DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E CONDUZIONE DI STUDI CLINICI, NONCHÉ IN MATERIA DI PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 6
(Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici)
1. Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale già in servizio, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità.
2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 il personale ivi indicato opera nella struttura operativa che conduce lo studio e si rapporta con le altre strutture operative coinvolte, anche di altre aziende sanitarie. È responsabile della tempestiva acquisizione e della corretta gestione dei dati e coordina le diverse fasi di tale attività mantenendo i rapporti tra i professionisti che partecipano agli studi clinici.
3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonché dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica.
4. L'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di tre anni, avviene con concorso per titoli ed esami.
5. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1 le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici tengono conto, in particolare, del curriculum di studi, dell'esperienza maturata in strutture pubbliche e private nell'ambito della raccolta, della gestione e dell'archiviazione dei dati relativi agli studi clinici, nonché della capacità di relazionarsi con le strutture e i soggetti interessati agli studi medesimi.
6. Gli oneri complessivi derivanti dall'utilizzo del personale di cui al comma 1 devono gravare per una percentuale non inferiore al 50 per cento sui soggetti esterni interessati agli studi clinici che collaborano con le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici ai fini della conduzione degli studi medesimi.
Art. 7
(Modalità di partecipazione alle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali degli operatori in possesso di attestati di frequenza per l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza e degli operatori di cui all'
articolo 36, comma 7, della legge regionale 6/2006)
1. Nelle more dell'adozione della disciplina regolamentare di cui all'
articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), gli operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232, concorrono al mantenimento dei livelli assistenziali nelle strutture di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e alla deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.