Capo I
Art. 1
(Obiettivi)
2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.
Art. 2
(Competenze della Regione)
1.
Sono di competenza della Regione le funzioni relative:
a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I del
decreto legislativo 351/1999 e di cui al
decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;
c)
all'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:
1) i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono;
2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del
decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo medesimo;
4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;
e)
all'elaborazione e all'adozione del:
1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);
2) Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);
3) Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);
f) all'indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, di cui all'articolo 11;
g)
alla fissazione, ai sensi dell'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:
1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;
2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni;
h) alla fissazione, ai sensi dell'
articolo 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
k) all'orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
l) all'indirizzo e al coordinamento dei compiti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita con la
legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);
m) alla promozione e all'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico previste nella presente legge.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
Art. 3
(Competenze delle Province)
1.
Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;
c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del
decreto legislativo 152/2006;
d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);
2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 180, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
2.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria.
Art. 5
(Competenze dell'ARPA)
1.
Sono di competenza dell'ARPA le funzioni relative:
a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11 e alla gestione dell'interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;
b) al supporto tecnico nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 3, comma 1, lettera f);
c) al supporto tecnico ai Comuni nell'adozione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13;
d) al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).
3. L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.
4. L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall'
articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l'individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell'aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall'atmosfera degli inquinanti.
6. Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle Università degli studi e degli Istituti di ricerca.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 27, L. R. 24/2009
Art. 6
(Disposizioni attuative)
1.
Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;
e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11;
f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;
h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
Art. 7
(Informazioni sulla qualità dell'aria)
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria di cui al comma 1, nonché il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della
legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).
Capo II
Pianificazione regionale della gestione della qualità dell'aria
Art. 8
(Piano di azione regionale)
1. Il Piano di azione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
2. Il Piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. Il Piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.
4. Il Piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
Art. 9
(Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria)
1. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del
decreto legislativo 183/2004.
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell'aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria stabilisce, ai sensi dell'
articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.
6. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.
7. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.
8. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria contiene almeno le informazioni di cui all'allegato V del
decreto legislativo 351/1999.
9. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 1/2012
Art. 10
(Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria)
1. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonché a mantenere, attraverso l'adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del
decreto legislativo 183/2004.
2. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, finalizzato a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).
3. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.
4. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
Art. 11
(Sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria)
1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria è finalizzato all'indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
2. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini dell'attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13.
3. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.
4. Nell'ambito del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, la Regione sostiene l'ARPA nello sviluppo di progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.
Art. 12
(Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
1. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è lo strumento conoscitivo della qualità dell'aria ambiente sul territorio regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualità dell'aria e ai sistemi di modelizzazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
2. L'inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima quantitativa, la ripartizione territoriale e l'evoluzione nel tempo dei flussi degli inquinanti dalle sorgenti all'atmosfera, nonché rileva la caratterizzazione puntuale delle sorgenti più significative ai fini della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni stesse.
3. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è elaborato sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), comunicano all'ARPA tutte le informazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.
Capo III
Piano di azione comunale
Art. 13
(Piano di azione comunale)
1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni di emergenza da attivare in tali zone.
2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.
3.
Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:
a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14;
b) alla mobilità veicolare di cui all'articolo 15;
c) agli impianti termici civili di cui all'articolo 16.
4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.
6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.
6 bis. Entro il 30 aprile di ogni anno, i Comuni trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione comunale, ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano di azione regionale di cui all'articolo 8.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 181, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 14
(Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)
1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all'abbattimento dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).
Art. 15
(Provvedimenti per la mobilità veicolare)
1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.
2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell'ozono.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 182, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 bis abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 16
(Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)
1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili più inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonché incentivando l'utilizzo di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale.