<<Art. 19
(Consulta regionale della famiglia)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia è istituita, quale organismo di consultazione e confronto, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da: a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato con la funzione di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente per materia o suo delegato;
c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;
d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;
e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
f) un rappresentante dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia;
g) un rappresentante dell'UPI del Friuli Venezia Giulia;
h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale;
i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;
j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata;
l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall'Assessore regionale competente;
m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta: a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti normativi e di programmazione che riguardano le politiche per la famiglia;
b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati;
c) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia nel territorio regionale mediante i dati disponibili presso l'Amministrazione regionale o Enti pubblici.
3. La Consulta ha sede presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, che assicura anche le funzioni di segreteria della Consulta stessa.
4. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Possono partecipare alle sedute della Consulta, se invitati, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali ed esperti.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Consulta.>>.