<<Art. 14
(Formazione, approvazione ed efficacia)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti dalla struttura regionale competente in materia di idraulica.
2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.>>;