Art. 13
(Disposizioni attuative, finanziarie e transitorie)
2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.
4.
Il Fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'
articolo 98 della legge regionale 29/2005
.
5.
All'
articolo 98 della legge regionale 29/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<
Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi
>>;
b)
al comma 12 le parole <<
al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 10,
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alle attività di cui al comma 14
>>;
c)
al comma 14 dopo le parole <<
Comitato di gestione
>> sono inserite le seguenti: <<
, di cui all'
articolo 10 della legge regionale n. 2/2012
in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi,
>>.
6.
Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'
articolo 45 della legge regionale 12/2002
, di seguito denominato <<FRIA>>.
7.
Ai fini di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRIA, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della
legge regionale 11/2009
.
8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.
9. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l’Amministrazione regionale stipula una convenzione con l’istituto bancario di cui all’
articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sul FRIA, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l’ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l’assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso, fatti salvi successivi accordi tra le parti approvati preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale.
10.
Alla Sezione smobilizzo crediti PA affluiscono le risorse finanziarie disponibili sui conti aperti, in conformità alle vigenti norme convenzionali, presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'accreditamento dei mezzi da destinare alla concessione dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della
legge regionale 12/2002
e dei contributi di cui agli articoli 95 e 96 della
legge regionale 29/2005
.
11.
Ai fini di cui al comma 10, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, sono stabilite le modalità per il passaggio delle somme giacenti sui conti di cui al comma 10 medesimo nella Sezione smobilizzo crediti PA e per il trasferimento in capo a tale Sezione dei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della
legge regionale 12/2002 e agli articoli 95 e 96 della
legge regionale 29/2005 , con esclusione di quelli attinenti all'attività della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia quale istituto mutuante. Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri, di qualsiasi natura, afferenti ai rapporti contributivi in corso. In base a quanto previsto dall'articolo 8, commi 87, 88 e 89, della
legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dall'
articolo 110, comma 20, della legge regionale 29/2005 , sono trasferiti in capo alla Sezione smobilizzo crediti PA, altresì, i rapporti giuridici attivi e passivi in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e di cui agli articoli 2 e 6 della
legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del
Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 ).
12. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione degli articoli 50 e 51 della
legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della
legge regionale 29/2005. Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA.
14. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui agli articoli 6 e 6 bis, nell'ambito delle imprese di servizi sono incluse le imprese che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale. Non rientrano in tale ambito, in particolare, le imprese esercenti attività finanziarie e assicurative.
15. Ai fini e ai sensi di cui all'articolo 7, comma 4, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) e la SACE SpA.
16. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), si intendono per organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni.
17.
L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'
articolo 72 della legge regionale 12/2002
e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'
articolo 85 della legge regionale 29/2005
, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui alla presente legge.
18.
Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'
articolo 13 della legge regionale 12/2002
, a condizione che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.
20. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sulla Gestione FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all’
articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e sul Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonché a modificare la distribuzione delle risorse.
21.
In relazione al disposto di cui all'articolo 5, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<
Conferimenti al FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese
>>.
22. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1436 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi per la concessione di finanziamenti agevolati>>.
23. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 e al capitolo 1437 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti alla Sezione del FRIE per le garanzie per l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate>>.
24.
Fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 in relazione alle procedure per l'avvio dell'attuazione delle misure agevolative di cui al capo II, fatto salvo quanto previsto al comma 25, ultimo periodo, in ordine alla transitoria applicazione della normativa di cui alle lettere c) e d) ai procedimenti in corso, continuano ad applicarsi le norme di cui:
b)
all'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, della
legge regionale 4/2005
, in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI;
c)
agli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della
legge regionale 12/2002
, in materia di gestione e concessione di incentivi alle imprese artigiane;
d)
agli articoli 95, 96, 97 e 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della
legge regionale 29/2005
, in materia di gestione e concessione di incentivi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.
25. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi dell'
articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti adottate dal competente Comitato di gestione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge fanno carico al FRIE. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi della normativa di cui al comma 24, lettere c) e d), adottate dai competenti comitati di gestione entro la data di cui al comma 24 fanno carico al Fondo per lo sviluppo, salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della
legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della
legge regionale 29/2005, che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA. I procedimenti in corso su istanze in relazione ai quali non è intervenuta deliberazione di concessione del finanziamento da parte dei competenti comitati di gestione entro tali termini sono conclusi dal Comitato di gestione del FRIE, per quanto attiene ai finanziamenti di cui al primo periodo, e dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, per quanto riguarda i finanziamenti di cui al secondo periodo, che deliberano in merito in applicazione della normativa previgente e i relativi impegni finanziari fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA. In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.
25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.
25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente.
26. Fino alla data di cui al comma 24, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere l'accettazione delle domande degli incentivi di cui al comma 24 medesimo, lettere c) e d), al fine di garantire la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione di tali norme.
27.
Il Comitato di gestione del FRIA di cui all'
articolo 47 della legge regionale 12/2002
e il Comitato di gestione del FSRICTS di cui all'
articolo 98 della legge regionale 29/2005
durano in carica, nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche successivamente alla data di cui al comma 24, per un ulteriore periodo, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, fino al disbrigo degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni di liquidazione e di trasferimento delle risorse di cui ai commi 7, 8, 10 e 11. Nello stesso periodo il relativo supporto tecnico, amministrativo e organizzativo continua a essere assicurato dall'istituto bancario di cui all'
articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002
e all'
articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005
, in conformità alle convenzioni di cui ai commi 9 e 12. Le spese di funzionamento dei Comitati di gestione del FRIA e del FSRICTS, nonché il compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo relativo a tale periodo sono calcolati in base alle norme vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge e fanno carico ai fondi e ai conti in liquidazione.
28. Il Comitato di gestione del FRIE dura in carica nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla ricostituzione del Comitato stesso in base alle norme di cui all'articolo 10, che ha luogo entro sei mesi dalla data di cui al comma 24.
Note:
1Parole soppresse al comma 13 da art. 2, comma 93, lettera b), L. R. 14/2012
2Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 93, lettera c), L. R. 14/2012
3Parole aggiunte al comma 15 da art. 2, comma 93, lettera c), L. R. 14/2012
4Parole aggiunte al comma 25 da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 25 bis aggiunto da art. 2, comma 70, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6Comma 25 ter aggiunto da art. 2, comma 70, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7Parole sostituite al comma 16 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2013
8Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 9/2013
9Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2013
10Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2013
11Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 9/2013
12Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 9/2013
13Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 9/2013
14Parole sostituite al comma 20 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 9/2013
15Parole aggiunte al comma 20 da art. 57, comma 1, L. R. 21/2013
16Parole aggiunte al comma 12 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
17Parole aggiunte al comma 25 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
18Comma 24 interpretato da art. 2, comma 81, L. R. 15/2014
19Parole aggiunte al comma 20 da art. 23, comma 1, L. R. 9/2019
20Comma 1 abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 11/2020
21Parole sostituite al comma 20 da art. 14, comma 6, L. R. 11/2020
22Parole aggiunte al comma 9 da art. 2, comma 26, L. R. 16/2021
23Parole sostituite al comma 20 da art. 2, comma 26, lettera g), L. R. 7/2024