1. All'
articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<da avviare>> sono inserite le parole <<in una prima fase>>;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. In alternativa alla gestione del sistema informativo regionale attraverso società mista pubblico-privata, nella forma del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata, all'esito di mancate modificazioni del quadro normativo comunitario e nazionale o di decisioni della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia, a cedere la totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA.
3 ter. Nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 3 bis, l'Amministrazione regionale applica le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 474/1994. La procedura di scelta dell'investitore privato comprende anche l'affidamento del servizio per la durata di dieci anni.
3 quater. Il ricavato dalla eventuale cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, ovvero dalla realizzazione del partenariato pubblico-privato, va destinato alla riduzione del debito in carico al bilancio della Regione per la parte non impiegata in investimenti nell'azienda stessa.>>.