LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25

Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 29/01/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/2013
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Legge abrogata da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 5/2013
2Articolo abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 17/2013
3Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 23 gennaio 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 5 del 29 gennaio 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.