LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2010
Materia:
150.05 - Comunicazione istituzionale

Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene la rendicontazione sociale da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti locali e degli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale, quale processo con cui dar conto alla comunità dei risultati e degli effetti sociali raggiunti, a fronte degli impegni assunti e delle risorse pubbliche impiegate, al fine di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.
2. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di sviluppare la capacità delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di attuare efficaci processi di rendicontazione sociale, attraverso documenti quali il bilancio sociale annuale, il bilancio sociale di mandato, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, i rapporti e bilanci di settore e altri documenti di rendicontazione sociale.
Art. 2
 (Linee guida per la rendicontazione sociale)
1. Al fine di offrire agli enti interessati ai processi di rendicontazione sociale principi, metodologie e standard di riferimento atti ad assicurare un adeguato livello qualitativo di tali processi, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare, sono definite le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente tenendo conto dei seguenti criteri:
a) volontarietà dell'adozione delle forme di rendicontazione sociale da parte dei singoli enti;
b) adeguatezza delle forme di rendicontazione sociale rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;
c) gradualità nell'introduzione dei processi di rendicontazione, privilegiando i settori di attività di maggiore impatto sulle comunità;
d) aggiornamento costante delle linee guida in relazione all'evoluzione della disciplina.
2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 1, gli enti locali adottano le linee guida per la rendicontazione sociale definite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 11/2011
Art. 3
 (Formazione e assistenza tecnica)
1. L'Amministrazione regionale organizza direttamente e sostiene iniziative di formazione e di assistenza tecnica destinate in particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, nelle materie concernenti la rendicontazione sociale.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle iniziative di cui al comma 1 e alla definizione delle modalità del loro espletamento.
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 49, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 5
 (Monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale)
1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale procede al monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche che attuano forme di rendicontazione sociale inviano una copia, in formato cartaceo e in formato elettronico, dei documenti elaborati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale che provvede alla pubblicazione dei documenti stessi sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
Art. 6
 (Rapporto sulla rendicontazione sociale)
1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un "Rapporto annuale sulla rendicontazione sociale", contenente una analisi dei processi di rendicontazione sociale attuati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 e gli elementi per una valutazione della loro efficacia in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1.
Art. 7
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Spese per la formazione e assistenza in materia di rendicontazione sociale".
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi agli enti locali per l'adozione di forme di rendicontazione sociale".
3. All'onere complessivo di 200.000 euro si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1600 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.