LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

TESTO VIGENTE dal 29/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
450.03 - Fauna
450.01 - Caccia
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Allegato A abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
CAPO I
 ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione , ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'adeguamento della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché l'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 2
  (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 10/2004 )
1.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 10/2004 è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)
1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.>>.

CAPO II
  ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE IN MATERIA DI COMMERCIO
Art. 3
 (Finalità)
1. Il presente capo provvede all'attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
Art. 4
1. All' articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b) >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c)
la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:
1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;
2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;
3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;
4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.>>;

d)
la lettera c) del comma 4 è abrogata;

e)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).>>.

(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
Art. 5
1. All' articolo 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilità;
b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.>>;

b)
al comma 2 le parole << in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto di quanto sancito al comma 1 >>;

c)
alla lettera b) del comma 3 le parole << nel rispetto dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1 >>;

d)
la lettera d) del comma 3 è abrogata;

e)
la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<e) determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;>>;

f)
la lettera f) del comma 3 è abrogata;

g)
il comma 4 è abrogato;

h)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.>>;

i)
il comma 10 bis è sostituito dal seguente:
<<10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.>>.

Art. 6
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2005 le parole << Comune nel quale il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale >> sono sostituite dalla seguenti: << Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività >>.

Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 29/2005 le parole << Comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale >> sono sostituite dalla seguenti: << Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività >>.

Art. 8
1. All' articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << società in nome collettivo, società in accomandita semplice >> sono sostituite dalle seguenti: << società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.>>;

c)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.>>.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 10, L.R. 29/2005.
Art. 10
1. All' articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 le parole << , rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia >> sono soppresse;

b)
al comma 8 le parole << a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite >> sono sostituite dalle seguenti: << all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due >>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, L.R. 29/2005.
Art. 12
1.
Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 le parole << del numero >> sono soppresse.

Art. 13
1. All' articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a bis) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;>>;

b)
alla lettera c) del comma 1 le parole << commi 3 e 4 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 3 >>;

c)
i commi 1 ter e 1 quater sono abrogati;

d)
alla lettera e) del comma 3 la parola << tre >> è sostituita dalla seguente: << quattro >>;

e)
al comma 4 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere a) e a bis) >>.

CAPO III
  ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6/2008, 26/2002 E 56/1986 IN MATERIA VENATORIA
Art. 14
 (Finalità)
1. Il presente capo provvede all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché all'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 15
  (Modifiche alla legge regionale 14/2007 )
1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.>>;

c)
il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.>>;

d)
il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.>>;

e)
il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.>>;

f)   ( ABROGATA )
g)
il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.>>;

h)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.>>.

Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
2Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
Art. 17
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:
a) l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;
b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a), per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.>>.

Art. 18
 (Modifiche alle leggi regionali 6/2008, 26/2002 e 56/1986 in materia venatoria)
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 6 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
<<6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.>>;

c)
dopo il comma 7 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
<<7 bis. Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.>>;

d)   ( ABROGATA )
e)
il comma 6 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
<<6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale e campi di tiro a volo.>>;

f)
il comma 3 bis dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
<<3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.>>;

g) al comma 1 dell'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;>>;

2)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;>>;

3)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
<<j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;>>;

h)
al comma 1 dell'articolo 38 le parole << Nei casi previsti dall' articolo 30, comma 1, della legge 157/1992 , e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque: >> sono sostituite dalle seguenti: << Nei casi previsti dall' articolo 30, comma 1, della legge 157/1992 , e successive modifiche, la Provincia, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque: >>;

i)
il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
<<2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.>>;

j)
dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
<<Art. 44 bis
 (Richiami vivi)
1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.
2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.>>.

2.
AI comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole << di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. >> è aggiunto il seguente periodo: << Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali. >>.

3. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 4 dell'articolo 7 bis è aggiunto il seguente:
<<4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purché risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.>>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.
1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.
1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.
1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.
1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Provincia provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.>>.

Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
3Dichiarata, con sentenza n. 2 del 12 gennaio 2015 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 28 gennaio 2015), l'illegittimità costituzionale della lettera d) del comma 1 del presente articolo, nella parte relativa all'istituzione dell'art. 26 bis, comma 3, L.R. 6/2008.
Art. 19
 (Uso del cane da riporto)
1. In tutto il territorio regionale è autorizzato l'uso del cane da riporto per tutte le cacce da appostamento fisso o temporaneo e per la caccia vagante alla piccola selvaggina migratoria.
Art. 20
 (Commercializzazione della carne della selvaggina)
1. Fermo restando il diritto di ogni cacciatore sui capi di selvaggina regolarmente abbattuti, le assemblee delle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina restante regolarmente abbattuta, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e previo controllo delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
2. I proventi di tale commercializzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere destinati a opere di miglioramento ambientale sul territorio affidato in gestione alla Riserva stessa.
3. Analogamente, e con le stesse modalità e obblighi, tale commercializzazione potrà avvenire anche a livello di Distretti venatori.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
 (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.
Art. 22
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.