LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 maggio 2006, n. 7

Disposizioni urgenti per attività di smaltimento connesse con il recupero di salamoie generate nel distretto alimentare di San Daniele.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/06/2006
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 1
1. Al comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<<c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.>>.

2.
Dopo il comma 26 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2002 è inserito il seguente:
<<26 bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999.>>.