CAPO I
Disciplina del commercio sulle aree pubbliche
Art. 40
(Definizioni)
1.Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2.Ai fini della presente legge si intende per:
a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Art. 41
(Ambito di applicazione)
1.Le norme del presente titolo si applicano anche:
a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente.
2.Il presente titolo non si applica:
a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la denuncia di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Art. 42
(Autorizzazione amministrativa)
1.Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società in nome collettivo, società in accomandita semplice:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2.Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.
3.L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4.L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia del Friuli Venezia Giulia a scelta dell'interessato.
5.L'autorizzazione di cui al comma 3 al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
6.L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:
a) commercializzazione di prodotti tipici locali;
b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, commi 5 e 7;
d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.
7.Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48, comma 2.
8.Al richiedente, già intestatario o dell'autorizzazione prevista al comma 3, o di quella prevista al comma 4 per il territorio regionale, non può essere rilasciata una nuova autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.
10.Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.
11.In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
12.Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
13.Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale.
Art. 43
(Esercizio dell'attività)
1.L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal regolamento del Comune nel cui territorio viene esercitato.
2.Con il regolamento di cui al comma 1, l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3.Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
4.L'impresa commerciale sulle aree pubbliche che eserciti l'attività in forma itinerante, nonché l'agricoltore di cui all'articolo 41, comma 2, lettera b), che eserciti la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del
decreto legislativo 228/2001, possono sostare nello stesso punto nei limiti dell'orario fissato ai sensi dell'articolo 51; per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
5.L'autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
Art. 44
(Aree marittime e stradali)
1.L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
2.Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
Art. 45
(Sostituzioni)
1.Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.
2.Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.
3.Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati di cui all'articolo 48, comma 10, e nelle fiere.
Art. 46
(Divieti)
1.Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
Art. 47
(Prescrizioni per i prodotti alimentari)
1.L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti per l'una e per l'altra attività. Tanto l'abilitazione alla somministrazione quanto quella alla vendita di generi alimentari devono risultare dal titolo autorizzatorio. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o quella alla vendita di generi alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata solo per l'attività a cui si riferisce l'abilitazione.
2.Ai fini di quanto prescritto al comma 1, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande anche sulle aree pubbliche, trovano applicazione le norme contenute nel titolo V.
3.L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
4.L'esercizio dell'attività di somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui alla
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), la quale deve indicare la tipologia merceologica autorizzata.
5.Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche.
6.In deroga a quanto previsto al comma 5, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere.
Art. 48
(Disposizioni relative ai mercati)
1.L'attività esercitata nei mercati è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3, e alla concessione decennale di posteggio di cui all'articolo 49, salvo quanto disposto ai commi 10 e 11.
2.L'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, nonché sulla base del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio e l'evoluzione dell'offerta commerciale complessiva, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
3.Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 42, commi 6 e 7, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
4.I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto all'articolo 42, commi 6 e 7, e all'articolo 49.
5.Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, i Comuni possono prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
6.I titolari di posteggi ubicati in mercati nei centri storici, qualora pongano in vendita merceologie non conformi alle restrizioni previste al comma 5, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
7.Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a).
8.Le aree destinate alle fiere non fanno parte di quelle previste dal presente articolo e sono stabilite dal Comune con il regolamento che le istituisce.
9.Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o non attrezzata, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), essa può essere inserita fra le aree corrispondenti a tale attività e i soggetti stessi, qualora in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività commerciale, hanno titolo a che siano loro assegnati prioritariamente i posteggi che richiedono sull'area offerta.
10.I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
11.Relativamente ai mercati di cui al comma 10 trova applicazione l'articolo 50, commi da 4 a 9, e la determinazione delle aree avviene ai sensi di cui al comma 8.
12.Nei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria e nei Comuni inseriti in zone a svantaggio socio-economico di cui all'allegato B, la determinazione delle aree di cui al presente articolo può avvenire anche in deroga ai limiti e divieti di cui alla vigente legislazione.
13.Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.
14.I Comuni, mediante apposite convenzioni, possono dare in concessione la gestione dei mercati e delle fiere ai CAT o ai loro Centri di coordinamento.
Art. 49
(Posteggi)
1.La concessione del posteggio nei mercati di cui all'articolo 48 è rilasciata in base ai criteri di priorità di cui all'articolo 42, commi 6 e 7, ha una durata massima di dieci anni, è rinnovabile e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. La presente disposizione non si applica ai mercati di cui all'articolo 48, commi 10 e 11, nonché alle fiere.
2.Il titolare dell'autorizzazione ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
3.I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 43, comma 2.
4.Il Comune deve tenere continuamente aggiornata una planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio e metterla a disposizione di chi intenda richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 3.
5.I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.
6.La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione nei mercati di cui all'articolo 48, comma 10, nonché nelle fiere.
7.Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 5 è deliberato dai Comuni.
8.Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato.
9.Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 43, comma 2, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie.
10.Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta di tali rifiuti.
11.La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 9 e 10 è divenuto esecutivo.
12.La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.
13.Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 43, comma 2.
Art. 50
(Determinazione delle aree relative alle fiere)
1.Il commercio sulle aree destinate alle fiere, stabilite dai regolamenti comunali, è riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'articolo 42, commi 3 e 4.
2.L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, ai sensi dell'
articolo 28 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.
3.Le disposizioni previste all'articolo 48, commi 7, 8 e 11 si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo. Il Comune comunque può stabilire che tutte o parte di tali aree possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera corrispondente venga istituita come fiera di determinati prodotti.
4.L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
b) titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 4;
c) anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del precedente titolo.
5.Ulteriori criteri di priorità possono essere previsti nel regolamento istitutivo delle fiere.
6.Le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.
7.La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa nell'albo comunale almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera.
8.Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dal Comune sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera, la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
9.La concessione del posteggio è limitata ai giorni della fiera e ha validità quinquennale purché la domanda sia stata inoltrata nei termini di cui al comma 6.
Art. 51
(Orari)
1.I Comuni, con regolamento, stabiliscono i criteri e gli indirizzi per la determinazione degli orari dei mercati e delle fiere, nonché degli orari per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
2.Il Sindaco, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, stabilisce con ordinanza gli orari dei mercati e delle fiere, e quelli per l'esercizio del commercio in forma itinerante, nonché per comprovate esigenze, fissa modifiche, deroghe e limitazioni, anche temporanee, d'orario, stabilendo regole uniformi per tutti gli operatori.
3.I giorni e gli orari di attività degli operatori sulle aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per i commercianti in sede fissa.
4.I mercati che antecedentemente alla data del 31 ottobre 1998 si svolgevano nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni.
5.Nell'ipotesi di cui al comma 4 i commercianti al dettaglio diversi da quelli operanti sulle aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato, in deroga agli orari normalmente praticati, nei modi e con i limiti stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 2.
6.L'ordinanza di cui al comma 2 stabilisce le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta al comma 5.
7.Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle fiere disciplinate all'articolo 50, qualora tali manifestazioni cadano in giorni domenicali o festivi.
Art. 52
(Subingresso)
1.Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 72, in quanto compatibili.
2.Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. Il trasferimento dell'azienda, autorizzata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, comporta anche quello del posteggio.
Art. 53
(Consistenza degli esercizi)
1.Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune competente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.
2.Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia cui appartiene il Comune.
3.Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli operatori devono comunicare al Comune competente ogni loro cambio di residenza.
Art. 54
(Disposizioni procedimentali)
1.I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del titolo III e del titolo VI.