Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei principi di cautela di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente al
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della
direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), individua misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel.
2.
Le misure di cui alla presente legge si applicano nelle aree della regione in cui si accerti il superamento per gli inquinanti di cui al comma 1 dei valori obiettivo stabiliti dal
decreto legislativo 155/2010
presso una o più stazioni di rilevamento comunque posizionate sul territorio regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per <<tutela della salute e dell'ambiente>> la tutela della salubrità ambientale, individuata, nel rispetto delle parti prima e seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), e in conformità al
decreto legislativo 155/2010
, come valore prioritario da considerare nell'adozione delle forme di tutela idonee al fine di prevenire ed evitare situazioni di dannosità per la salute umana.
Art. 3
(Misure urgenti di protezione e tutela della salute)
1. In presenza di un rischio di dannosità per la salute e per la tutela dei valori di cui all'articolo 2, il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'articolo 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel più breve tempo possibile.
2. In caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale qualora esso sia tale da escludere ogni possibilità di raggiungere, alla scadenza stessa, tali valori, il Comune, sentita l'Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.
4. Ai fini della determinazione delle misure per il contenimento entro i valori obiettivo delle emissioni registrate in qualunque stazione di misurazione regionale, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
5. L'ARPA provvede alla scelta dei siti dove posizionare le stazioni di rilevamento, fisse o mobili, nonché alla loro manutenzione e controllo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
6.
Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, di cui all'
articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16
(Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è prevista una sezione specificamente dedicata alle aree in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 superano i valori obiettivo.
7.
La Direzione centrale competente in materia di ambiente comunica ai Comuni, alla Provincia e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio i dati relativi alla qualità dell'aria nelle aree in cui si verifica il superamento dei valori obiettivo e trasmette al Ministero dell'ambiente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) le relazioni e le comunicazioni previste dall'
articolo 19 del decreto legislativo 155/2010
.
Art. 4
(Misure sulle principali sorgenti di emissione)