LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2005, n. 9

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/05/2005
Materia:
210.05 - Flora
450.03 - Fauna

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 20/2007
2Gli Allegati A, B e C sostituiti da DGR 691/2015 (B.U.R. 6/5/2015, n. 18).
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
4Allegato C sostituito dalla Delibera Giunta 1923/2020 , (B.U.R. 30/12/2020, n. 53).
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.
1 bis. La Regione armonizza la disciplina inerente i prati stabili e i siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 223, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 2
 (Definizione di prati stabili naturali)
1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmition communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:
a) codici del gruppo 6;
b) codici del gruppo 7;
c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2. Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
c)   ( ABROGATA )
d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
2Comma 3 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del medesimo art. 3 L.R. 14/2012.
3Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 14/2012
4Con DGR 2162/2012 è stato approvato l'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 13, c. 13, L.R. 14/2012.
Art. 3
 (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che:
a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;
b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani.
2. La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che:
a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 e derivano da coltivazione effettuata successivamente all'1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della riforma concernente la Politica Agricola Comune (PAC);
b) derivano da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie;
c) ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e in aree ove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio delle medesime.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera c), L. R. 14/2012
Art. 4
 (Misure di conservazione)
1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:
a) riduzione di superficie;
b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
d) piantagione di specie arboree o arbustive;
e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.
2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:
a) la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;
b) l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 20/2007
2Comma 4 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2008
3Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 14/2012
Art. 5
 (Deroghe)
1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi:
a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1).
2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativii terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.
6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.
7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.
7 bis. Entro trenta giorni decorrenti dal termine dell'attività autorizzata ai sensi dei commi 1.1 bis e 1.1 quater dell' articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), qualora il materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente sul prato stabile nel corso della suddetta attività, il soggetto organizzatore è tenuto alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi qualora prescritto dal soggetto che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.
7 ter. Fino alla scadenza del termine indicato al comma 7 bis non trova applicazione il divieto di cui all'articolo 4, comma 1.
7 quater. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d), al fine di migliorare la funzione ecologica dei prati stabili naturali e sostenere le reti di impollinazione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nell'ambito della realizzazione di progetti di ripristino ambientale che abbiano acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico - scientifico per le aree protette o di progetti Life, la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali può realizzare o autorizzare la messa a dimora di siepi arbustive autoctone di modesta entità, a basso portamento, localizzate al margine degli appezzamenti, e che non determinino una riduzione significativa della superficie prativa.
7 quinquies. Per le finalità di cui al comma 7 quater il richiedente, a corredo della richiesta di autorizzazione, presenta, al servizio competente in materia di ambienti naturali, il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili naturali interessati.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera e), L. R. 14/2012
2Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 7 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 7 quater aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022
5Comma 7 quinquies aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 6
 (Inventario dei prati stabili naturali)
1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile.
2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunioni familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.
4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.
5. L'inventario è aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:
a) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle Province e al Corpo forestale regionale per ciò che concerne l'attività di raccolta e revisione dei dati nonché l'attività di verifica delle domande di cui al comma 2;
b) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per ciò che concerne il coordinamento dei rilievi, l'attività di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.
7. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell'inventario e per le modifiche del medesimo.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera f), L. R. 14/2012
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 12, lettera g), L. R. 14/2012
Art. 6 bis
 (Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)
1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:
a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all' articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);
b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali.
(3)
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 20/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 7/2008
3Comma 1 sostituito da art. 3, comma 12, lettera h), L. R. 14/2012
4Comma 1 bis abrogato da art. 3, comma 12, lettera i), L. R. 14/2012
Art. 7
 (Interventi di recupero e rinverdimento)
1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, è obbligatorio l'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalità individuate nell'Allegato C alla presente legge.
Art. 8
 (Disposizioni in materia di contributi)
1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superfice previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.
3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.
5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2008
2Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 26, L. R. 12/2009
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 9, L. R. 27/2014
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 1, L. R. 33/2015
5Parole soppresse al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Comma 7 abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 24, lettera a), L. R. 16/2016
9Comma 3 sostituito da art. 1, comma 24, lettera b), L. R. 16/2016
10Comma 3 bis sostituito da art. 1, comma 24, lettera c), L. R. 16/2016
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 25, L. R. 16/2016
12Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 7, L. R. 24/2016
13Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 8, L. R. 24/2016
14Parole sostituite al comma 3 bis da art. 31, comma 1, L. R. 29/2017
15Comma 6 abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 29/2017
16Parole sostituite al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 12/2018
17Comma 3 interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 9
 (Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali)
1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l'utilizzo di seme di prato stabile naturale, l'Amministrazione regionale, anche mediante l'ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all'approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.
2. L'ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e l'affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l'acquisto del fiorume da raccoglitori privati.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l'impiego di seme di prato stabile naturale.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie professionali ed economiche interessate sui temi della conservazione dei prati stabili naturali e della biodiversità, mediante iniziative dirette ovvero mediante la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche, e alle associazioni che abbiano nel proprio statuto le finalità di valorizzazione, di studio e tutela dell'ambiente e del territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 10
 (Adempimenti attuativi)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2. La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:
a) modificare l'elenco delle tipologie indicate all'allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell'inserimento nell'inventario di cui all'articolo 6;
b) ridelimitare i territori interessati all'interno dei Comuni elencati nell'allegato B;
c) apportare modifiche all'allegato C.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 12, lettera j), L. R. 14/2012
2Comma 1 abrogato da art. 63, comma 1, lettera e), L. R. 29/2017
Art. 11
 (Sanzioni e vigilanza)
1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati o frazioni superiori ai 500 metri quadrati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro ogni 1.000 metri quadrati danneggiati. La sanzione è applicata in misura pari al minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai 1.000 metri quadrati.
2 bis. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si verifichino all'interno di siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o interessino habitat definiti prioritari dalla direttiva 92/43/CEE inclusi nell'inventario.
3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 4 è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d'ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono riscosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di foreste secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.
8. L'Amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 224, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 2 sostituito da art. 224, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Comma 2 bis aggiunto da art. 224, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Comma 6 sostituito da art. 224, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 9, L. R. 8/2024
Art. 12
 (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati i commi da 43 a 47 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere di 70.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006.
4. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera e), L. R. 29/2017