SEZIONE I
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Art. 12
(Elettorato attivo e passivo)
1. Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
2. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
Art. 13
(Liste degli elettori)
1. Le liste degli elettori sono compilate a cura della struttura regionale competente in materia elettorale entro il terzo giorno antecedente la data della votazione.
2. Nelle liste, gli elettori sono elencati in ordine alfabetico con l'indicazione del luogo e della data di nascita, della carica ricoperta e del comune presso il quale l'elettore esercita il mandato elettivo.
3. La struttura regionale competente in materia elettorale, entro il secondo giorno precedente la votazione, trasmette le liste degli elettori all'ufficio elettorale provinciale.
4.
Le variazioni concernenti l'elettorato attivo intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 sono comunicate all'ufficio elettorale provinciale entro le ore 8.00 del giorno della votazione.
Art. 14
(Fissazione della data delle elezioni e convocazione dei comizi elettorali)
1. Le elezioni dei consigli provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre.
2.
Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 20 agosto, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.
3. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali fissa la data delle elezioni e convoca i comizi elettorali con proprio decreto che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni.
4. Il decreto dell'assessore regionale è trasmesso al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali e provvedono a farlo pubblicare all'albo pretorio del comune.
Art. 15
(Ufficio elettorale provinciale)
1. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso l'amministrazione provinciale interessata è costituito l'ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale della provincia, o da un suo delegato, e composto di altri due funzionari della provincia dallo stesso designati.
2. L'ufficio elettorale provinciale svolge tutte le operazioni connesse con il procedimento elettorale, dall'esame e ammissione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti.
Art. 16
(Liste dei candidati)
1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
2. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
3.
La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione qualora tra gli amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi sia presente in misura superiore al 65 per cento. A tal fine, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la struttura regionale competente in materia elettorale comunica all'ufficio elettorale provinciale la percentuale della rappresentanza di genere nell'ambito degli amministratori comunali della provincia.
4. Le liste sono contraddistinte da una denominazione e devono essere sottoscritte da almeno il tre per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati. I sottoscrittori possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
Art. 17
(Dichiarazione di accettazione della candidatura)
1. Ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale dichiara di accettare la candidatura.
2. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.
Art. 18
(Presentazione e ammissione delle liste dei candidati)
1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale sono presentate presso l'ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2.
La presentazione di una lista di candidati avviene mediante il deposito di una dichiarazione contenente:
a) la denominazione della lista;
b) l'elenco dei candidati;
c) le firme dei sottoscrittori.
3.
Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura rese dai singoli candidati ai sensi dell'articolo 17.
4. Scaduti i termini per la presentazione delle liste, l'ufficio elettorale provinciale procede all'esame delle candidature decidendo in ordine all'ammissione delle stesse entro lo stesso giorno.
5.
Nell'esaminare la regolarità delle candidature l'ufficio verifica in particolare che le liste siano state presentate nei termini prescritti, che siano formate secondo quanto previsto dall'articolo 16, che le dichiarazioni di presentazione contengano gli elementi previsti dal comma 2 e che alle stesse siano state allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura.
6. Dopo l'ammissione delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo alle liste ammesse.
Art. 19
(Adempimenti successivi all'ammissione delle liste dei candidati. Caratteristiche delle schede di votazione)
1.
Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:
a) trasmette l'elenco delle liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali; il presidente della provincia provvede a far pubblicare l'elenco all'albo pretorio della provincia;
b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.
2.
Le schede di votazione devono essere di carta consistente e di colore diverso per ciascuna fascia demografica comunale, secondo le fasce stabilite dall'articolo 22, comma 2.
3.
La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono, verticalmente e in misura omogenea, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, i rettangoli con la denominazione delle liste. A fianco di ciascun rettangolo sono stampate le righe per l'espressione delle preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere provinciale della lista votata.
Art. 20
(Votazione)
1. La votazione si svolge in un'unica giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso l'ufficio elettorale provinciale.
2. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale può decidere di effettuare la votazione con appello nominale seguendo l'ordine di iscrizione degli elettori nella lista.
3. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.
4. All'elettore è consegnata una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.
5. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.
Art. 21
(Modalità di espressione del voto)
1. Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista tracciando un segno sul rettangolo che contiene la denominazione della lista. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra una candidata di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.
Art. 22
(Voto ponderato e indice di ponderazione)
1. Il voto di ciascun elettore, sia di lista che di preferenza, viene ponderato in relazione alla fascia demografica cui appartiene il comune nel quale l'elettore è in carica.
2.
Ai fini della ponderazione dei voti, i comuni sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:
a) comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.
3.
L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche previste dal comma 2 è determinato dalla struttura regionale competente in materia elettorale, secondo le modalità indicate nell'allegato A alla presente legge.
4. La struttura regionale competente in materia elettorale trasmette la tabella con gli indici di ponderazione all'ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente la votazione.
Art. 23
(Chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti)
1. Alle ore 18.00 il presidente dell'ufficio elettorale provinciale dichiara chiusa la votazione.
2. Dopo la chiusura della votazione, l'ufficio elettorale provinciale accerta il numero dei votanti, sulla base delle attestazioni risultanti dalla lista degli elettori.
3. Il presidente e uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale firmano in ciascun foglio la lista degli elettori e la inseriscono in una busta che viene chiusa e firmata sui lembi di chiusura.
Art. 24
(Scrutinio e operazioni di riscontro)
1. Accertato il numero dei votanti, l'ufficio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate nell'arco della stessa giornata.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, sentiti gli altri componenti, decide sull'attribuzione e sulla nullità dei voti.
3. Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio e i casi di nullità delle schede e dei voti si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le elezioni comunali.
4.
Terminato lo scrutinio, l'ufficio elettorale provinciale:
a) conta tutte le schede scrutinate e, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero dei votanti;
c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale.
5.
Successivamente l'ufficio inserisce in buste distinte:
a) le schede contenenti voti validi;
b) le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti.
6.
Le buste di cui al comma 5 vengono chiuse e firmate sui lembi di chiusura.
Art. 25
(Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)
1.
Ultimate le operazioni previste dall'articolo 24, l'ufficio elettorale provinciale:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti ponderati validi ottenuti da ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, costituita dal totale dei voti validi ponderati di preferenza ottenuti da ciascun candidato;
c) attribuisce i seggi alle liste.
2.
Per attribuire i seggi alle liste l'ufficio elettorale provinciale compie le seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali ponderate di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, ottenendo così il quoziente elettorale ponderato; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
b) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati al consiglio provinciale, l'ufficio ripete le operazioni con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;
c) attribuisce i seggi che rimangono non assegnati alle liste sulla base dei più alti resti; a tal fine, si considerano resti anche i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, sono rimasti inutilizzati per insufficienza di candidati; in caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista con la più alta cifra elettorale ponderata.
3. Determinato il numero di seggi spettante a ciascuna lista, l'ufficio elettorale provinciale proclama eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati di ciascuna lista, nel limite dei seggi spettanti alla lista e secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato più giovane di età.
Art. 26
(Verbale dell'ufficio elettorale provinciale)
1. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale provinciale, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili i componenti l'ufficio.
3. Un esemplare del verbale, inserito, con le tabelle di scrutinio, in una busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, è trasmesso, insieme alle buste contenenti rispettivamente la lista degli elettori, le schede valide e le schede bianche, nulle e con voti contestati e non attribuiti, alla struttura regionale competente in materia elettorale. L'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria della provincia.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria della provincia.
Art. 27
(Decadenza dei consiglieri provinciali e surroghe)
1. La perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.
2. Non si considera decaduto il consigliere provinciale che viene rieletto amministratore in un comune della provincia.
3. In caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere provinciale, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo degli eletti.
SEZIONE II
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Art. 28
(Termini e modalità dell'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale)
1. L'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un quarto, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati alla provincia, contenente i nomi dei candidati alle cariche di presidente della provincia e di assessore.
3.
L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine indicato al comma 1.
4.
In caso di mancata elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale entro il termine indicato al comma 1, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 11.
5.
Nei casi previsti dall'articolo 9 il consiglio è convocato dal vicepresidente, per l'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza dell'ufficio o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
Art. 29
(Surroga degli assessori provinciali)
1. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia individuale, o per altra causa, provvede il consiglio provinciale, su proposta del presidente della provincia.
2.
In caso di elezione di un nuovo assessore trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.