1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;
b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;
c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;
d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;
e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'articolo 23, nonché per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;
f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;
g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;
h) studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonché all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.