<<Art. 4
(Consulta regionale della sicurezza stradale)
1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è organo consultivo dell'Amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.
4. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, che la presiede;
b) il Direttore centrale della direzione competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di vicepresidente;
c) il Direttore centrale della direzione competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
d) il Direttore centrale della direzione competente in materia di istruzione, cultura e sport o suo delegato;
e) il Responsabile della struttura competente dell'ANAS compartimento del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
f) due Assessori ai trasporti delle Province, designati dall'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;
g) un Assessore comunale competente in materia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Friuli Venezia Giulia (ANCI);
h) un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali designato dall'Assemblea delle Autonomie locali;
i) un rappresentante dell'Automobile Club Italia - Friuli Venezia Giulia (ACI);
j) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
k) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.
5. Le designazioni di cui al comma 4 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Comando Regione Carabinieri, del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.
7. Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere sentite dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.
8. Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
9. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, nominato dal Direttore centrale.>>.