LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/12/2012
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1
1. All'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << termini stabiliti >> sono inserite le seguenti: << , fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis >>;

b)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonché, ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990 , entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.>>.

Art. 2
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Termine del procedimento)
1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.
2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.
3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.
4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.
5. I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.
7. Ai sensi dell' articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.>>.

2. I termini dei procedimenti di durata superiore a centottanta giorni previsti in leggi regionali sono automaticamente ridotti a centottanta giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1.
3. I termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni, previsti in atti diversi dalle leggi regionali, sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti sono ridotti a novanta giorni.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli non conclusi entro il termine di adeguamento di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i termini previgenti.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 4
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 è inserita la seguente:
<<d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;>>.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 9/2018
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 7/2000 le parole << novanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << venti giorni >>.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 8/2021
Art. 9
1.
L'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 241/1990 .>>.

Art. 10
 (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 7/2000)
1.
Dopo l'articolo 27 della legge regionale 7/2000 è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Silenzio-assenso)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.
2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 11
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è inserito il seguente:
<<6 bis. Al personale del Corpo forestale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di coordinatore e di coordinatore sostituto di struttura stabile di livello inferiore al Servizio, avente funzioni di vigilanza, che operi nell'ambito territoriale dell'ente locale medesimo. Al personale regionale che sia componente dell'organo esecutivo di un ente locale della Regione non può essere conferito l'incarico di direttore del Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.>>.

Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 33, L. R. 6/2013
Art. 13
1.
Dopo il comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è aggiunto il seguente:
<<75 bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio.>>.

2. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO
Art. 14
1. All'articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 le parole << all'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario o in quello socio-assistenziale senza fini di lucro >>;

b)
Il comma 18 è abrogato.

Art. 15
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:
<<1 ter. I mobili e le attrezzature d'ufficio forniti dalla Regione in sede di primo insediamento della Fondazione, sono trasferiti definitivamente, a titolo gratuito, in proprietà alla Fondazione medesima.>>.

Art. 16
1. All'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 8 dopo le parole << già in uso >> sono inserite le seguenti: << agli stessi, nonché >>;

b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna.>>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 17
1.
Al comma 31 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente >> sono sostituite dalle seguenti: << sia resa obbligatoria dalla normativa vigente e da provvedimenti amministrativi della Regione >>.

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 18
1.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la << Scuola Mosaicisti del Friuli >>), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Fatta salva l'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, gli organi di gestione consortile sono monocratici. >>.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli adegua il proprio statuto alla disposizione di cui al comma 1. Gli organi collegiali di gestione consortile cessano a decorrere dalla data di adeguamento dello statuto.
Art. 19
1.
Alla lettera e bis) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << 30 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>.

Art. 20
1. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente.>>;

b)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.>>;

c)
al comma 16 le parole << Contestualmente all'affissione all'albo >> sono sostituite dalle seguenti: << Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15 >>;

d)
i commi 17, 18 e 20 bis sono abrogati.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, lettera c), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 3/2012.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE
Art. 24
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), dopo le parole << unità superiore; >> sono inserite le seguenti: << per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; >>.

Art. 25
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28/2007 dopo le parole << unità superiore; >> sono inserite le seguenti: << per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; >>.

Art. 26
1.
Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 28/2007 le parole << entro il decimo giorno >> sono sostituite dalle seguenti: << entro l'ottavo giorno >>.

Art. 27
1. All'articolo 37 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2 le parole << , per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale >> sono sostituite dalle seguenti: << è depositata nella segreteria del comune >>;

b)
alla lettera e) del comma 2 le parole << , per il tramite del comune, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia elettorale >> sono sostituite dalle seguenti: << è depositata nella segreteria del comune >>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il comune può provvedere allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 2, lettere c) ed e), dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali.>>.

Art. 28
1. All'articolo 42 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.>>.

Art. 29
1.
Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 28/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente. >>.

Art. 30
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << qualora la quota di seggi da attribuire sia costituita da un numero con una cifra decimale uguale a cinquanta, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore; >>.

Art. 31
1.
Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 28/2007 le parole << manifesto da affiggere a cura dei sindaci >> sono sostituite dalle seguenti: << avviso da pubblicare all'albo pretorio on line >>.

Art. 32
1.
La lettera d) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune;>>.

Art. 33
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 28/2007 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.>>.

Art. 34
1.
Il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).>>.

Art. 35
1.
Il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).>>.

Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 2/2014
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 54, L. R. 6/2013
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera q), L. R. 19/2013
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40
 (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
1. Sono fatti salvi i finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), agli enti locali che entro il termine del 31 ottobre 2012, stabilito dall'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), abbiano presentato un resoconto delle attività svolte. I medesimi enti locali devono completare la realizzazione dei progetti e presentare la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro e non oltre il 31 ottobre 2013.
2. In relazione ai finanziamenti erogati ai sensi del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 - II area "Interventi relativi a progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza", approvato con deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2009 n. 1631, in caso di modifica o cessazione della forma collaborativa beneficiaria, la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è resa dal Comune che aveva presentato la domanda di contributo. Nel caso di cessazione di Unioni di Comuni la rendicontazione è presentata da uno dei Comuni che ne facevano parte. I contributi devono comunque essere stati utilizzati per le finalità per cui sono stati erogati.
Art. 41
1.
Al comma 54 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TERRITORIALE EUROPEA
Art. 42
 (Modifica alla legge regionale 34/1991)
1.
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, la Regione riconosce la natura pubblica del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest e ne valorizza le attività di pubblico interesse.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al comma 1, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.>>.

Art. 43
 (Funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Senza confini r. l.")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare il funzionamento operativo del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Senza confini r. l.", la cui sede è stabilita nella città di Trieste, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto vigente, per l'attuazione degli obiettivi statutari.
2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale, anche in funzione di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, può avvalersi del supporto del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, in regime convenzionale, in quanto organismo già costituito per iniziativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con il concorso della Regione del Veneto, per lo sviluppo della cooperazione internazionale. Il regolamento interno di funzionamento del GECT, di cui all'articolo 27 dello statuto, determina le relative modalità organizzative.
TITOLO II
 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 3, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera v), L. R. 21/2016
Art. 51
 (Inserimento dell'articolo 137 bis nella legge regionale 2/2002)
1.
Dopo l'articolo 137 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 137 bis
 (Aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo")
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite TurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo", finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. Ai fini del comma 1, per operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo si intende qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa.
3. Con regolamento, adottato previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate dalla TurismoFVG.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TERZIARIO
Art. 52
1.
La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), è sostituita dalla seguente:
<<s) segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA): la segnalazione di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata;>>.

Art. 53
1. All'articolo 6 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << dichiarati falliti >> sono aggiunte le seguenti: << , fino alla chiusura del fallimento >>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina >> sono sostituite dalle seguenti: << al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, rapina, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444 del codice di procedura penale , per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale >>;

c)
alla lettera d) del comma 1 le parole << per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale , o >> sono soppresse;

d)
la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<e) coloro che siano sottoposti o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), incluse misure di sicurezza non detentive, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.>>;

e)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto prescritto al comma 1 non possono, altresì, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato anche emessa in esecuzione dell' articolo 444 del codice di procedura penale , una condanna a pena detentiva o a pena pecuniaria per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.>>;

f)
al comma 2 le parole << o si sia in altro modo estinta. >> sono sostituite dalle seguenti: << ; qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. >>.

Art. 54
1. All'articolo 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;>>;

b)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Quanto prescritto al comma 2, lettera c), viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.>>.

Art. 55
1. All'articolo 8 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << di cui all'articolo 7 >> sono aggiunte le seguenti: << , ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << corsi facoltativi di aggiornamento. >> sono aggiunte le seguenti: << A tal fine i CAT istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore. >>.

Art. 56
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.>>.

Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 29/2005.
Art. 58
1. All'articolo 39 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà >> sono sostituite dalle seguenti: << possono anche trasferire in gestione l'azienda >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.>>.

Art. 59

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.
Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44, L.R. 29/2005.
Art. 61
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente:
<<a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;>>.

Art. 62
1.
Il comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.>>.

Art. 63
1. All'articolo 68 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 69. Negli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi medesimi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività.>>;

b)
i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 64
 (Modifica all'articoli 69 della legge regionale 29/2005)
1.
Il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. I Comuni, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dei commi 2 e 3, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle autorizzazioni per la nuova apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nelle zone del territorio da assoggettare a tutela.>>.

Art. 65
 (Modifica all'articoli 70 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 dopo le parole << esercizi di somministrazione >> sono inserite le seguenti: << ai sensi dell'articolo 69 >>.

Art. 66
1. All'articolo 72 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2, 3 e 5.>>;

b)
al comma 5 le parole << possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà >> sono sostituite dalle seguenti: << possono anche trasferire in gestione l'azienda >>.

Art. 67
1.
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 83 della legge regionale 29/2005 dopo le parole << conformità alle norme >> sono inserite le seguenti: << edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, >>.

Art. 68
1.
L'articolo 87 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 87
 (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione salvaguarda e valorizza i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, in esercizio da almeno sessanta anni, che abbiano valore storico o artistico o che costituiscano testimonianza storica, culturale o tradizionale, regionale o locale.
2. La Regione procede al riconoscimento dei locali storici di cui al comma 1 in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali.
3. La Giunta regionale adotta la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative.
4. Il Comune, conclusa l'istruttoria, invia alla Regione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, copia delle schede del censimento effettuato.
5. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione della documentazione prevista dalla scheda di cui al comma 3.
6. La Regione provvede, al termine dell'istruttoria conclusa dal Comune, al riconoscimento formale di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
8. Il Comune può provvedere a revisioni anche annuali del censimento.
9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune i documenti relativi ai dati di cui al comma 3 e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.>>.

Art. 70
1.
L'articolo 89 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 89
 (Sostegno degli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici)
1. Il Comune può concedere contributi, fino a un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 87, in favore dei titolati dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie o dei proprietari dei locali stessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Il Comune disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in conformità al proprio ordinamento.
3. La Regione concorre al sostegno degli interventi di cui al comma 1, con contributi in favore dei Comuni a seguito della formazione, da parte degli stessi, della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 1, in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni previsti dal comma 3.>>.

Art. 71
1.
Al comma 2 dell'articolo 105 della legge regionale 29/2005 dopo le parole << altre indagini e studi eventualmente disposti >> sono inserite le seguenti: << dagli uffici competenti per materia >>.

Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 109 bis, L.R. 29/2005.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE
Art. 73
1.
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituito dal seguente:
<<2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.>>.

Art. 74
 (Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 27/2007)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 27/2007, per corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente si intendono anche i corsi autorizzati dall'Amministrazione regionale o dal Ministero competente.
Art. 75
1.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2006 dopo le parole << assistenziale e assicurativa. >> sono aggiunte le seguenti: << Sono fatti salvi i casi di intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio. >>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO E CAMERE DI COMMERCIO
Art. 76
 (Modifica alla legge regionale 12/2002)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.>>.

Art. 77
1. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 bis le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>;

b)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. Entro il 31 dicembre 2013 le imprese di panificazione già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano il nominativo del responsabile di panificazione allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>;

c)
al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le medesime imprese sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 84/2006 e a darne comunicazione allo sportello unico territorialmente competente entro il 31 dicembre 2013; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6. >>;

d)
il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 , sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che, entro il medesimo termine, designino il responsabile tecnico di cui all'articolo 40 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2002, e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente; trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.>>.

Art. 78
 (Canali contributivi delegati a Unioncamere)
1. In caso di delega a Unioncamere della gestione dei canali contributivi ai sensi dell'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 42, comma 2, e 45 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
Art. 79
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:
<<2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1.>>.

TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 80
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera i) le parole << formativi e di orientamento, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento) >> sono soppresse;

b)
la lettera p) è sostituita dalla seguente:
<<p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dall' articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.

Art. 81
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.>>;

c)
i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 82
1. All'articolo 16 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << In attuazione del >> sono sostituite dalle seguenti: << In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), e all'articolo 10, comma 4, del >>;

b)
al comma 4 le parole << ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 196/2000 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006 >> e le parole << dall'articolo 3, commi 1, 4 e 5, del medesimo decreto legislativo 196/2000 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006 >>.

Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, commi 1 e 4, L.R. 18/2005.
Art. 85
 (Inserimento dell'articolo 21 ante nella legge regionale 18/2005)
1.
Prima dell'articolo 21 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 21 ante
 (Rete regionale dei Servizi per l'impiego)
1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:
a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;
b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità.>>.

Art. 86
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio - economica e territoriale.>>.

Art. 87
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.
2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di solidarietà espansivi.>>.

Art. 88
1. All'articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << in via sperimentale >> sono soppresse;

b)
alla lettera b) del comma 2 le parole << e che in ogni caso non può eccedere un quinto del totale >> sono soppresse.

Art. 89
1. All'articolo 44 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 la parola << dirigente >> è soppressa;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.>>.

Art. 90
1.
L'articolo 61 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 61
 (Aspetti formativi del contratto di apprendistato)
1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.
2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.>>.

Art. 92
1. All' articolo 63 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola <<tirocini>> la parola <<formativi>> è soppressa;
b) al comma 1 dopo la parola <<tirocini>> sono soppresse le seguenti: <<formativi e di orientamento>>;
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione disciplina i tirocini nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando in particolare i soggetti promotori, i limiti numerici dei tirocinanti in base al numero di dipendenti e i contenuti delle convenzioni e del progetto formativo.>>.

Art. 93
1.
L'articolo 65 della legge regionale 18/2005 è sostituto dal seguente:
<<Art. 65
 (Interventi per il sostegno al reddito)
1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'integrazione fra politiche attive e politiche passive del lavoro.
2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.
4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.>>.

Art. 94
1.
Il comma 6 dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".>>.

CAPO II
 ULTERIORI MODIFICHE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 95
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << previsti dall'articolo 4 del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804 >> sono sostituite dalle seguenti: << previsti dall' articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) >>;

b)
le parole << giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS stesso, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017 >> sono sostituite dalle seguenti: << giuridicamente riconosciuti a norma della legge stessa >>.

Art. 96
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 l'articolo 22 della legge 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi nel 2012.
TITOLO IV
 AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, RACCOLTA FUNGHI E PESCA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI FORESTAZIONE
Art. 97
1. All'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) a favore di soggetti che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale per sostenere le spese di attività organizzate e svolte a supporto dei soggetti medesimi nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA.>>;

b)   ( ABROGATA )
c)
alla fine del comma 2 ter sono aggiunte le seguenti parole: << e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche >>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 15, L. R. 15/2014
Art. 98

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera n), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 99
1.
Dopo il comma 3 quater dell'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunto il seguente:
<<3 quinquies. All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984.>>.

Art. 100
1.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole << il direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 101
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 17/2006 è inserito il seguente:
<<3 bis. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984.>>.

Art. 102
1.
Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole << il Direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), della legge regionale 14/2007, irrogate ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1293 di nuova istituzione, " per memoria ", nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale ".

Art. 103
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole << il Direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/2008, irrogate ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 e al capitolo 1294 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC ".

Art. 104
1.
Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole << il Direttore della struttura territoriale forestale competente >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 105
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6 della legge 96/2006 >> sono sostituite dalle seguenti: << per motivi imperativi di interesse generale con particolare riferimento alla salute pubblica e alla tutela del consumatore, in conformità all' articolo 14 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) >>.

Art. 106
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole << dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) >>.

Art. 107
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2006 le parole << , al soggetto erogatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) >> sono soppresse.

Art. 108
1. All'articolo 16 della legge regionale 5/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e l'elenco dei fruitori suddivisi in base al tecnico che eroga il servizio >> sono sostituite dalle seguenti: << l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici >>;

b)
al comma 2 le parole << Servizio credito agrario, cooperazione e sviluppo agricolo >> sono sostituite dalle seguenti: << Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo >>.

Art. 109
1.
Al comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), la parola << esecutività >> è sostituita dalla seguente: << sottoscrizione >>.

Art. 110
1.
Dopo il comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:
<<28 bis. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai casi di estirpo e successivo reimpianto avvenuti nel periodo compreso fra l'1 aprile 2012 e il 31 luglio 2012. A tal fine la documentazione di cui al comma 27 è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).>>.

Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis, L.R. 9/2007.
Art. 112
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.>>.

Art. 113
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.>>.

Art. 114
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 9/2007 le parole << dell'articolo 6, comma 1, >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 6, comma 3, >>.

Art. 115

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, L.R. 9/2007.
Art. 116
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.>>.

Art. 117

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 1 ter, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
Art. 118
1.
Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9/2007 le parole << personale forestale regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << personale della Direzione centrale >>.

Art. 119
1.
Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 le parole << del vivaio >> sono sostituite dalle seguenti: << dei vivai >>.

Art. 120
1.
Dopo la lettera a bis) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:
<<a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;>>.

Art. 121
1.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:
<<c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE .>>.

Art. 122
1. La rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III della legge regionale 9/2007 è sostituta dalla seguente: <<Vincolo idrogeologico e per altri scopi>>.
Art. 123
1. All'articolo 51 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: << Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6. >>;

b)
al comma 2 le parole << nelle zone di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 >>.

Art. 124
1. All'articolo 52 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << (Modifica del vincolo idrogeologico) >>;

b)
al comma 1 la parola << variazione >> è sostituita dalla seguente: << modifica >> e dopo le parole << soggette a vincolo idrogeologico >> sono inserite le seguenti: << è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale >>;

c)
al comma 3 le parole << determinazione o estinzione >> sono sostituite dalla seguente: << modifica >>.

Art. 125
 (Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge regionale 9/2007)
1.
Dopo l'articolo 52 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 52 bis
 (Modifica del vincolo per altri scopi)
1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all' articolo 17 del regio decreto 3267/1923 , trova applicazione l'articolo 52.>>.

Art. 126
1.
Al comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 9/2007 le parole << la prescritta autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << l'autorizzazione di cui all'articolo 47 >>.

Art. 127
1.
Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 9/2007 la parola << enti >> è soppressa.

Art. 128
1.
Alla rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III della legge regionale 9/2007 dopo la parola << fitopatologica >> sono aggiunte le seguenti: << dei boschi >>.

Art. 129
1. All'articolo 86 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), e successive modifiche, >> sono sostituite dalle seguenti: << anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), >>;

b)
i commi 2 e 4 sono abrogati.

Art. 131
1.
Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 9/2007 le parole << il Direttore della struttura regionale territoriale forestale >> sono sostituite dalle seguenti: << la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 132
1. Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923 ;>>;

b)
la lettera g) è abrogata.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 25/2017
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
Art. 134
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), dopo la parola << funzioni >> sono inserite le seguenti: << di programmazione e >>.

TITOLO V
 TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 135
1. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << i vani di porte e finestre; >> è aggiunto il seguente periodo: << salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione, la superficie accessoria non può superare il 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio; >>;

b)
la lettera I) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici e la parte di altezze eccedenti quelle minime previste dalla legge regionale 44/1985; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;>>.

Art. 136
1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole << villaggi albergo, >> sono inserite le seguenti: << villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e >>;

b)
alla lettera d) del comma 1 le parole << e villaggi turistici >> sono soppresse;

c)
la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;>>.

Art. 137
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Alla commissione edilizia di cui al comma 2, lettera a), partecipa un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996.>>.

Art. 138
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e sull'adeguatezza delle soluzioni proposte per ottemperare ai requisiti di legge in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche nel rispondere ai bisogni delle persone con disabilità >>.

Art. 139
1. All'articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale >> le parole << che avvenga entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori >> sono soppresse;

b)
al comma 4 dopo le parole << per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. >> è aggiunto il seguente periodo: << Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente. >>.

Art. 140
1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:
<<a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;>>;

b)
alla lettera k) del comma 1 dopo le parole << bussole, verande >> sono inserite le seguenti: << costruzioni a uso garage, >>;

c)
al comma 5 le parole << lettere g), h), j), k), l) e u), >> sono sostituite dalle seguenti << lettere a bis), g), h), j), k), l), m) e u), >>.

Art. 141
1. All'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << Interventi subordinati a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << sono realizzabili mediante >> le parole << denuncia di inizio attività (DIA) >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) >>;

c)
alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << manutenzione straordinaria >> sono aggiunte le seguenti: << aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore >>;

d)
al comma 2 dopo le parole << realizzabili mediante >> e dopo le parole le parole << varianti alla >> le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 142
1.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << se dovuto >> sono aggiunte le seguenti: << e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori >>.

Art. 143
1.
Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 144
1. All'articolo 21 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono aggiunte le seguenti: << o segnalazione certificata di inizio attività >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << dall'articolo 16 >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività >>;

c)
al comma 4 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

d)
al comma 5 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

e)
al comma 6 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << di cui all'articolo 18 >>;

f)
al comma 7 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o la segnalazione certificata di inizio attività >>;

g)
al comma 8 le parole << soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << disciplinati dalla presente legge >>.

Art. 145
1.
Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 146
1.
L'articolo 26 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 26
 (Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
1. Ferme restando le disposizioni sovraordinate richiamate dall'articolo 1, comma 2, il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 presenta al Comune, anche mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi previsti dall'articolo 17 accompagnata:
a) da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, salvo i casi di deroga previsti dalla legge;
b) dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29;
c) dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione diretta ai sensi del comma 10;
d) dalle eventuali autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati che sostituiscono gli atti o i pareri o le verifiche preventive di organi o enti appositi previsti per legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 19 della legge 241/1990 .
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.
3. La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
4. Nel caso dei vincoli previsti nelle disposizioni sovraordinate di cui all'articolo 1, comma 2, trovano applicazione le leggi di settore relativamente al rilascio degli eventuali atti di assenso preventivi all'inizio dei lavori.
5. La sussistenza del titolo per eseguire gli interventi è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, le attestazioni, asseverazioni, autocertificazioni o certificazioni del professionista abilitato richieste dalla legge.
6. Il responsabile del procedimento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio di inizio attività:
a) accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'articolo 17;
b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto, ai sensi dell'articolo 29.
7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalla legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, nonché, anche decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, di intervenire in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla segnalazione certificata di inizio attività, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria di cui al comma 6.
9. Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori o presenta, ove previsto, il certificato di collaudo, attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività, nonché se le opere realizzate hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
10. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività può eseguire direttamente gli interventi individuati nell'articolo 17 senza affidamento dei lavori a imprese, quando gli interventi non rilevino ai fini delle normative di sicurezza, antisismiche e antincendio, o non insistano sulla viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico intervento.>>.

Art. 147
1.
Alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << dall'articolo 35, comma 3 >> sono aggiunte le seguenti: << , e dall'articolo 39 >>.

Art. 148
1.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << fabbricabilità fondiaria >> sono inserite le seguenti: << o del rapporto di copertura >>.

Art. 149
1.
Al comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << degli interventi edilizi >> le parole << assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << previsti dalla presente legge >>.

Art. 150
1.
Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << unità immobiliari esistenti >> le parole << destinati a residenza >> sono soppresse.

Art. 151
 (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 35 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis
 (Progetti di riassetto ambientale)
1. I progetti di riassetto ambientale delle aree ricadenti in zona paesaggistica, utilizzate per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei materiali inerti provenienti da attività estrattive, sono approvati anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a condizione che la ricollocazione di strutture, manufatti e impianti avvenga su aree funzionalmente contigue e non vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2. I progetti di cui al comma 1 devono considerare la rinaturalizzazione delle aree abbandonate a carico dell'azienda in trasferimento e prevedono la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e l'ampliamento delle strutture produttive esistenti, nonché la nuova collocazione degli impianti a quota inferiore rispetto al piano campagna ai fini della riduzione dell'impatto ambientale.>>.

Art. 152
1. All'articolo 36 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali, nonché impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;>>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Gli interventi individuati nel comma 4, lettera a), ove destinati a esigenze stagionali o a prevenire danni da eventi calamitosi o atmosferici o dall'azione di uccelli ittiofagi d'interesse gestionale, possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni tipologiche o di materiali contenute negli strumenti urbanistici e interessare l'intera superficie utile delle strutture esistenti.>>.

Art. 153
1.
All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << vani destinati a cantine e taverne >> le parole << e altri locali >> sono sostituite dalle seguenti: << , magazzini, depositi e garage, nonché per altri locali anche >>.

Art. 154
 (Modifica agli articoli 40, 41 e 44 della legge regionale 19/2009)
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 40, al comma 1 dell'articolo 41 e all'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << denuncia di inizio attività >> sono inserite le seguenti: << o segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 155
 (Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge regionale 19/2009)
1.
Dopo l'articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<Art. 40 bis
 (Norme in materia di progettazione)
1. La progettazione relativa a interventi di nuova costruzione e, ove possibile, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo degli edifici con destinazione d'uso residenziale realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
2. La progettazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli spazi aperti al pubblico considera ogni accorgimento possibile che migliori la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento.>>.

Art. 156
1.
Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 19/2009 le parole << , se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale >> sono soppresse.

Art. 157
1.
Al comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 19/2009 le parole << , se a uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite a usi diversi da quello residenziale >> sono soppresse.

Art. 158
1.
Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 19/2009 la parola << venale >> è soppressa.

Art. 159
1. All'articolo 52 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o non sia opportuna la restituzione in pristino, l'Amministrazione comunale territorialmente competente applica all'interessato una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.>>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. La sanzione di cui al presente articolo non trova applicazione in tutti i casi in cui l'annullamento derivi da fatti imputabili all'Amministrazione comunale che ha rilasciato il permesso di costruire.>>.

Art. 160
1.
Al comma 3 dell'articolo 53 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << all'adozione dei provvedimenti di legge >> le parole << entro quindici giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro novanta giorni >>.

Art. 161
1. All'articolo 58 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria in deroga >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << ristrutturazione edilizia >> sono inserite le seguenti: << , ampliamento o manutenzione straordinaria >>;

c)
al comma 3 dopo le parole << strumenti urbanistici comunali >> le parole << è ammesso l'ampliamento >> sono sostituite dalle seguenti: << sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e ristrutturazione edilizia >>.

Art. 162
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << zone omogenee D >> sono inserite le seguenti: << e H >>.

Art. 163
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).>>.

Art. 164
1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali >> le parole << decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e) >>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità.>>.

Art. 165
 (Modifica agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009)
1.
Agli articoli 8, 14, 27, 42 e 50 della legge regionale 19/2009 le parole << denuncia di inizio attività >> sono sostituite dalle seguenti: << segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 166
 (Norma transitoria in materia di pianificazione territoriale regionale)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione:
a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune.
a bis) Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML in modo migliorativo o non significativo, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.
b) sono ammesse varianti allo strumento urbanistico di due o più Comuni adottate congiuntamente per la realizzazione di progetti comuni la cui attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi che considerino l'intera superficie territoriale interessata dal progetto; in tale caso ciascuno strumento urbanistico generale disciplina, in modo coordinato con quello degli altri Comuni partecipanti, l'uso del territorio mediante strumenti grafici, normativi e descrittivi che determinano i contenuti del progetto; sono ammesse varianti urbanistiche al progetto comune solo qualora vi concorrano tutti i Comuni partecipanti.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 29/2017
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 5, L. R. 6/2019
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 167
 (Acquisto di alloggi di edilizia convenzionata da parte delle ATER)
1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi, possono essere trasferiti alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati.
2. La scelta dei locatari degli alloggi acquistati dall'ATER avviene in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/2003 mentre quella degli acquirenti degli alloggi residui avviene secondo la previgente normativa.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 168
 (Locazione di alloggi di edilizia convenzionata)
1. I contributi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale 6/2003 per i quali non sia già stato emesso il bando per la scelta degli acquirenti o non siano ancora scaduti i termini per l'alienazione degli alloggi finalizzati all'acquisto degli alloggi stessi, possono essere destinati alla locazione anche parziale degli stessi, previo adeguamento della convenzione con identificazione degli alloggi interessati, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'alloggio a un prezzo ridotto dei canoni versati e subentro nel contributo residuo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera g), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 169
 (Adeguamento del limite di reddito per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003)
1. Il limite di reddito previsto per l'accesso agli incentivi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata antecedenti la legge regionale 6/2003 è fissato in 53.400 euro con effetto per tutte le posizioni contributive per le quali non sia ancora stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTISISMICA E TUTELA FISICA DEL TERRITORIO
Art. 170
 (Riammissione ai contributi di cui alla legge regionale 30/1988)
1. Le domande già inserite nelle graduatorie formate ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 ), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate), ed escluse dal contributo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), già collocate nella graduatoria per l'esercizio 2006 ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), sono riammesse d'ufficio al contributo.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte salve ai fini della concessione dei relativi contributi.
Art. 171
1.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunta la seguente:
<<c bis) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 .>>.

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 172
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 è sostituita dalla seguente:
<<b) gli edifici e le opere diversi da quelli previsti alla lettera a);>>.

Art. 174

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2009.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 175

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui introduce il comma 1 quinquies nell'art. 5 bis della L.R. 43/1990.
2Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 176
 (Abrogazioni in materia di VIA)
1.
Sono abrogati in particolare:

b) l'articolo 108 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
Art. 177
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli indirizzi generali concernenti le modalità procedurali e metodologiche per l'attuazione dei processi di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi di cui al comma 1.>>.

Art. 178

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, c. 1, lett. a bis), L.R. 6/1998, con effetto dall'1/1/2014.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO E LUMINOSO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 179
1. All'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all' articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ).>>;

b) al comma 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << Ai fini di cui al comma 25 >> sono sostituite dalle seguenti: << Ai sensi dell' articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) >>;

2)
le lettere a), b) e c) sono abrogate.

Art. 180
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.>>.

Art. 181
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 16/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.>>.

Art. 182

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 1 bis, L.R. 16/2007.
Art. 183
1. All'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dopo le parole << a 90° e oltre >> sono aggiunte le seguenti: << , con un rendimento di almeno il 55 per cento >>;

b)
alla lettera b) del comma 2 dopo le parole << e dell'applicazione >> sono aggiunte le seguenti: << e una temperatura di colore massima pari a 3300 K >>;

c)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalla CEN/TR 13201-1, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq; i valori minimi di sicurezza possono venire superati con una tolleranza del 15 per cento;>>;

d)
la lettera f bis) del comma 4 è abrogata;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In relazione agli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico, di cui all'abrogata lettera f bis) del comma 4, sono fatti salvi e, conseguentemente, non necessitano di intervento alcuno di adeguamento alla normativa:
a) i progetti già approvati;
b) i progetti in fase di esecuzione;
c) gli impianti già realizzati.>>;

f)
al comma 6 le parole << superi il valore di 0,5 >> sono sostituite dalle seguenti: << sia inferiore al valore di 0,5 >>;

g)
la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:
<<b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5; le prescrizioni sul rapporto minimo tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose, non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare; tali prescrizioni non si applicano, altresì, a incroci e rotatorie fino a una distanza di cinquanta metri dal centro di esse;>>;

h)
alla lettera c) del comma 12 le parole << dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla CEN/TR 13201-1 >>.

Art. 184
1.
Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>.

Art. 185

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera kk), L. R. 34/2017
Art. 186

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 16/2008.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E CARBURANTI
Art. 187
1.
Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), la parola << novanta >> è sostituita dalla seguente: << centocinquanta >>.

Art. 188
1. All'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera j) del comma 2 dopo le parole << caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti >> sono inserite le seguenti: << , tenuto conto dello sviluppo tecnologico >>;

b)
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.
10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.>>.

Art. 189
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Gli effluenti zootecnici possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas in quanto classificabili come sottoprodotti ai sensi dell' articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 . La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 184 bis, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 viene effettuata sulla base di apposita relazione, allegata al progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato.>>.

Art. 190
1. All'articolo 34 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f) del comma 1 dopo le parole << di cui >> sono inserite le seguenti: << , laddove possibile, >>;

b)
alla lettera h) del comma 1 dopo le parole << di car-sharing >> sono aggiunte le seguenti: << , eventuali attività commerciali integrative, come definite dalle lettere p) ovvero o) >>.

Art. 191

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, c. 7, L.R. 19/2012.
CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 192
1.
Dopo il comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali e del sistema socio sanitario pubblico regionale, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1 sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale.
9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.>>.

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Art. 193

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 194

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 195

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 196

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 197

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 198

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 199

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 200

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 201

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera x), L. R. 12/2016
Art. 202
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea dopo la parola << disciplinati >> sono inserite le seguenti: << e definiti >>;

b)
dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
<<f bis) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonché di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).>>.

CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO IDRICO E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 203

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, c. 8 bis, L.R. 16/2002.
2Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 204

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 205

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 206

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 207

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 208

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 44, L.R. 22/2010, a decorrere dall'1/1/2017.
Art. 209

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
Art. 210
1.
Al comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), le parole << entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono soppresse.

Art. 211

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera t), L. R. 11/2015
Art. 212
 (Concessioni di superfici prative costituenti argini e sponde di corsi d'acqua)
1. Le concessioni di superfici prative a imprese agricole, costituenti argini e sponde di corsi d'acqua appartenenti al demanio idrico regionale, sono autorizzate da parte della struttura regionale competente senza il pagamento del canone, secondo il disposto dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), al fine di consentire la manutenzione degli argini mediante sfalcio delle essenze erbacee, senza oneri per la Regione.
CAPO X
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 213
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
<<2 bis. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale riprodotto nella cartografia allegata alla legge istitutiva è riportato sulla carta tecnica regionale numerica (CTRN) di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), almeno alla scala 1:15.000. Il perimetro riportato sulla CTRN è approvato con decreto del Presidente della Regione.
2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche compatibili con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.>>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.>>.

Art. 214
1.
Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali assume altresì valore di piano paesaggistico ai sensi dell' articolo 25 della legge 394/1991 qualora siano applicati gli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 ), fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo decreto legislativo.>>.

Art. 215
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole << entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, >> sono soppresse.

Art. 216
1. All'articolo 22 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << decreto del Presidente della Giunta regionale, previa >> sono soppresse;

b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro quindici giorni dalla data della nomina.>>.

Art. 217
1.
L'articolo 27 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 27
 (Controllo sugli atti)
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di ambienti naturali. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
5. Gli Enti parco trasmettono alla Regione le deliberazioni concernenti gli atti di programmazione annuali e pluriennali di attività entro dieci giorni dall'adozione. La Giunta regionale li approva in applicazione del comma 2, fatto salvo quanto stabilito ai commi 6 e 7.
6. La struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, entro venti giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può assegnare un termine per sanare eventuali vizi di legittimità o di merito riscontrati. Qualora l'Ente Parco non ottemperi alle richieste dell'Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, gli atti di cui al comma 5 possono essere annullati per vizi di legittimità ovvero rinviati a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.
7. Gli atti riesaminati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali, nel termine di dieci giorni dall'adozione per le finalità di cui ai commi 5 e 6.
8. Gli atti che non rientrano nei commi 1 e 5 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.>>.

Art. 218
1.
Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 42/1996 le parole << L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi >> sono sostituite dalle seguenti: << Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991 , l'Organo gestore può autorizzare o disporre i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale >>.

Art. 219
1.
Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 42/1996 le parole << dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale >>.

Art. 220
1.
Alla lettera m bis) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996 le parole << nominato dal Consiglio comunale >> sono sostituite dalle seguenti: << nominato dal Comune >>.

Art. 221

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 222

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 223
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.>>.

Art. 224
1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.>>;

d)
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.

Art. 225
1.
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole << In particolare >> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) >>.

Art. 226
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole << In particolare >> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) >>.

Art. 227
1.
Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008 dopo le parole << entro i sessanta giorni successivi >> sono inserite le seguenti: << alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione >>.

CAPO XI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA IN ACQUE INTERNE
Art. 228

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 229

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 230

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 231

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 232

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 233

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 234

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 235

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 236

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera q), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 237
1.
Il comma 62 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 43/1988, è abrogato.

CAPO XII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 238

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
Art. 239
1. All'articolo 8 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << e dei limiti di spesa prestabiliti >> sono inserite le seguenti: << privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro >>;

b)
dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.>>;

c)
al comma 9 le parole << , entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati. >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). >>.

Art. 240
1.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 14/2002 le parole << specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere >> sono sostituite dalle seguenti: << corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa >>.

Art. 241
1. All'articolo 32 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 243

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, L.R. 14/2002.
Art. 244

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 42, L.R. 14/2002.
Art. 245

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 43, L.R. 14/2002.
Art. 246
1.
Al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 dopo le parole << dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile >> le parole: << dal dirigente della struttura tecnica competente >> sono soppresse.

Art. 247
1. All'articolo 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << , d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, >> sono soppresse e dopo le parole << presentata ai fini della rendicontazione della spesa >> sono inserite le seguenti: << , compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 >> e le parole: << dalla struttura tecnica >> sono soppresse;

b)
al comma 6 le parole << la struttura tecnica valuti >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo concedente il finanziamento valuti >>.

Art. 248
1. All'articolo 61 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << , d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, >> sono soppresse e dopo le parole << presentata ai fini della rendicontazione della spesa >> sono aggiunte le seguenti: << , compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 >> e le parole << dalla struttura tecnica >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << la struttura tecnica valuti >> sono sostituite dalle seguenti: << l'organo concedente il finanziamento valuti >>.

Art. 249
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge regionale 14/2002 sono abrogati.

Art. 250
 (Inserimento dell'articolo 78 bis nella legge regionale 14/2002)
1.
Dopo l'articolo 78 della legge regionale 14/2012 è inserito il seguente:
<<Art. 78 bis
 (Competenza in materia di espropriazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonché per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.
3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 251
 (Interpretazione autentica dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 7, lettera b), della legge regionale 14/2002, le attività espropriative o acquisitive di immobili comprendono la funzione di autorità espropriante.
Art. 252
1.
Dopo la lettera k bis) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunta la seguente:
<<k ter) un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.>>.

Art. 253
1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>;

b)
al comma 43 le parole << al 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2013 >>.

Art. 254
 (Abrogazioni in materia di opere pubbliche)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 (Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico);
b) la legge regionale 29 novembre 1986, n. 49 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 recante "Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico");
c) l'articolo 26 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
d) l'articolo 58 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) l'articolo 26 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);
f) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato).
CAPO XIII
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 255
1.
Alla lettera d) del comma 69 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << 31 dicembre 2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2013 >>.

Art. 256
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l' articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte in bilancio regionale nel triennio 2012-2014, a integrazione delle risorse regionali stanziate per le medesime finalità.
6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012.
6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.>>.

Art. 257
 (Conferma di contributi per opere pubbliche)
1. I finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, che siano state ultimate dopo la scadenza dei termini stabiliti e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermati a tutti gli effetti. Il termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi dei lavori medesimi è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti amministrativi ed espropriativi delle opere di cui al comma 1, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato al 31 dicembre 2013.
Art. 258
1.
Al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole << entro il termine di undici anni >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il termine di dodici anni >>.

Art. 259
 (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2013 i termini di rendicontazione dell'intervento denominato "Piano di armonizzazione del sistema delle infrastrutture per la comunicazione ed elaborazione dei dati destinato alla convergenza dell'associazione intercomunale rispetto al Codice dell'amministrazione digitale", previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 16 settembre 2009, tra la Regione e l'associazione intercomunale Collio Isonzo, con Cormons quale comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2008.
Art. 260
 (Proroga di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. Sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di conclusione e rendicontazione dell'intervento denominato "Lavori di inalveazione del torrente Cristinizza, costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche e sistemazione del torrente Bisinta, nel territorio dei comuni di Capriva, Cormons, Moraro, Mossa e San Lorenzo Isontino", affidato in delegazione amministrativa al Comune di Cormons con decreto n. 1170/Go/ILS/14 del 24 novembre 1997, nonché dell'intervento analogo, nel territorio di Medea, Cormons, Romans d'Isonzo e Mariano del Friuli, affidato in delegazione amministrativa al Comune di Medea con Decreto n.1009/Go/ILS/19 del 24 novembre 1999.
Art. 261
 (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. La tempistica, relativa all'intervento di allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale, l'estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane all'area carsica e agli ambiti scolastici, il recupero di una parte dell'edificio dell'ex caserma militare De Colle, sita in Fogliano Redipuglia, con installazione di pannelli fotovoltaici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato il 21 settembre 2009 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'lsonzo, San Pier d'lsonzo, Staranzano e Turriaco è fissata per la rendicontazione al 30 giugno 2014.
2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato al Comune di Monfalcone, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, corredata di una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima e, per il restante 50 per cento, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione del finanziamento medesimo.
TITOLO VI
 SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE
Art. 262

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 263
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:
<<1. Nel caso in cui venga meno il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione regionale e i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali per i motivi di cui all' articolo 3 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come inserito dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999 , ovvero per qualsivoglia altro motivo, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può affidare, nelle more della nomina del nuovo direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile, tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Azienda sanitaria a un commissario straordinario che potrà essere scelto tra qualsiasi soggetto in possesso, alla data della nomina, del diploma di laurea nonché di esperienza gestionale all'interno dell'elenco regionale predisposto ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), convertito dall' articolo 1, comma 1, della legge 590/1994 , ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio sanitario regionale. La durata dell'incarico ad interim è indicata dall'atto di nomina senza alcuna maggiorazione retributiva a favore dell'incarico rispetto a quella già riconosciuta per contratto.>>.

Art. 264
1. All'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali a esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;>>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.>>.

Art. 265
1.
L'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 8 (Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)
1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti, avvalendosi della collaborazione di altri assessori regionali e degli enti locali interessati.
2. Per le finalità previste all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.>>.

Art. 267
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8/2011 le parole << dagli articoli 2 e 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'articolo 2 >>.

Art. 268
1. All'articolo 9 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il cadavere viene mantenuto >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma viene mantenuta >>;

b)
al comma 4 le parole << del cadavere >> sono sostituite dalle seguenti: << della salma >>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.>>;

d)
al comma 6 le parole << del cadavere >> sono sostituite dalle seguenti: << della salma >>.

Art. 269
1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << il cadavere può essere trasferito >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma può essere trasferita >>;

b)
al comma 2 le parole << il cadavere è stato trasferito >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma è stata trasferita >>;

c)
al comma 3 le parole << il cadavere è riposto >> sono sostituite dalle seguenti: << la salma è riposta >>.

Art. 270
1. All'articolo 12 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << e tanatocosmesi >> sono soppresse;

b)
al comma 1 le parole << e tanatocosmesi >> sono soppresse.

Art. 271
1.
La lettera g) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2011 è sostituita dalla seguente:
<<g) la custodia e l'esposizione del cadavere.>>.

Art. 272
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12/2011 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In sostituzione della formalina è consentito l'utilizzo di altri preparati che assicurino la conservazione a breve termine del cadavere e presentino una minore tossicità per gli operatori e l'ambiente.>>.

Art. 273
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2011 dopo la parola << Comune >> sono aggiunte le seguenti: << nel quale è avvenuto il decesso >>.

Art. 274
1.
Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 12/2011 le parole << camera mortuaria >> sono sostituite dalle seguenti: << struttura obitoriale >>.

Art. 275
1.
Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 12/2011 dopo le parole << nel rispetto della volontà espressa dal defunto >> sono inserite le seguenti: << anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà >>.

Art. 276
1.
Al comma 7 dell'articolo 42 della legge regionale 12/2011 dopo le parole << previa sottoscrizione di un documento >> sono inserite le seguenti: << o delega all'impresa funebre >>.

Art. 277
1. All'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << di percorsi formativi e di aggiornamento >> sono sostituite dalle seguenti: << di percorsi formativi obbligatori >>;

b)
al comma 2 dopo le parole << percorsi formativi >> è inserita la seguente: << obbligatori >>;

c)
al comma 3 dopo le parole << percorsi formativi >> è inserita la seguente: << obbligatori >> e le parole << , senza finalità di abilitazione professionale >> sono soppresse.

Art. 278
1. All'articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 8 (Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Al fine di realizzare le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla tutela della salute, è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, >> sono sostituite dalle seguenti: << Al fine di realizzare le finalità della presente legge è istituita la Commissione regionale per le terapie e le attività assistite con gli animali, >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con proprio decreto costituisce la Commissione. La Commissione ha sede a Udine. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale messo a disposizione dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.>>.

Art. 279
1.
Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è sostituito dal seguente:
<<6. Per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria, al fine di garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), nonché per ogni altro compito demandato alle Aziende per i servizi sanitari, provvedono queste ultime tramite le proprie strutture o le strutture private con le medesime convenzionate, con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.>>.

Art. 280
1.
Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:
<<6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati e incurabili. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.>>.

Art. 281
1.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2012 è sostituita dalla seguente:
<<b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di diciotto anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonché vietare il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;>>.

Art. 282
1.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2012 la parola << rinchiusi >> è sostituita dalle seguenti: << trattenuti in ambienti chiusi >>.

Art. 283
1.
Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 20/2012 dopo le parole << i corpi di polizia locale >> sono inserite le seguenti: << e forestale regionale >>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE SOCIALE
Art. 284

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera s), L. R. 22/2021
Art. 285

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1/9/2014.
Art. 286

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale.
2Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1/9/2014.
Art. 287
1.
Dopo il comma 26 quater dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
<<26 quinquies. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 26 quater, si intende che l'adozione del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24 costituisce presupposto indispensabile solo per l'erogazione del contributo, ferma restando la possibilità di procedere alla concessione del contributo stesso anche nelle more dell'adozione di tale provvedimento.>>.

TITOLO VII
 CULTURA SPORT ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 288

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 289

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 290

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 291

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 292

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 293

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 294

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 295

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 296

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 297

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 298

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera dd), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 299

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 300
1.
Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole << fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative di modifica della medesima legge regionale 32/2002 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino all'assunzione dell'incarico da parte dell'amministratore unico di cui all'articolo 5 della legge regionale 32/2002 >>.

2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 301

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 302
1.
Il comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 16/2012, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale 16/2012. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l'articolo 10 della medesima legge regionale 32/2002.

(1)
2. Sono fatti salvi gli atti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 18/2013
Art. 303

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 11, L.R. 4/1999, con effetto dall'1/1/2014.
Art. 304
1.
Al comma 248 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole: << per il funzionamento della propria attività istituzionale e >> sono soppresse.

2.
In relazione alla modifica dell'articolo 11 della legge regionale 18/2001, di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella denominazione del capitolo 4757 le parole << per il funzionamento della propria attività istituzionale e >> sono soppresse.

Art. 305

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
Art. 306
1.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), dopo le parole << da produttori indipendenti >> sono aggiunte le seguenti: << , come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) >>.

(1)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 44, L. R. 5/2013
Art. 307
1.
Dopo il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è inserito il seguente:
<<67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 308
 (Conferma di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia con deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'associazione sportiva dilettantistica Circolo canottieri Saturnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:
a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
b) preventivo di spesa.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.
Art. 309
 (Trasferimento di contributo per intervento in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, previa deliberazione della Giunta regionale, a favore dell'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea di Romans d'Isonzo, il contributo concesso all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2007, per la realizzazione dell'intervento denominato "Ampliamento tribuna con realizzazione di copertura di protezione".
2. Per le finalità previste dal comma 1, entro il termine del 30 giugno 2013, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere il trasferimento del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.
3. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive trasferisce il contributo e fissa nuovi termini di rendicontazione.
4. Al fine della rendicontazione del contributo di cui al comma 1, l'associazione sportiva dilettantistica Pro Romans Medea può presentare giustificativi di spesa intestati all'associazione sportiva dilettantistica Medea di Medea riguardanti le spese da questa sostenute in relazione all'intervento di cui al comma 1.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Art. 310
1.
Al comma 30 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dopo la parola << progetto >> sono aggiunte le seguenti: << , determinati in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. >>.

Art. 311
 (Fissazione di termini per intervento finanziato con risorse ASTER)
1. La tempistica, relativa all'intervento di adeguamento e ampliamento della scuola media di Doberdò del Lago e la costruzione di un polo scolastico in Ronchi dei Legionari, finanziato con le risorse ASTER, stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato il 7 agosto 2008 fra la Regione e l'associazione intercomunale Città mandamento tra i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'lsonzo, San Pier d'lsonzo, Staranzano e Turriaco, è fissata per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2013 e per la rendicontazione al 30 giugno 2014.
2. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 1 è erogato a saldo al Comune di Monfalcone, in un'unica soluzione, entro novanta giorni dalla data della richiesta alla Regione, alla quale è allegata una sintesi dell'attività svolta fino al momento della richiesta medesima.
Art. 312
 (Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 48, della legge regionale 14/2012, si intende che è soggetto interessato, legittimato a presentare domanda per l'ottenimento del contributo previsto dall'articolo 7, comma 47, della legge regionale 14/2012, il soggetto risultante ente gestore del Liceo linguistico Vittorio Bachelet di Trieste al momento della presentazione della domanda.
Art. 313

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera cc), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 314

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera cc), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 315
1.
Dopo il comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012, è inserito il seguente:
<<40 bis. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:
a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;
b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.>>.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI
Art. 316

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera s), L. R. 22/2021
Art. 317
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 5/2012 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.
2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;
b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;
c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;
d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.>>.

TITOLO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
 ENTRATA IN VIGORE
Art. 318
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.