LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18

Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo.

TESTO VIGENTE dal 04/11/2010 al 31/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/11/2010
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 1
 (Contributi straordinari per garantire la copertura del segnale televisivo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla RAI al fine di consentire la realizzazione di interventi atti a garantire la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in determinate aree del territorio regionale che attualmente rimangono prive di segnale nel passaggio dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre.
2. L'intervento di cui al comma 1 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e, comunque, nell'ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.
3. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) del Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 407 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributo straordinario alla RAI per la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in aree del territorio regionale>>.
2. All'onere complessivo di 700.000 euro per l'anno 2010 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio e dai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBIcapitoloeuro
10.4.1.11707665.000
10.4.1.1170149070.000
10.4.1.1170152630.000
10.4.1.1170153525.000
11.3.1.1180149120.000
11.3.1.1184152920.000
11.3.1.1180121210.000
10.6.1.2013500015.000
10.1.1.1163985118.000
9.1.1.11531600391.000
11.3.1.1180121096.000


Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.