1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alieutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della
direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:
a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;
c) onerosità delle concessioni;
d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.