Art. 1
(Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio)
1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.
7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 18/2003.
8. Alla
legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'
articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole <<è presentata al Comune entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005>>;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole <<deve essere presentata entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005>>.
9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 26/2004.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006
2Comma 3 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006
3Comma 5 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006