LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2006, n. 13

Norme in materia di portualità

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2006
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 1
1. L'Amministrazione regionale persegue gli scopi di cui all'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n.22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), di cuiall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), anche assegnando i fondi di cui ai capitoli 3769 e 3775 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste che li impiega per le finalità delle menzionate leggi. La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ai beneficiari sulla base di programmi di impiego, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 22/2010
2Articolo interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010
Art. 2
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 3769, 3773 e 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.