Art. 1
(Disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria)
1. In relazione alle previsioni di cui all'
articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla
legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.
2. Nell'anno 2013, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2013 e la previgente Imposta comunale sugli immobili, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 1 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi:
a) prende atto e individua la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
b) individua gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013 a favore del bilancio statale, comunale.
4. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 3 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 12/2014
2Parole soppresse al comma 1 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 15/2014
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 15/2014
Art. 3
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 37, L.R. 19/2012.
2Comma 3 abrogato da art. 52, comma 1, lettera f), L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 43, L.R. 19/2012.
Art. 4
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Accantonamento del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro>> e, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, è iscritto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1990 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Oneri derivanti dall'accantonamento da parte dello Stato del maggior gettito conseguente all'introduzione dell'IMU - partita di giro>>.