LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
120.05 - Personale regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 12, comma 14, L. R. 15/2014
Art. 1
 (Istituzione del Centro funzionale decentrato della protezione civile)
1. Presso la Regione Friuli Venezia Giulia è istituito il Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile.
2. Il CFD attua, a livello regionale, il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
3. Il CFD è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, riguardo al preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari o che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
4. Il CFD assicura l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.
5. L'ARPA del Friuli Venezia Giulia concorre allo svolgimento delle funzioni del CFD garantendo in modo continuativo le funzioni di supporto tecnico operativo del CFD della Regione Friuli Venezia Giulia in materia meteorologica.
6. L'ARPA assicura il costante aggiornamento tecnico scientifico della modellistica previsionale, nonché la condivisione di tutte le informazioni con le strutture della Protezione civile.
7. AI fine di attuare la funzionalità di supporto tecnico operativo, l'ARPA assicura la presenza continuativa degli specialisti delle diverse competenze, meteorologiche, modellistiche e informatiche, presso i locali della Regione messi a disposizione dell'ARPA nell'ambito del centro operativo regionale della Protezione Civile.
8. Il programma annuale dell'ARPA prevede le attività specialistiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico scientifico necessarie al funzionamento ottimale della protezione civile.
Art. 2
1.
Dopo la lettera z) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è aggiunta la seguente:
<<z bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.>>.

Art. 3
 (Assunzione di personale, avvalimento di uffici e modifiche a leggi regionali in materia di personale, nonchè di attribuzioni degli Assessori regionali)
1. In relazione allo scioglimento e alla liquidazione della Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, con conseguente subentro della Regione, di cui agli articoli 52 e 53 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), e al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento delle relative attività, la Regione medesima acquisisce il personale necessario in deroga alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); tenuto conto delle professionalità da acquisire, possono essere previsti, ai fini dell'attuazione delle relative procedure concorsuali pubbliche, requisiti di accesso e titoli di merito legati al possesso di specifica esperienza professionale maturata, nei settori di riferimento, presso enti pubblici o privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
11.3.1.11853550126.772,59380.317,76887.408,11
11.3.1.1185356112.012,0036.036,0084.084,00
11.3.1.1185355116.436,0049.308,00115.052,00
11.3.1.11853552982,472.947,426.877,31
11.3.1.11853553114,61343,84802,29
11.3.1.1185967042.781,73128.345,20299.472,13
11.3.1.1184965013.193,7539.581,2592.356,25
11.3.1.503396458.260,5524.781,6457.823,83
TOTALI220.553,70661.661,111.543.875,92


4. All'onere complessivo di 1.543.875,92 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016, derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dell'importo complessivo di 1.543.875,92 euro, suddiviso in ragione di 220.553,70 euro per l'anno 2014 e di 661.661,11 euro per gli anni 2015 e 2016 dall'unità di bilancio 10.3.1.1168 e dal capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui comma 1 è iscritto lo stanziamento complessivo di 414.703,19 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddiviso in ragione di 59.243,31 euro per l'anno 2014 e di 177.729,94 euro per gli anni 2015 e 2016 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Entrata-Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
6.1.204178041.117,93123.353,80287.825,53
6.1.204178118.125,3854.376,14126.877,66
TOTALI59.243,31177.729,94414.703,19



Spesa-Unità di bilancioCapitoloAnno 2014Anni 2015-2016Importo complessivo
12.2.4.3480988041.117,93123.353,80287.825,53
12.2.4.3480988118.125,3854.376,14126.877,66
TOTALI59.243,31177.729,94414.703,19


6. In relazione al riavvio, da parte della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, delle procedure correlate alle operazioni di dragaggio nella laguna di Marano-Grado a seguito della revoca dello stato di emergenza e a supporto della suddetta Direzione centrale per le attività individuate con deliberazione della Giunta regionale, la Regione può stipulare apposita convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno; gli oneri relativi sono a carico della Regione medesima.
6 bis. In relazione all'assunzione del ruolo di soggetto responsabile del Patto Territoriale della Bassa friulana e di soggetto attuatore per i progetti inseriti nel medesimo Patto, già approvati dalla Giunta regionale, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno per lo svolgimento delle relative attività necessarie alla realizzazione degli interventi già di competenza dello stesso Consorzio e funzionali allo sviluppo della zona industriale della Bassa Friulana.
6 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 e al comma 6 bis la convenzione da stipularsi fra la Regione e il Consorzio può essere unica.
6 quater. In relazione all'assunzione del ruolo di soggetto responsabile del Patto territoriale della Bassa friulana e di soggetto attuatore per i progetti inseriti nel medesimo Patto, già approvati dalla Giunta regionale, e a seguito della liquidazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla sottoscrizione del contratto di raccordo con Rete Ferrovie Italiane Spa per garantire il relativo servizio alle imprese insediate della zona industriale Aussa-Corno in San Giorgio di Nogaro.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 874.335 euro per gli anni dal 2014 al 2016 suddivisa in ragione di 238.455 euro per l'anno 2014 e di 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rimborso degli oneri connessi al personale in avvalimento e messo a disposizione della Regione mediante convenzioni".
8. All'onere complessivo di 874.335 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato:
a) per 238.455 euro per l'anno 2014, dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1459;
b) per 317.940 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dall'unità di bilancio 4.1.1.1074 e dal capitolo 3817.
9. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 21 le parole << è unitaria per ciascuna Direzione centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole << Direzioni centrali >> sono inserite le seguenti: << e delle aree e Servizi >> e dopo la parola << medesime >> è inserita la seguente: << strutture >>.

10. All' articolo 5 sexies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << o private >> sono inserite le seguenti: << o, mediante avviso pubblico, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nei settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico >>;

b)
al comma 2 bis dopo le parole << Giunta regionale. >> sono aggiunte le seguenti: << In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore generale le funzioni sostitutorie sono svolte da un dirigente dell'Amministrazione regionale individuato dalla Giunta regionale. >>.

11.  
( ABROGATO )
(6)
11 bis. Al fine di consentire il perseguimento del riequilibrio economico finanziario del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno e di proseguire nell'opera di potenziamento infrastrutturale di Porto Nogaro, l'Amministrazione regionale, su motivata richiesta da presentare da parte del Consorzio medesimo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), corredata di una delibera ricognitiva di tutti i piani di investimento infrastrutturale non ancora ultimati e di un cronoprogramma delle iniziative da realizzare, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sulla legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 ), ancora disponibili e non rendicontate.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2015
2Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 20/2015
3Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 20/2015
4Comma 11 bis aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 20/2015
5Comma 6 quater aggiunto da art. 3, comma 26, L. R. 34/2015
6Comma 11 abrogato da art. 105, comma 1, lettera z), L. R. 21/2016
Art. 4
 (Formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
1. Allo scopo di perseguire nel modo più funzionale e organico le finalità di cui all' articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), mediante un affiancamento della Regione nelle attività volte all'attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché tenuto conto delle determinazioni del relativo protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM, la Regione medesima assegna all'ANCI Friuli Venezia Giulia, quale associazione maggiormente rappresentativa del sistema delle autonomie locali, risorse finanziarie per la realizzazione, secondo modalità da definirsi nell'ambito di una apposita cabina di regia, di iniziative formative afferenti tematiche di più specifico interesse per gli enti locali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative di interesse per gli enti locali".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 5
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 , è sostituito dal seguente: << La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all' articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 135/2012 , come confermato dall' articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 125/2013 , anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013 . >>.

Art. 6
 (Budget di spesa dei gruppi consiliari e personale dell'ufficio di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale)
1. Previo accordo tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di una quota del budget massimo di spesa calcolato annualmente per ciascun gruppo consiliare ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante diminuzione del budget spettante a un gruppo consiliare e aumento, di pari entità, del budget spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.
2. L'accordo intercorso ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica ai fini della rideterminazione dei rispettivi budget massimi di spesa calcolati annualmente ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 .
3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale possono chiedere, con riferimento al personale del rispettivo ufficio di segreteria, di commutare, senza oneri aggiuntivi, un'unità di addetto di segreteria in due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione di lavoro straordinario.
4.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2018
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2018
3Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2018
Art. 6 bis
 (Spese di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. Previa intesa tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di un importo del contributo annuale già assegnato a un gruppo consiliare, e da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante riduzione dell'importo medesimo e un aumento, di pari entità, del contributo spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.
2. L'intesa intercorsa ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmessa per l'approvazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Intervenuta l'approvazione dell'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza, lo stesso autorizza il trasferimento del relativo importo da un gruppo consiliare a un altro da effettuarsi con bonifico bancario nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 14, L. R. 15/2014
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 16/2018
Art. 7
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<4 bis. Ogni variazione nella composizione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dalla data individuata nella relativa richiesta.>>.

Art. 8
1.
AI comma 1 dell'articolo 38 (Direttore generale nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 21/2013 , il numero << 30.000 >> è sostituito dal seguente: << 100.000 >>.

Art. 9
 (Abolizione dell'indennità di fine mandato degli Assessori esterni)
1.
L' articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), come modificato dall' articolo 34, comma 1, della legge regionale 10/2013 , è abrogato.

2. Gli Assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 10/2013 , hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.
3. Per gli Assessori che ricoprono la carica di consigliere regionale resta fermo quanto previsto dall' articolo 6 della legge regionale 38/1995 e dall' articolo 44 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli Assessori regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano cessati dal loro mandato.
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.2.1.1179 e del capitolo 108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Restituzione agli Assessori in carica dei contributi obbligatori del 5 per cento versati nel corso della XI legislatura a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2014 dall'unità di bilancio 10.1.1.1162 e dal capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 10
 (Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi)
1. La rivalutazione annuale prevista dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995 , non trova applicazione dall'1 gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2019.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 2/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 5/2019