Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 9 gennaio 2004, n. 6
(Introduzione nel
libro primo, titolo XII, del codice civile
del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del
codice civile
in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto prescritto dalla
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.
Art. 2
(Interventi)
1.
La Regione, in coerenza con l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, lettera i), e l'
articolo 8 della legge regionale 6/2006
, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all'
articolo 14 della legge regionale 6/2006
, la realizzazione dei seguenti interventi:
a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
e) rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;
f) messa a sistema delle esperienze già attive;
g) rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.
2.
La Regione inoltre promuove:
a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera a), L. R. 14/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 2 bis
(Interventi economici per incentivare il ricorso all'amministrazione di sostegno)
1.
Al fine di incentivare il ricorso all'istituto dell'amministrazione di sostegno, la Regione riconosce un intervento economico a favore degli amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio regionale nel caso in cui il giudice tutelare assegni l'equa indennità ai sensi dell'
articolo 379 del codice civile
e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministrato.
2. L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di 800 euro per ciascun amministrato. Qualora l'importo non sia stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati. L'ammontare dell'intervento economico e il numero massimo di amministrati possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 la Regione si avvale dei Servizi sociali dei Comuni che esercitano le funzioni amministrative di concessione, erogazione e controllo.
4. Per accedere alla misura, l'amministratore di sostegno presenta domanda all'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell'amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente, sulla base di apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.
5. La Regione trasferisce le risorse disponibili agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute e dagli stessi comunicato alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno, maggiorato del 3 per cento a titolo di ristoro dei costi per la gestione amministrativa.
6. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, le richieste sono proporzionalmente integrate.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 29, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 3
(Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno)
1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno".
2.
Lo sportello ha i seguenti compiti:
a) promozione e sostegno del lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;
b) promozione di azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, di corsi di formazione e aggiornamento;
c) supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;
d) attivazione e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
e) fungere da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone fragili, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
f) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell'amministrazione di sostegno.
3. L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5.
Art. 4
(Elenchi degli amministratori di sostegno)
1. Ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni forma e conserva l'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno, inclusi quelli stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6.
2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione centrale competente, a fini statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
Art. 5
(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)
1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 24, L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 2 bis da art. 9, comma 17, L. R. 5/2013
3Comma 2 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016
4Comma 2 bis abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 6
(Regolamento di attuazione)
1.
Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all' articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:
a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);
b) le modalità e i limiti di rimborso degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
b bis)
( ABROGATA )
c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;
d)
i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal
codice civile
, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
e) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 12/2015
2Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera c), L. R. 14/2016
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 7
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 6/2006)
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4737 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4738 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Spese per promuovere e sostenere l'istituzione e la gestione dello sportello dell'amministratore di sostegno tramite i Servizi sociali dei Comuni>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4739 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno>>.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.