CAPO I
NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 19
(Oggetto e finalità)
1.
Nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'
articolo 117, terzo comma, della Costituzione
e del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70
(Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie), nonché in osservanza del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
(Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni, con il presente capo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario avente le seguenti finalità:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
b) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
c) concorrere alla diffusione degli studi universitari e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;
d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;
e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.
Art. 20
(Principi)
1.
L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:
a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi per l'accoglienza rivolto a tutti gli studenti, con libertà di scelta nella fruizione degli interventi come definiti dal presente capo, nonché in condizioni di parità di trattamento indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di studio, e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;
b) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
c) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
d) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti diversamente abili;
e) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario, nonché a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
f) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
g) promuovere la mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;
h) favorire strategie di intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, attraverso intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
i)
promuovere la realizzazione di attività di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della
legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2
(Finanziamenti al sistema universitario regionale).
Art. 21
(Tipologie di intervento)
1.
La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 19 mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:
a)
benefici di natura economica, articolati in:
1) borse di studio;
2) prestiti;
3) contributi;
b)
servizi per l'accoglienza, articolati in:
1) servizi abitativi;
2) servizi di ristorazione;
3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;
4) servizi di orientamento;
5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
6) servizi di trasporto;
7) servizi a favore dei soggetti diversamente abili;
8) servizi di assistenza sanitaria;
c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'articolo 24.
3. Le finalità specifiche, i contenuti e le caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 sono definiti con successivo regolamento da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 22
(Destinatari degli interventi)
1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 21 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
2.
Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 21 non finanziati da risorse statali:
a) i neolaureati presso gli Istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;
c) i ricercatori e i professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale;
d)
gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008
(Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.
3. Gli interventi di cui all'articolo 21 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
4. L'estensione degli interventi di cui all'articolo 21 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dal soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 nel rispetto delle disposizioni del presente capo e del regolamento di cui all'articolo 21, comma 3, degli indirizzi fissati nel programma triennale di cui all'articolo 30 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente capo secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art. 23
(Attività a tempo parziale)
1. Al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro, il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 disciplina, con apposito regolamento, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.
2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle Università, degli Istituti superiori di grado universitario e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.
Art. 24
(Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)
1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria al soggetto gestore di cui all'articolo 27 i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 30.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
Art. 25
(Accreditamento dell'offerta abitativa)
1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi e agli interventi di edilizia previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), e comma 2, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.
2.
Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
a)
gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.
Art. 26
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.
2. La misura delle fasce è stabilita con la legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.
3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario e alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
4.
Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:
a) le modalità di corresponsione della tassa;
b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;
c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
d) le modalità e i termini per il versamento al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 delle somme riscosse.
5. La convenzione viene stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.
Art. 27
(Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 19 è istituita l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'ARDISS ha sede legale in Trieste e dispone di sedi operative in Trieste e in Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
3.
Spetta all'ARDISS:
a) predisporre lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 21 secondo le modalità di cui all'articolo 30;
b) attuare gli interventi medesimi;
c) gestire e amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b).
4. L'ARDISS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dal presente capo, secondo il principio della sussidiarietà.
5.
L'ARDISS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio universitario, nonché a supporto del sistema universitario per la compiuta attuazione della
legge regionale 2/2011
. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con Università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
6.
L'ARDISS si riferisce al Sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla
legge regionale 14 luglio 2011, n. 9
(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
Art. 28
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione esercita, nei confronti dell'ARDISS, le seguenti funzioni:
a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) nomina gli organi;
c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;
d) approva i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;
f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
Art. 29
(Poteri di indirizzo della Regione)
1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 41, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui al presente capo.
2. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
3.
Le linee guida stabiliscono, tra l'altro:
a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito, nonché dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
d) le eventuali quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
e) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti;
f) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale;
g) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della carta dei servizi di cui all'articolo 39;
h) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).
Art. 30
(Programma triennale degli interventi)
1. Il Direttore generale dell'ARDISS predispone, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 29 e d'intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco di cui all'articolo 42, il programma triennale degli interventi, di seguito programma, che definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e viene aggiornato annualmente.
3.
Il programma stabilisce, tra l'altro:
a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
d) i criteri per la determinazione degli eventuali requisiti di merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS.
Art. 31
(Valutazione degli interventi)
1. I risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a chiusura del triennio l'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di Università una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.
3. La Direzione centrale competente in materia di Università, sulla base della relazione di cui al comma 2, predispone un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attività di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.
4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione delle linee guida del successivo triennio.
Art. 32
(Organi)
1.
Sono organi dell'ARDISS:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore unico dei conti;
c) il Consiglio di indirizzo studentesco.
Art. 33
(Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Università.
2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti aventi i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per l'incarico di Direttore centrale. All'atto della nomina del Direttore generale, la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei Direttori centrali.
4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di legge, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
7. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8.
Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30;
b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
c) redige e approva il bilancio sociale dell'ente;
d) adotta la carta dei servizi di cui all'articolo 39;
e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia;
f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
g) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Agenzia, provvedendo in tale ambito all'acquisto e alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
k) esamina le proposte formulate dal Consiglio di indirizzo studentesco ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c);
l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.
Art. 34
(Revisore unico dei conti)
1.
Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2.
Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE
). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di Università; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di Università.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
8.
Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
a) il personale in servizio presso l'ARDISS;
b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Agenzia;
c) i consulenti e collaboratori dell'ARDISS;
d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDISS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.
Art. 35
(Personale)
1. Il personale dell'ARDISS appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDISS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.
Art. 36
(Patrimonio e contabilità)
1. Il patrimonio dell'ARDISS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDISS, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.
Art. 37
(Dotazione finanziaria)
1.
Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDISS si avvale di:
a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
f) fondi provenienti dall'Unione Europea;
g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.
Art. 38
(Acquisizione di beni e servizi)
1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDISS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.
Art. 39
(Carta dei servizi)
1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera g) e d'intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco di cui all'articolo 42, l'ARDISS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi.
Art. 40
(Controllo e vigilanza)
1.
Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
d) atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di Università che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale dell'ARDISS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDISS.
Art. 41
(Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, di seguito Conferenza.
2.
La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 29;
b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;
c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;
d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma di cui agli articoli 29 e 30.
3.
La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università, ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di Università, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
e) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; almeno due dei rappresentanti suddetti devono frequentare corsi presso le sedi decentrate;
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima;
h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;
i) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;
j) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia.
4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
5. Il Direttore generale dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di Università o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con voto consultivo.
6. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
8. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.
9. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
10. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di Università, la quale assicura l'attività di supporto.
12. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.
Art. 42
(Consiglio di indirizzo studentesco)
1. Con decreto del Direttore generale dell'ARDISS è costituito il Consiglio di indirizzo studentesco di cui fanno parte i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g).
2.
Spetta al Consiglio di indirizzo studentesco:
a) esprimere l'intesa sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 39;
b) esprimere parere sui bilanci di previsione e sul rendiconto generale di cui all'articolo 33, comma 8, lettera b);
c) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21;
d) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 29 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 39.
3. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.
4. Il Consiglio di indirizzo studentesco ha sede presso l'ARDISS, la quale assicura l'attività di supporto.
5. La durata del Consiglio di indirizzo studentesco è fissata in due anni. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui all'articolo 41, comma 8.
6. La partecipazione al Consiglio di indirizzo studentesco è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.
7. Il Consiglio di indirizzo studentesco si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 43
(Procedure di soppressione e norme transitorie)
1.
Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla
legge regionale 23 maggio 2005, n. 12
(Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
4.
l Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.
5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
6.
I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all'
articolo 18 della legge regionale 12/2005
fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).
8.
A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.
9.
Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.
10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
12.
Fino all'approvazione del Programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30 continua ad applicarsi il vigente Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario di cui all'
articolo 7 della legge regionale 12/2005
.
13. I procedimenti contributivi avviati alla data di cui al comma 5, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, continuano a essere disciplinati dalle disposizioni medesime.
14. Nelle more dell'espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g), la rappresentanza degli studenti e dei dottorandi stessi all'interno della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori è assicurata dagli studenti nominati componenti dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della costituzione della Conferenza risultino ancora in possesso dei requisiti per la nomina.
15. Nelle more dell'espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g), il Consiglio di indirizzo studentesco è validamente costituito dagli studenti nominati componenti dei Consigli di amministrazione degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della costituzione del Consiglio di indirizzo stesso risultino ancora in possesso dei requisiti per la nomina.
Art. 44
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di cui all'articolo 43, comma 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:
Art. 45
(Decorrenza dell'efficacia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 26, 29 e 30, nonché i regolamenti di cui agli articoli 21, comma 3, 24, comma 5, e 25, comma 1, hanno effetto dalla data di cui all'articolo 43, comma 5.
Art. 46
(Norme finanziarie)
1.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 27, dall'articolo 37, comma 1, lettera a), nonché dall'articolo 38, comma 1, fanno carico, a decorrere dalla data prevista dall'articolo 43, commi 5 e 8, all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 la cui denominazione è cosi sostituita dalla medesima data: "
Finanziamento annuo all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) per il funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite
".