CAPO II
ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
Art. 6
(Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1.
La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'
articolo 41 della legge regionale 16/2012
, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);
h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
3. Il Direttore dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.
4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.
Art. 7
(Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1.
La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 8;
b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;
c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;
d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma triennale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.
Art. 8
(Linee guida)
1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2.
Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'articolo 22, tra l'altro:
a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;
b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1;
d) i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
f) le eventuali quote d'interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per le mobilità internazionali;
g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti.
3.
Le linee guida stabiliscono inoltre:
a) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
b) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS;
c) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
d) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
Art. 9
(Programma triennale degli interventi)
1. Il Direttore generale dell'ARDISS di cui all'articolo 15 predispone, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.
2.
Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in particolare:
a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;
c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS;
f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDISS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).
3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1.
Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;
b)
entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDISS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:
1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;
2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;
3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDISS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.
2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.
3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
CAPO IV
INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 22
(Tipologie di intervento)
1.
La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
a)
benefici di natura economica, articolati in:
1) borse di studio;
2) prestiti;
3) contributi;
b)
servizi per l'accoglienza, articolati in:
1) servizi abitativi;
2) servizi di ristorazione;
3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;
4) servizi di orientamento;
5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
6) servizi di trasporto;
7) servizi a favore dei soggetti con disabilità;
8) servizi di assistenza sanitaria;
c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.
Art. 23
(Borse di studio)
1.
La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 68/2012
.
2. La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.
3. Il bando di concorso è pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).
Art. 24
(Cumulo con altre borse di studio)
1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8. Resta ferma la facoltà di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.
2.
Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.
Art. 25
(Prestiti)
1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDISS.
2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2.
3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma triennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDISS può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.
Art. 26
(Contributi)
1.
I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:
a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;
b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e);
c) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della graduatoria è data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;
d) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;
e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con disabilità per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
f) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.
2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b).
3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono concessi su valutazione dell'ARDISS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.
Art. 27
(Servizi abitativi)
1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
2.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'ARDISS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 16/2012
e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.
3. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b); il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.
4. Nel programma di cui all'articolo 9 è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.
5. L'ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.
6. L'ARDISS può istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'articolo 4, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.
7.
Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 16/2012
per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'articolo 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 9.
Art. 28
(Servizi di ristorazione)
1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDISS può autorizzare l'utilizzo delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.
3. Al fine di garantire l'economicità della gestione l'ARDISS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.
4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.
Art. 29
(Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza)
1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
Art. 30
(Servizi di orientamento)
1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.
2. I servizi sono posti in essere dall'ARDISS in collaborazione con le strutture di orientamento dell'Amministrazione regionale e in collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.
Art. 31
(Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi)
1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2.
I servizi di cui al comma 1 prevedono:
a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;
b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;
c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere;
d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente.
3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.
Art. 32
(Servizi di trasporto)
1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.
Art. 33
(Servizi a favore delle persone con disabilità)
1.
I servizi a favore dei destinatari di cui all'articolo 4 con disabilità perseguono le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e prevedono:
a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.
Art. 34
(Servizi di assistenza sanitaria)
1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Art. 35
(Attività a tempo parziale e tirocini)
1.
L'ARDISS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all'
articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012
, sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.
3.
L'ARDISS può essere soggetto ospitante di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.
Art. 36
(Carta dei servizi)
1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), e d'intesa con il Comitato degli studenti, l'ARDISS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi.
Art. 37
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.
3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
4.
Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:
a) le modalità di corresponsione della tassa;
b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;
c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
d) le modalità e i termini per il versamento all'ARDISS delle somme riscosse.
5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDISS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.
7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDISS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.