LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3

Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/2006
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2006, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.
Art. 2
 
1. È approvato in euro 12.735.763.223,17 il totale delle spese effettive ed in euro 22.962.964.034,73 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2006-2008 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in euro 4.791.235.854,94 il totale delle spese effettive ed in euro 8.200.386.195,46 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2006.
3. Sono approvati in euro 7.380.138.289,59 totale generale della spesa per l'anno finanziario 2007 ed in euro 7.382.439.549,68 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2008.
4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2006, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2007 e 2008 ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B), con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/1999 è approvato il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.
Art. 6
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese di funzionamento quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.
Art. 7
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese impreviste quelle iscritte nell'elenco n. 4 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2006.