LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2006
Materia:
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Articolo 1
 (Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)
1. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), come delimitati con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 23 giugno 1966, n. 1330, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.
Articolo 2
 (Modalità di rilascio delle concessioni)
1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:
a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;
c) onerosità delle concessioni;
d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.

2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.
Articolo 3
 (Canoni relativi alle concessioni)
1. Il Presidente della Regione, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, determina con decreto l'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado secondo quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).
2. Gli introiti di cui al comma 1 sono trattenuti nella misura del 50 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 50 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 50 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.
Articolo 4
 (Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.
3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale, dai Corpi di vigilanza provinciale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Articolo 5
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi 24, 25, 26 e 27 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).
Articolo 6
 (Norma transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2 e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, per le aree incluse nella Rete ecologica europea Natura 2000 vigono gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, sanzionati ai sensi dell'articolo 4.
Articolo 7
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.1608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al Titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione <<Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura>>, con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione <<Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi>>.