Art. 3
(Organizzazione degli Organi di garanzia)
1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza individua all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa.
2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.
3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
4. La struttura di cui al comma 1 diviene operativa con l'attribuzione del relativo incarico dirigenziale. Fino a tale momento restano in funzione le strutture di supporto all'attività del Co.Re.Com e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini della costituzione della struttura di cui al comma 1, sono apportate alla dotazione organica del Consiglio regionale le necessarie variazioni in aumento, corrispondenti alla dotazione organica delle strutture di cui al secondo periodo del comma 4.