LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.

TESTO VIGENTE dal 17/10/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/10/2013
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale

Art. 1
1.
Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola << PTR >> è sostituita dalle seguenti: << piano paesaggistico regionale (PPR) >>.

Art. 2
  (Sostituzione dell' articolo 57 della legge regionale 5/2007 )
1.
L' articolo 57 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 57
 (Piano paesaggistico regionale)
1. In attuazione dell' articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 , la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.
2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 , per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.
3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.
4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.
5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.
6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall' articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004 . I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all' articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004 .
7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.
9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.
10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004 , il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.
13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell' articolo 133 del decreto legislativo 42/2004 . Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.>>.

Art. 3
  (Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge regionale 5/2007 )
1.
Dopo l' articolo 57 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 57 bis
 (Procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali)
1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico del piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), la Regione stipula con i competenti organi statali l'accordo previsto dall' articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004 , prima dell'approvazione del PCS ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 42/1996 .
2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell' articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 .
3. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1, sono oggetto di accordo anche i PCS già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica).>>.

Art. 4
  (Inserimento dell'articolo 59 bis nella legge regionale 5/2007 )
1.
Dopo l' articolo 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 59 bis
 (Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale)
1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996 , la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .
2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all' articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 .>>.

Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.