LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2005, n. 27

Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), e disposizioni transitorie.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/11/2005
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Abrogazioni)
1.Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);
b) l'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo dell'articolo 13 della legge regionale 11/2003);
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 31 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (modificativi, rispettivamente, degli articoli 11 e 13 della legge regionale 11/2003).

Art. 2
1.Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), dopo la parola <<innovazione>> sono soppresse le parole: <<di cui alla legge regionale 11/2003 e successive modifiche,>>.
Art. 3
1.Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), le parole <<dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)>>.
Art. 4
 (Norme transitorie)
1.Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione.
2.I regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.
Art. 5
 (Norma finanziaria)
1.Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 108, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5087 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al cui onere si provvede mediante storno dall'unità previsionale di base 9.2.320.2.1504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8005 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.