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Legge regionale 17 giugno 2011, n. 8

Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2011 al 28/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/2011
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Finalità)
1. È istituita la Giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente il giorno 26 del mese di marzo, quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza, nonché contro il traffico illecito di stupefacenti.
Art. 2
 (Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)
1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute, d'intesa con gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, di mobilità, di cultura e di sport, promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti.
2. Per le finalità previste all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute, d'intesa con gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, di mobilità, di cultura e di sport, promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonché di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.
Art. 3
 (Contributi)
1. La Regione, di concerto con le Province e i Comuni, può concedere contributi in cofinanziamento per la realizzazione di manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata regionale per la lotta alla droga.
Art. 4
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Interventi inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga ".
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 490 e mediante storno di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.