e ai target, e nella comunicazione degli esiti del controllo ai centri decisionali per l'adozione delle necessarie misure correttive.
4. Il controllo di gestione misura nel tempo il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, quantificando in particolare il rapporto tra le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate e i risultati raggiunti e verificando, anche con riferimento a specifici oggetti di analisi, i costi sostenuti per la realizzazione dell'azione amministrativa.
5. Il controllo di gestione sulle gestioni fuori bilancio è esercitato dalle Direzioni e dalle strutture vigilanti che attestano la proficuità della gestione in occasione della presentazione dei rendiconti annuali.
Art. 23 bis
 (Approvazione dei rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione)
1. I rendiconti presentati dalle gestioni fuori bilancio della Regione, in esito ai controlli di cui agli articoli 18, 21 e 22, sono approvati dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 14/2016
Art. 24
 (Valutazione della prestazione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), le risultanze del controllo strategico e del controllo di gestione rappresentano strumenti utili per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione.
2. Attraverso la fase di valutazione si verifica il grado di realizzazione degli obiettivi personali in termini di prestazione conseguita e si riscontra la congruità degli obiettivi assegnati al personale al fine di accertarne la coerenza rispetto alle attività e alle competenze attribuite alle strutture di riferimento.
3. La valutazione della prestazione organizzativa e individuale dell'Amministrazione si attua attraverso il sistema di misurazione e valutazione individuato dall' articolo 6 della legge regionale 16/2010 .
Art. 25
 (Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), esercita il controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione verificando l'effettiva osservanza nell'Amministrazione regionale del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Il controllo di cui al comma 1 si esercita attraverso lo scambio di dati e informazioni fra gli uffici regionali, anche in forma elaborata, e in generale attraverso la collaborazione e il supporto da parte degli uffici competenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1, in tempi compatibili con la pubblicazione della relazione prevista dall' articolo 1, comma 14, della legge 190/2012 , le strutture dell'Amministrazione regionale trasmettono al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione gli elementi relativi allo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, secondo uno schema definito nello stesso.
4. Ai sensi dell' articolo 1, comma 14, della legge 190/2012 , la violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale costituisce illecito disciplinare.
Art. 26
 (Controllo sugli adempimenti in materia di trasparenza)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), esercita un controllo a campione sugli adempimenti in materia di trasparenza, secondo le modalità contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale.
Art. 27
 (Controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il regolamento di cui al comma 1:
a) individua la percentuale delle gestioni da controllare per ogni tipologia di gestione;
b) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità, prevedendo che il campione includa sempre i soggetti di cui al comma 1, al loro primo anno di assunzione di incarico;
c) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
d) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo.
3. Il controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle scritture contabili e inventariali e la regolarità della tenuta delle scritture contabili.
Art. 28
 (Controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), il controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione si esercita sulla base di quanto disposto dalla normativa regionale di settore e, in particolare, dalla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
Art. 29
 (Verifica del sistema dei controlli interni)
1. Al fine di perseguire il miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza, del sistema complessivo di valutazione del rischio e di controllo interno, il sistema dei controlli interni definito dal presente capo è oggetto di verifica e valutazione periodica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza del Direttore generale attraverso la valutazione della sua funzionalità e la verifica della regolarità delle attività operative.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 8, L. R. 24/2016
Art. 30
1. All' articolo 52 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << di riscontro >> sono aggiunte le seguenti: << di regolarità amministrativa >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. Al rendiconto del funzionario delegato è allegato, in luogo degli ordinativi estinti, un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.>>.

Art. 32
1.
Il capo VII (Controllo interno di ragioneria) della legge regionale 21/2007 è abrogato.

CAPO V
 ATTIVITÀ CONTRATTUALI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 34
1.
Il comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:
<< 2. Ferma restando l'attività programmatoria da espletarsi nel corso del 2015, la Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016; nelle more della sua attivazione e della istituzione delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali, fino al 30 giugno 2015, continuano a svolgere singolarmente le attività contrattuali con la facoltà di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale vigente.>>.

CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni dell' articolo 48 della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2015.
2. Le disposizioni dell' articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ai fini dell'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati entro la data del 31 marzo 2015.
3. Le disposizioni del capo VII della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ai fini dell'esercizio del controllo interno preventivo di ragioneria:
a) sulle proposte di deliberazione giuntale di cui all' articolo 53, comma 1, della legge regionale 21/2007 , sottoscritte entro il 31 marzo 2015;
b) sugli atti di impegno di spesa adottati entro il 31 marzo 2015;
c) sugli atti di liquidazione adottati entro il 31 marzo 2015 e sui relativi titoli di spesa.
Art. 36
 (Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, e 10 e le disposizioni del capo IV hanno effetto a decorrere dall'1 aprile 2015.