LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 22

Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

TESTO VIGENTE dal 09/11/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/11/2012
Materia:
440.01 - Beni ambientali
440.02 - Parchi e riserve naturali
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero
340.03 - Soccorso alpino e speleologico
230.01 - Organizzazione turistica
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 36/2017
Art. 14
 (Norme transitorie)
1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI - FVG, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione l'articolo 8, commi 86, 87, 88 e 89, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), e all'approvazione della classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).
Art. 15
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di 144.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, alla Finalità 1, Funzione 5, con la denominazione <<Infrastrutture a servizio delle imprese - spese correnti>> e al capitolo 6240 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione <<Finanziamento al CAI - FVG per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 con la denominazione <<Oneri per la predisposizione e per l'aggiornamento della cartografia regionale delle strutture alpine regionali iscritte nell'Elenco>>.
3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014, con la denominazione <<Contributi al CAI - FVG per l'acquisto, l'apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell'Elenco>>.
4. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione ordinaria, è autorizzata la spesa di 118.703,62 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6243 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione ordinaria>>.
5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione straordinaria, è autorizzata la spesa complessiva di 162.592,76 euro suddivisa in ragione di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6244 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014, con la denominazione <<Oneri per l'attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali - manutenzione straordinaria>>.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione <<per memoria>> con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione delle norme di comportamento sulle strutture alpine regionali>>.
7. Alla copertura dell'onere complessivo di 485.296,38 euro suddiviso in ragione di 354.000 euro per l'anno 2013 e di 131.296,38 euro per l'anno 2014 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:
a) unità di bilancio 5.1.1.1087 capitolo 6105 - 144.000 euro per l'anno 2013;
b) unità di bilancio 1.3.1.5037 capitolo 9187 - 128.703,62 euro per l'anno 2013 e 50.000 euro per l'anno 2014;
c) unità di bilancio 5.1.2.1090 capitolo 1043 - 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Art. 16
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 86, 87, 88, 89 e 90 dell' articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
b) l' articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
c) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);
d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente <<Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia>>);
Art. 17
  (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 17/2009 relativo alle concessioni su beni del demanio idrico regionale)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell' articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.
1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata, altresì, all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1 quinquies, della regionale 17/2009, come aggiunto dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. I commi da 1 bis a 1 quinquies dell' articolo 8 della legge regionale 17/2009 , come aggiunti dal comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).
Art. 18
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.