CAPO II
INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Art. 3
(Sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
2. I contributi per l'acquisto di benzina e gasolio sono stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al litro e 6 centesimi al litro.
3.
La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 5 centesimi al litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari residenti e per le ONLUS aventi sede nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla
direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975
, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/268/CEE
(Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone.
4. La misura dei contributi prevista al comma 2, per ulteriori motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente, può essere modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento di 5 centesimi al litro. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui al comma 2 per ogni rifornimento effettuato con le modalità elettroniche stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita situati nel territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia effettuato al di fuori del territorio regionale si applicano i criteri di cui all'articolo 6.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2015, i contributi di cui al comma 2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.
9. I contributi di cui al comma 2 non sono concessi agli autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente all'1 gennaio 2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
Art. 4
(Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio, della provincia di residenza o nella quale è ubicata la sede dell'ONLUS.
2.
Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per:
a) il rilascio e la variazione dell'autorizzazione da parte della Camera di commercio;
b) le caratteristiche tecniche e visive dell'identificativo;
c) le modalità con cui la Camera di commercio gestisce e determina l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.
3. L'identificativo può essere utilizzato, esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
4. Per le ONLUS l'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 3, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle ONLUS.
5. Il beneficiario di cui all'articolo 2 è tenuto a segnalare alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione il venir meno dell'intestazione o della titolarità del diritto di usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, nonché lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo.
6.
Il beneficiario di cui all'articolo 2 è, altresì, tenuto a segnalare, entro quindici giorni dall'evento, alla Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione:
a) la variazione di residenza o di sede da un comune della regione a un altro, qualora da tale variazione discenda, ai sensi della presente legge, l'ottenimento di un contributo di entità inferiore a quello originariamente riconosciuto;
b) la variazione di residenza o di sede da un comune della regione ad un altro, se quest'ultimo è sito in un'altra provincia, ancorché non muti l'entità del contributo spettante;
c) in ogni caso, il venir meno della residenza in regione.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
Art. 5
(Modalità di erogazione elettronica)
1. Per ottenere il contributo con modalità elettronica sull'acquisto dei carburanti per autotrazione, il beneficiario esibisce al gestore degli impianti presso i quali sono installati i POS, di seguito denominati gestori, situati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.
2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.
3. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a rilevare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzarlo elettronicamente, nonché a rilasciare al beneficiario la documentazione con le modalità e i contenuti indicati al punto 3 dell'allegato B.
4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nella documentazione ricevuta.
5. Il contributo calcolato, ove non trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.
6. Le operazioni a cura del gestore di cui ai commi 2 e 3 possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi elettronici e preposti dal gestore del punto vendita.
7. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati che devono essere debitamente riportati nei dispositivi tecnici di cui al presente articolo.
8. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.
9. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo ai gestori l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
10. Per le finalità indicate al comma 7, le Camere di commercio forniscono giornalmente alla Regione, tramite il sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
Art. 6
(Modalità di erogazione non elettronica)
1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.
3. Con regolamento regionale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
Art. 7
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari di cui alla presente legge, per la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate.
2. Con regolamento regionale possono essere ulteriormente disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati e a sostenere le spese a essa relative.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
Art. 8
(Delega di funzioni alle Camere di commercio)
1.
Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative :
a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;
b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione;
c) all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;
d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;
e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.
2. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di commercio in via unitaria.
3.
Le Camere di commercio forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 5, all'Amministrazione regionale e ai gestori, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante:
a) la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione;
b) le eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.
4. L'attestazione di cui al comma 3 certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.
5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.
6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi vigenti, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B, e previa definizione, nelle convenzioni di cui al comma 5, dei rapporti finanziari con le Camere di commercio competenti.
7. Ai sensi del comma 1, le Camere di commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.
8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
9. Le Camere di commercio fanno fronte agli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, ivi compresi quelli derivanti dall'acquisto degli identificativi, con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
Art. 9
(Erogazione del contributo)
1. Sono autorizzati all'erogazione del contributo per l'acquisto dei carburanti per autotrazione con modalità elettronica i gestori di impianti dotati di POS.
2. I gestori non erogano il contributo sull'acquisto di carburante qualora l'identificativo a tal fine esibito risulti rilasciato per un mezzo diverso da quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.
3. I gestori sono tenuti a comunicare in via informatica alla Camera di commercio competente per territorio, giornalmente ovvero nella prima giornata lavorativa successiva, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti.
4. Ai fini della comunicazione di cui al comma 3, i gestori sono tenuti a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di carburante per autotrazione complessivamente venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF).
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
Art. 10
(Rimborsi attinenti alle contribuzioni)
1. Le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
3.
Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carico presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall'
articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative ai contributi erogati in corso d'anno con modalità elettronica ai sensi della presente legge, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza.
5.
In deroga all'
articolo 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
(Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non siano esauriti.
6. Le somme accreditate al funzionario delegato e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economia di bilancio.
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.
8.
Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:
a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;
b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;
c) all'attuazione del comma 7.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
CAPO III
VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 11
(Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.
2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.
3. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.
4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.
Art. 12
(Sanzioni amministrative a carico dei privati e delle ONLUS)
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro.
2.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:
a) effettui rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della presente legge;
b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing del medesimo;
c) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
d) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo.
4. È assoggettato alla medesima sanzione di cui al comma 3 il legale rappresentante della ONLUS che non segnali alla Camera di commercio, entro quindici giorni dall'evento, la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.
5. La Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4.
6.
Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.
7. Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede di cui all'articolo 4, comma 6, e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti interessati abbiano provveduto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.
Art. 13
(Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 150 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato, il gestore che effettua rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
3.
È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'
articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.
4. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione prevista. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.
7. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6.
8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.
10. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 8 e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi indebitamenti percepiti.
Art. 14
(Disposizioni generali in materia di sanzioni)
1.
Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 1/1984
, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta.
2. Le Camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS, tramite la gestione della banca dati.
3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.
4.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge regionale 1/1984
e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.
CAPO IV
INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA
Art. 15
(Sostegno all'acquisto di veicoli a propulsioni a emissioni zero o ibrida)
1. La Regione sostiene l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati per l'uso individuale dotati di uno o più motori a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio con emissioni complessive dichiarate inferiori a 120 g/km di co2, ovvero dotati esclusivamente di uno o più motori a emissioni zero.
2. Ai fini di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.500 euro, solo per una volta nel medesimo anno solare, per l'acquisto di ogni autoveicolo con le caratteristiche di cui al comma 1, effettuato entro il 31 dicembre 2012, il cui costo complessivo sia superiore a 6.000 euro.
3. Il contributo è concesso per il tramite delle rispettive Camere di commercio provinciali, ai soggetti privati il cui reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore a 25.000 euro annui, moltiplicato per ciascuno dei componenti del nucleo.
4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione del contributo.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo ed è applicata sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 3 della presente legge.
Art. 16
(Sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida)
1. La Regione è autorizzata a sostenere la ricerca e lo sviluppo di veicoli, di sistemi, ivi compreso l'immagazzinamento di energia, o di motori, per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti, nonché di sistemi o motori con caratteristiche equivalenti destinati a essere abbinati a motori a gasolio o benzina, con la funzione di ridurne consumi ed emissioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle Università degli Studi del Friuli Venezia Giulia e ad altri soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti, impianti, prototipi e qualunque altra attività destinata all'ideazione, realizzazione e sviluppo di tecnologie finalizzate alla mobilità individuale con ridotte o nulle emissioni di gas combusti e polveri.
3. Salvo quanto stabilito al comma 5, i contributi di cui al comma 1 non possono superare il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute e comunque l'importo complessivo di 200.000 euro per singolo beneficiario.
4. Con regolamento regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 3.
5.
Per le finalità di cui al comma 1 e per le iniziative di cui al comma 2 i contributi sono concessi:
a)
alle imprese industriali ai sensi del capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica) della
legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
, e della relativa normativa regolamentare di attuazione;
CAPO V
INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE
Art. 17
(Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)
1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.
3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.
4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.
5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
(Clausola valutativa)
1.
Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:
a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;
b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;
d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.
Art. 19
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".
4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico ".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".
10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 20
(Allegati)
1. L'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e l'allegato B di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono modificati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 21
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui al capo II sono applicate a decorrere dal 15 ottobre 2010. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può dilazionare tale termine per un massimo di sessanta giorni.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.