Art. 1
(Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall'
articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla
legge 243/2007, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del
decreto legislativo 59/2005, sia su iniziativa delle autorità che le hanno rilasciate, sia su richiesta del gestore dell'impianto formulata alle medesime autorità.
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla
legge 243/2007, anticipare l'attuazione di quanto previsto nella domanda stessa, dando esecuzione agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili e avviando, contestualmente, le attività di monitoraggio e di controllo, a condizione che gli interventi previsti non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o abbiano già ottenuto il provvedimento favorevole di conformità ambientale. Il gestore comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'inizio dell'esecuzione degli interventi e delle attività di monitoraggio.
4. Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell'
articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla
legge 243/2007, le autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate prescrivendo il relativo piano di monitoraggio e controllo elaborato sulla base di quello proposto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale. Il richiedente l'autorizzazione integrata ambientale propone la modifica ai fini dell'adeguamento alla migliore tecnologia disponibile. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni.
5. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori presentano le istanze concernenti modifiche non sostanziali degli impianti, integrative della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che, accertata la natura non sostanziale delle modifiche di cui sopra, le trasmette alle autorità competenti affinché provvedano al rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 59/2005.
6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Art. 4
(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
c) autorità competente: la Giunta comunale;
d)
( ABROGATA )
2.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'
articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'
articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'
articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Comma 3 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 21/2015
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 6/2019
Art. 5
(Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della
parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
2. Alle conferenze tecniche provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipa al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime l'ARPA, per quanto di competenza ai sensi della
legge regionale 6/1998.
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'
articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell'Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.
Art. 12
(Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)
1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'
articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'
articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l'esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l'anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.
2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'
articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'
articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
3. Il programma annuale 2009 e il relativo bilancio preventivo, nonché il programma pluriennale 2009-2011 e il relativo bilancio pluriennale, sono adottati contestualmente dal Commissario straordinario e approvati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 6/1998. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'
articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l'utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2007.
5.
Dopo il
comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.>>.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013
Art. 13
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 24/2009
2Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 24/2009
3Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 24/2009
4Comma 7 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 24/2009
5Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 24/2009
6Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera a), L. R. 19/2012
7Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera b), L. R. 19/2012
8Parole sostituite al comma 7 da art. 209, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9Comma 11 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 5/2013
11Parole soppresse al comma 10 bis da art. 1, comma 1, L. R. 21/2013
12Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 21/2013
13Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016
Art. 16 bis
(Scarichi in pubblica fognatura)
1.In attuazione dell'
articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006
, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'
articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5
(Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
2.
Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.
3.
Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).
3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 20
1.
In attuazione dell'
articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'
articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134
, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 152/2006
, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi
dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c),
del
decreto legislativo 152/2006
, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui al comma 1 e del digestato.
4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.
4 bis. La Regione, in collaborazione con l’ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.
4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di foreste, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009
2Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
3Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011
5Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
6Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
7Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011
8Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
10Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
11Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
12Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
13Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017
14Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2021
15Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2021
16Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 13, L. R. 8/2024