Art. 11
(Disposizioni relative all'iniziativa comunitaria Leader)
1. Sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli atti medesimi.
2.
Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del
regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.
3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all'annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all'annotazione di svincolo sulla documentazione dell'acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.
4.
Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall'
articolo 49 della legge regionale 7/2000
, e successive modifiche.
5.
Nel determinare l'importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall'
articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999
, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.
6.
L'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità di lunga durata del beneficiario;
c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l'attività del beneficiario;
d) distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l'attività del beneficiario.
Art. 16
(Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
(Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014 e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall'
articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111
, e dal
comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.
1 bis.
Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della
legge regionale 80/1982
o a rinunciare al loro rientro.
1 ter.
La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 80/1982
, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.
1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis , alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'
articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15
(Assestamento del bilancio 2005) e alla concessione del contributo di cui all'
articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25
(Disposizioni finanziarie intersettoriali).
1 quinquies.
La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:
a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;
b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;
c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;
d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;
e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale.
e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.
1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.
1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.
1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all'
articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018
.
2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono definite con atto regolamentare da sottoporre all'approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 109, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 109, lettera b), L. R. 27/2014
3Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
5Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 2, L. R. 37/2017
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Comma 1 quinquies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11Comma 1 sexies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12Comma 1 septies aggiunto da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13Parole sostituite al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
14Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
15Lettera e bis) del comma 1 quinquies aggiunta da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019
16Comma 1 octies aggiunto da art. 43, comma 1, lettera d), L. R. 6/2019
Art. 23
(Fattorie didattiche e sociali)
1.
Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;
b)
a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'
articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
2.
Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'
articolo 2135 del codice civile
, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale.
2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.
2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l'ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione.
4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 2 sostituito da art. 51, comma 1, L. R. 24/2006
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 19, comma 1, L. R. 25/2007
4Comma 1 sostituito da art. 19, comma 2, L. R. 25/2007
5Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 3, L. R. 25/2007
6Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 4, L. R. 25/2007
7Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 5, L. R. 25/2007
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 19, comma 6, L. R. 25/2007
9Comma 2 ter aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 17/2010
10Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
11Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
12Parole aggiunte al comma 2 ter da art. 97, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
13Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
14Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
15Comma 1 bis abrogato da art. 2, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
16Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016
Art. 43
(Vigilanza sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla Presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.
2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.
3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.
Art. 44
(Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura)
1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.
2.
I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione:
a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.
4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.