LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 2005, n. 10

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 <<Tutela e valorizzazione dei locali storici>>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/2005
Materia:
220.02 - Commercio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 1
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora i locali di cui al comma 1 siano stati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la competenza ad approvare il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione spetta alla competente Soprintendenza.>>.

2.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2004 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Comune, ricevuta l'approvazione della competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle Associazioni interessate.>>.

3.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22/ 2004 è sostituito dal seguente:
<<4. Spetta al Comune, d'intesa con la competente Soprintendenza nei casi previsti dal comma 1 bis, verificare la conformità degli interventi eseguiti con quelli progettati ed autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi.>>.