Art. 2
(Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
2. AI personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di personale.
3. Fermo restando che la rilevazione della presenza in servizio del personale regionale è accertata con sistemi di tipo automatico, in relazione alle particolari esigenze organizzative e funzionali degli uffici di segreteria a supporto agli organi politici, di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, degli uffici di segreteria di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'
articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e delle stazioni forestali, il personale assegnato ai predetti uffici, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, può continuare a essere autorizzato a registrare la propria presenza in servizio e tutti i movimenti in entrata e uscita, anche oltre l'orario d'obbligo, tramite personale sottoscrizione dell'apposito registro da validarsi a cura dell'amministratore o del responsabile di struttura.
5.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
6.
A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'
articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010
, convertito dalla
legge 122/2010
, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.>>.
7. AI fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della
legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, è autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l'anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009.
8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.
9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'
articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee,
le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al
regolamento (CE) n. 1082/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri è collocato in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 12, comma 29, L. R. 22/2010
2Comma 4 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
3Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 41, comma 2, L. R. 21/2013
4Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 10 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010
3Comma 3 sostituito da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 11/2011
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera c), L. R. 11/2011
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 19, L. R. 18/2011
7Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
8Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 27/2012
9Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012
10Comma 2 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
11Comma 3 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
12Comma 4 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
13Comma 5 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
14Comma 6 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
15Comma 7 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
16Comma 8 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
17Comma 9 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
18Comma 10 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
19Comma 11 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
20Comma 12 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
21Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 65, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 14, L. R. 5/2013
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 2, L. R. 1/2015
6Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aaa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.