LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/06/2004
Materia:
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini in qualità di consumatori e utenti finali e non professionali di beni e di servizi; promuove, altresì, la cultura del consumo responsabile, finalizzata alla qualità della vita di consumatori e utenti finali, nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio.
2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
b) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione; promozione della conoscenza delle banche etiche, del mercato equo e solidale e di analoghe iniziative mutualistiche;
c) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, con attenzione anche alla loro fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili, e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti; possibilità di controllo sull'e-commerce;
d) promozione e attuazione di una politica di contrasto alla pubblicità ingannevole e a prassi commerciali insidiose, abusive o vessatorie, favorendo la corretta informazione, l'educazione e la formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi; con riguardo ai prodotti extracomunitari, le valutazioni terranno conto della provenienza, delle condizioni di lavoro applicate dai produttori, dei costi sociali ed ecologici del prodotto;
e) promozione di una politica di collaborazione fra le associazioni di consumatori e di utenti e le pubbliche amministrazioni, le aziende e gli enti per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza;
f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra i consumatori e gli utenti, favorendo l'offerta di servizi e l'accesso ai dati; stimolo all'aggregazione e al coordinamento delle associazioni tra di loro e con organismi analoghi, anche di altre regioni in ambito nazionale ed europeo, e all'adozione di iniziative e progetti coordinati o comuni;
g) promozione di interventi di educazione alimentare in collaborazione con il mondo della scuola, rivolti sia agli studenti che alle famiglie in un'ottica di prevenzione e tutela della salute.
Art. 2
 (Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)
1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio competente in materia di commercio;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5; la rappresentanza delle associazioni può essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali modifiche dell'elenco previste dall'articolo 5;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.
3. La Consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'Associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 11, comma 4, lettera a), L. R. 16/2010
2Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Comma 4 sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 13/2023
Art. 3
 (Funzionamento della Consulta)
1. La Consulta, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Vice Presidente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
2. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.b
3. La Consulta, entro tre mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il suo funzionamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 16/2010
Art. 4
 (Funzioni della Consulta)
1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce la soluzione stragiudiziale delle vertenze promuovendo l'attuazione e la fruizione degli istituti previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); persegue il coordinamento e l'uniformità delle procedure di conciliazione presso gli enti camerali;
b) propone alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;
c) formula proposte e promuove l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9 e degli enti camerali, oppure di centri e istituti specializzati, preferibilmente pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni con la Regione;
d) dispone indagini sull'andamento dei prezzi, dei prodotti e delle tariffe, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9, e formula proposte per politiche antinflattive;
e) esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge o di regolamenti e su tutte le altre questioni che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
f) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 alle associazioni dei consumatori, favorendo le programmazioni pluriennali e il coordinamento delle iniziative;
g) può stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.
Art. 5
 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello regionale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di domanda e di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, da attestare, anche ai fini dell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 6, comma 1, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno tre province della regione, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) svolgimento documentato di un'attività continuativa nell'ambito della regione nei due anni precedenti;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, o conseguita alla commissione di delitto doloso per il quale sia stata irrogata una pena detentiva superiore a sei mesi, salva la riabilitazione, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative.
(1)
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto del dirigente regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
5. Il dirigente regionale competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni e al controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
6. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco o la violazione del divieto di cui al comma 3 comportano la cancellazione dallo stesso.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 62, L. R. 30/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera c), L. R. 16/2010
Art. 6
 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 presentano alla Giunta regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno, corredate del relativo preventivo di spesa, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione. Nella presentazione o nelle domande va segnalato se siano stati richiesti o ottenuti per le medesime finalità altri contributi presso enti pubblici.
3. La Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande e iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si articola in tre parti:
a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;
c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non può eccedere il 50 per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 2, comma 63, L. R. 22/2010
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 133, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 133, lettera b), L. R. 11/2011
Art. 7
 (Programmi di informazione e di educazione)
1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, di educazione alimentare, avendo riguardo anche alle tematiche relative ai prodotti biologici locali, e di educazione sanitaria per gli studenti e il personale docente.
3. La Giunta dedica una sezione tematica sui contenuti, sugli istituti, sui contributi e sulle iniziative più significative della presente legge sul sito web della Regione.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale e la Consulta presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6, comma 3. Delle relazioni è data la più ampia diffusione.
Art. 8
 (Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali)
1. Per lo svolgimento della sua attività la Consulta può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.
Art. 9
 (Osservatorio dei prezzi e dei consumi)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio viene attivato l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi. L'attività dell'Osservatorio, svolta dal Servizio competente in materia di commercio, consiste in particolare nel:
a) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale;
b) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;
c) effettuare verifiche sulla qualità dei servizi e prove comparate sulla composizione dei prodotti, sugli standard qualitativi, sui loro prezzi e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali ricerche;
d) controllare la corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
e) esaminare la provenienza dei prodotti, il tipo di tecnologia impiegata (circa un alto o basso consumo energetico), le materie impiegate (riciclate o di primo impiego), le sostanze inquinanti prodotte durante la fabbricazione, quelle che saranno prodotte dallo smaltimento, le condizioni di lavoro in cui sono stati ottenuti.
(1)
2. I programmi di attività dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.
3. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Direzione delle attività produttive può avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di Assistenza Tecnica per il commercio e l'artigianato, nonché dell'ISTAT per il tramite del Servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al Tavolo regionale di concertazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera d), L. R. 16/2010
Art. 10
 (Abrogazione)
1. È abrogato l'articolo 118 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della predetta norma.
Art. 11
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 6, comma 4, lettera a), e 9 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.499 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 360 - spese correnti - con la denominazione "Spese dirette per la tutela dei consumatori e degli utenti", con riferimento al capitolo 7000 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione "Spese dirette per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti".
2. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 6, comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva 117.313,96 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2004 e di 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.65 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, la cui denominazione è modificata in "Trasferimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti", con riferimento al capitolo 7003 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione "Finanziamenti e contributi per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti".
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2004.
4. All'onere complessivo di 172.313,96 euro derivante dai commi 1, 2 e 3, si provvede per 63.843,02 euro per l'anno 2004 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto D2 allegato al documento tecnico) e per 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 mediante storno dall'unità previsionale di base 3.3.360.1.65, con riferimento al capitolo 9050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendo revocata la relativa autorizzazione di spesa in relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 1.
5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria.
Art. 12
 (Norma transitoria)
1. In prima applicazione la Consulta è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.