LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2007, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2007
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 1
 (Differimento dell'applicazione delle disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2007)
1. Le disposizioni in materia di diritto allo studio di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), recanti modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) e all'articolo 16, commi 47 e 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, (legge finanziaria 1998), si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, con effetto a valere sugli assegni di studio per l'anno scolastico 2007-2008.