Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della
parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 65, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
Art. 2
1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
Art. 3
(Competenze della Regione)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui all'articolo 6;
b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, così come definite dalle normative vigenti;
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
3.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:
a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo I, capo II e capo III;
c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
c bis)
( ABROGATA )
c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
Note:
1Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 98, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
4Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 171, comma 1, L. R. 26/2012
5Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 300 del 2 dicembre 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 51 del 18 dicembre 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 171, L.R. 26/2012, istitutivo della lettera c bis) del comma 3 del presente articolo.
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 13/2014
7Lettera c ter) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 2, L. R. 13/2014
8Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 25/2015
9Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
10Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
12Lettera c bis) del comma 3 abrogata da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
13Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 41, comma 1, L. R. 29/2017
14Integrata la disciplina del comma 4 da art. 42, comma 1, L. R. 29/2017
15Articolo sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
16Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.
17Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale continuano ad operare gli organismi tecnici già costituiti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 2, L.R. 2/2024.
18Nella more della nuova classificazione delle zone sismiche continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale previgente, ai sensi dell'art. 76, c. 3, L.R. 2/2024.
Art. 4
1.
I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;
c) a svolgere, ai sensi dell'articolo 6, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;
d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 99, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
3Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.