LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2009, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale.

TESTO VIGENTE dal 19/03/2009 al 31/12/2009

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/03/2009
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
 (Commissariamento dell'Autorità di bacino)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, alla scadenza dell'incarico del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è nominato un Commissario, individuato tra soggetti che abbiano svolto per almeno un biennio funzioni dirigenziali in organismi pubblici complessi, con il compito di definire il riordino organizzativo dell'Autorità, in armonia con il riassetto delle Autorità di bacino nazionali.
2. Il Commissario svolge altresì i compiti propri del Segretario generale dell'Autorità di bacino, previsti dall'articolo 9 della legge regionale 16/2002.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 si provvede altresì alla nomina di un Commissario sostituto per l'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento dell'organo titolare.
4. Il Commissario e il Commissario sostituto sono nominati per la durata massima di un anno e possono essere prorogati una sola volta.
5. Al Commissario compete il trattamento previsto per il Segretario generale. Al Commissario sostituto compete un'indennità di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 2
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.