LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/11/2006
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 9 bis aggiunto da art. 185, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2Capo II abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Capo III abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità e obiettivi)
1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c) promozione e sostegno dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;
d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonché all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 4, L. R. 5/2013
2Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Capo II
 Promozione del cinema di qualità
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 6/2014
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 3

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 11, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 5/2008
3Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 28, L. R. 12/2009
4Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 117, lettera a), L. R. 14/2012
5Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 117, lettera b), L. R. 14/2012
6Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 4

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 112, lettera a), L. R. 18/2011
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 112, lettera b), L. R. 18/2011
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 35, comma 3, L. R. 16/2014
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Capo III
 Valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 8

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 42, L. R. 30/2007
2Comma 3 sostituito da art. 4, comma 42, L. R. 30/2007
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Capo IV
 Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia
Art. 9
 (Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)
1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.
2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:
a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;
b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;
c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.
3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.
Note:
1Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera a), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
3Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, L. R. 27/2012
5Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 19/2015
7Articolo sostituito da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 16/2021 , con effetto dall'1/1/2022 come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.
Art. 9 bis
 (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale e sviluppare la cultura cinematografica del territorio, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 185, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 185, comma 3, L. R. 17/2010
3Articolo abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
4Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
5Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 185, comma 2, L. R. 17/2010
3Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera c), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
4Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
5Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
6Articolo abrogato da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 16/2021 , con effetto dall'1/1/2022 come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.
Art. 11
 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un’ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:
a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.
(7)
2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:
a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:
a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale;
d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 185, comma 2, L. R. 17/2010
3Comma 6 sostituito da art. 2, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
4Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera d), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
5Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
8Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999 .
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 86, L. R. 22/2007
2Articolo sostituito da art. 185, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
4Articolo sostituito da art. 2, comma 88, lettera e), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.
5Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 19/2015
8Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 36, comma 2, L. R. 19/2015
Capo V
 Localizzazione e apertura delle sale cinematografiche
Art. 13
 (Piano regionale delle sale cinematografiche)
1. La Regione approva il Piano regionale delle sale cinematografiche che nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) determina:
a) il rapporto tra popolazione e numero dei posti delle sale a livello provinciale e regionale;
b) i criteri per la localizzazione delle aree destinate a proiezioni cinematografiche;
c) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;
d) le caratteristiche della viabilità e del traffico e dei parcheggi delle aree da destinate alle proiezioni cinematografiche;
e) il livello degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
f) i termini entro i quali il Nucleo tecnico regionale esprime il parere di cui all'articolo 14, comma 2;
g) le ipotesi di decadenza o sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 14, le condizioni di rilascio e i termini di efficacia;
h) le eventuali ipotesi di deroga alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 14 e i criteri di semplificazione delle procedure di autorizzazione per luoghi di proiezioni con un limitato numero di posti, per i cinecircoli, per i cinestudi e per altri spazi a carattere associativo;
i) le eventuali ipotesi di competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione, definendone la procedura di autorizzazione;
j) il periodo massimo di apertura delle arene cinematografiche.
2. Il Piano regionale delle sale cinematografiche è approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri:
a) centralità dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficiente e diversificata sul territorio;
b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale;
c) assicurare la priorità dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
d) valorizzare la funzione sociale dell'esercizio cinematografico;
e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate;
f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale;
g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;
h) promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riferimento all'introduzione di sistemi di trasmissione digitale;
i) garantire lo spazio destinato alle proiezioni riservate ai cinecircoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 28/2004, in conformità alla normativa sulla sicurezza;
j) attuare il principio di sussidiarietà e la semplificazione dei procedimenti.
3. Il Piano è modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall'AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell'andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.
Art. 14
 (Autorizzazione)
1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi di realizzazione, trasformazione di immobili o aree da destinare a proiezioni cinematografiche, nonché per la ristrutturazione e per l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. L'autorizzazione è rilasciata in osservanza delle indicazioni del Piano regionale delle sale cinematografiche e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 2, e previo parere del Nucleo tecnico regionale.
3. I Comuni determinano con proprio regolamento il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che tenga conto del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso delle persone disabili, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di urbanistica.
4. I Comuni comunicano alla Direzione centrale competente in materia di cultura le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica e cessazione di efficacia delle autorizzazioni stesse.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Capo VI
 Disposizioni finanziarie e norme finali
Art. 16
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5426 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamenti agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale>>.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5427 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ad enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia per favorire il circuito regionale del cinema di qualità>>.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5428 (1.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese di investimento - con la denominazione <<Contributo straordinario agli organismi gestori delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del dlgs n. 28/2004, per la spesa sostenuta per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche>>.
4. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5429 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attività delle sale cinematografiche situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia>>.
5. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito <<per memoria>> a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5434 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi a enti di cultura cinematografica senza fini di lucro per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale>>.
6. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, e articolo 15 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione "Finanziamento alla Associazione Cineteca del Friuli per l'attività istituzionale e di servizio pubblico".
8. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5431 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ad organismi senza fine di lucro per il funzionamento, la dotazione patrimoniale e tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività istituzionale per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche>>.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5432 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell'audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia>>.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, commi 2 e 3, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9198 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente <<Finanziamenti alla Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, per le iniziative previste dal Film Fund e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999 come modificata dall'articolo 18, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<del cinema,>> sono soppresse.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999 come modificata dall'articolo 18, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5401 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<, del cinema>> sono soppresse.
16. All'onere complessivo di 4.480.000 euro suddiviso in ragione di 2.240.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1, 2, 6, 7 e 9, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5400 - 560.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5406 - 370.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5408 - 295.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5410 - 475.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5415 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5413 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.2.300.1.283 capitolo 5305 - 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5394 - 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 17
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);
f) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
g) i commi 77 e 78 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
h) i commi 14 e 15 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006 , n. 2 (Legge finanziaria 2006);
Art. 18

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
2Comma 3 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera w), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 19
 (Norme transitorie e finali)
1. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dalla presente legge sono regolati dalla normativa previgente. Le abrogazioni di cui all'articolo 17 e le modifiche di cui all'articolo 18 hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge.
2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle sale cinematografiche di cui all'articolo 13, le autorizzazioni di cui all'articolo 14, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di approvazione del Piano medesimo.
3. Con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli di cui all'articolo 6 e con le mediateche pubbliche riconosciute ai sensi dell'articolo 7 la Regione provvede a disciplinare il trasferimento e le modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale.
4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.