Capo I
Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.
2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.
3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'avvio dei servizi e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 2
(Sistema educativo integrato)
1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2.
Il sistema educativo integrato assicura:
a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
d)
( ABROGATA )
e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.
Note:
1Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 3
1.
Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:
a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali e i locali destinati a uso amministrativo.
4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi aziendali.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 4
1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
2.
Tra i servizi integrativi rientrano:
a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;
b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;
c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto. Qualora presso i medesimi locali siano contemporaneamente presenti almeno due educatori, il limite massimo di cinque bambini può essere elevato secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;
c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.
3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualificazione professionale adeguata alle finalità da assicurare.
4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno. Relativamente ai servizi integrativi di cui al comma 2, lettera c), non trova applicazione la normativa di settore attinente alla disciplina delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2006
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
4Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 9, comma 7, L. R. 11/2011
6Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 56, L. R. 14/2012
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 57, L. R. 14/2012
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 16, L. R. 5/2013
9Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
10Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 39, L. R. 31/2017
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 4 bis
(Servizio di baby sitter locale)
1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 5
1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.
2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.
5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.
5 bis. In via sperimentale, la Regione è autorizzata a finanziare progetti che prevedano lo svolgimento delle attività delle scuole dell'infanzia a domicilio per bambini di età compresa fra 36 mesi e 6 anni, che necessitino di particolari cure o comunque affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
5 ter.
Con regolamento, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge regionale 9 agosto 2018, n. 20
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), vengono disciplinate le modalità di attuazione del comma 5 bis.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Comma 4 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Comma 6 abrogato da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
5Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 31, L. R. 18/2011
6Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 6, comma 23, L. R. 5/2013
7La disciplina transitoria del comma 2 viene meno per effetto dell'abrogazione, ad opera dell'art. 14, comma 1, lett. b), L.R. 6/2013, della modifica apportata dall'art. 6, comma 23, L.R. 5/2013.
8Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
9Comma 5 ter aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 20/2018
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11A decorrere dal 28/2/2019, l'art. 39, c. 1, L.R. 3/2019 abroga il c. 11 dell'art. 8, L.R. 20/2018 aggiuntivo dei commi 5 bis e 5 ter del presente articolo.
Art. 6
(Soggetti gestori dei servizi)
1.
I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:
a) dai Comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
b bis) dalle famiglie in forma associata;
c) da soggetti del privato sociale;
d) da soggetti privati.
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 7
(Accesso ai servizi)
1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.
2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
Art. 8
(Partecipazione al costo dei servizi)
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.
Note:
1Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 19/2006
2Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 19/2006
3Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 9
(Partecipazione e trasparenza)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 7/2010
Capo II
Soggetti istituzionali
Art. 10
(Attività dei Comuni)
1.
I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:
a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
c) verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.
Note:
1Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
3Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
Art. 11
(Attività delle Province)
1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della
legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.
Art. 12
(Attività delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.
2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.
Art. 13
(Attività della Regione)
1.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:
a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
d) le priorità di finanziamento degli interventi;
e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati.
2.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali nonché i termini e le modalità per l'adeguamento ai requisiti previsti, concedibili ai servizi già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi;
d) le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20;
e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;
f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. L'Amministrazione regionale può predisporre, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.
5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle dichiarazioni di inizio attività e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.
Note:
1Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 4, L. R. 19/2006
2Modificata l'nterpunzione al comma 1 da art. 21, comma 5, L. R. 19/2006
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 3, comma 45, L. R. 22/2007
4Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
5Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 2, comma 28, L. R. 30/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
6Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
7Parole soppresse alla lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
8Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
9Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
10Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010
11Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010
13Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 8, L. R. 11/2011
Art. 14
(Comitato di coordinamento pedagogico)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.
2.
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;
b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
d) propone e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.
3.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composto da:
a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
c)
( ABROGATA )
d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale.
5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.
6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso.
7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 21, comma 6, L. R. 19/2006
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 21, comma 7, L. R. 19/2006
3Comma 4 abrogato da art. 21, comma 8, L. R. 19/2006
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
5Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
6Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
7Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
8Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2010
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2010
10Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 12, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 7/2010
11Parole soppresse al comma 6 da art. 12, comma 1, lettera f), L. R. 7/2010
12Parole aggiunte al comma 7 da art. 12, comma 1, lettera g), L. R. 7/2010
Capo V
Caratteristiche delle strutture e dei servizi
Art. 21
(Localizzazione)
1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici. Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle sei ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.
4. La destinazione d'uso residenziale e residenziale agricolo dell'immobile è compatibile con l'esercizio dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2010
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 17, L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 5, L. R. 6/2013
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 17/2021
Art. 22
(Caratteristiche strutturali)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.
2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.
3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.
Art. 23
(Assicurazioni)
1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.
Art. 24
(Personale)
1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali. Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.
3. Per il personale operante nei servizi integrativi, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Parole soppresse al comma 3 da art. 8, comma 32, L. R. 18/2011
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 58, L. R. 14/2012
Art. 25
(Compiti del personale)
1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
Art. 26
(Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.
Art. 26 bis
(Trasmissione dei dati alla Regione)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 7/2010
Art. 27
(Rapporto numerico tra personale e bambini)
1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.
2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.
Art. 27 bis
(Supporto all'attuazione della legge)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 <<Bassa Friulana>>- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 35, L. R. 24/2009
Capo VI
Norme finali
Art. 28
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2.
A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;
b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino comunale d'utenza;
d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;
f)
( ABROGATA )
3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Note:
1Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010
3Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010
4Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010
Art. 29
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo nidi d'infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'
articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008
2Parole sostituite al comma 5 da art. 24, comma 1, L. R. 7/2010
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 56, comma 1, L. R. 7/2010
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 5, L. R. 7/2010
5Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 20/2015
Art. 30
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
Art. 31
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
h)
( ABROGATA )
i)
( ABROGATA )
j) gli articoli 74 e 75 della
legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 12, L. R. 19/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 18, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006
3Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 14, L. R. 19/2006
4Parole soppresse al comma 1 da art. 21, comma 15, L. R. 19/2006
Art. 32
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
2Comma 5 abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006