Art. 1
(Progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)
1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'Ente regionale, è autorizzato il finanziamento di un progetto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2.
Il progetto di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.
2 bis. Le leggi regionali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale.
3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni dello stemma concesso alla Regione con
decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul BUR 8 febbraio 1968, n. 193.
4. Competente alla realizzazione del progetto è la Direzione generale della Presidenza della Regione in quanto titolare delle competenze in materia di comunicazione.
5. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Con successivo regolamento è disciplinato l'uso del manuale di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 13/2021
Art. 2
(Norme in materia di rispetto del patto di stabilità)
1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.
2. L'ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in più soluzioni.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a emanare apposite direttive.
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 9, L. R. 11/2011
Art. 4
(Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati al fine di ridurre gli oneri finanziari prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di copertura.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di conseguire delle economie di bilancio, a rinegoziare i mutui già contratti prevedendo l'applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso di interesse, ovvero a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione dell'emissione di prestiti obbligazionari per importo del residuo debito nonché delle penali di estinzione anticipata.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 83, L. R. 1/2005
2Comma 2 bis abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
2Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 14/2008 , a decorrere dall'1 giugno 2009, come stabilito dall'art. 18, c. 1 della medesima L.R. 14/2008.
3La decorrenza 1 giugno 2009 è posposta all' 1 gennaio 2010, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 3, L.R. 8/2009.
4La decorrenza è ulteriormente posposta al 30 settembre 2010, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 14, comma 5, lett. b), L.R. 24/2009.
5La decorrenza è ulteriormente posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 12/2010.
6La decorrenza 1 settembre 2011 è ulteriormente posposta all'1 settembre 2012, a seguito della sostituzione dell'art. 18, L.R. 14/2008, ad opera dell'art. 13, comma 24, lett. b), L.R. 11/2011.
7Articolo abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
Art. 6
1.
All'articolo 8 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione.
4. Per la concessione del contributo la Fondazione presenta specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.>>;
b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
2. Gli oneri derivanti dall'
articolo 8, comma 3, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a fare carico sull'unità previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in <<Contributo straordinario anticipato alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione>>.
Art. 7
(Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare)
1. Gli immobili di cui all'articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della
legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall'articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.
2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato.
Art. 8
(Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico
in seguito agli eventi sismici del 1976)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e successive modifiche, le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate sono sdemanializzate, limitatamente alle porzioni strettamente necessarie, avuto riguardo a quanto disposto dall'
articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976).
2. Previa costituzione di una servitù pubblica a salvaguardia della funzionalità idraulica, le aree di cui al comma 1 sono trasferite in proprietà ai Comuni territorialmente competenti, a loro richiesta, insieme alle unità immobiliari o alle opere pubbliche realizzate sulle stesse in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.
3. Il trasferimento dei predetti immobili è disposto con decreto del Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.
Art. 9
(Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste)
1. Ai fini della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale.
3. La revoca del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'
articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale 7 ottobre 2005, n. 378, l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 in quanto contrastanti rispettivamente con gli artt. 7 e 8 della L. 84/1994.
Art. 10
1.
All'
articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), come inserito dall'
articolo 58, comma 1, della legge regionale 44/1988, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.>>.
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Abrogato il comma 5, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18). Gli incarichi gia' conferiti presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, in esecuzione del comma 5 alla data del 25.09.2004, sono confermati, secondo le corrispondenti denominazioni, sino alla naturale scadenza, salvo eventuali risoluzioni anticipate, come stabilito dall'art. 39 del sopraccitato Decreto presidenziale.
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera vv), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12
1.
All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione e altresì nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.>>;
b) al comma 2, dopo le parole <<passata in giudicato,>> sono inserite le seguenti: <<di condanna o equiparata>>.
2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'
articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.
4.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;
b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.
Art. 13
(Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)
2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l'ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell'assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data.
3.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 63, L. R. 30/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 37, L. R. 17/2008
Art. 14
(Contratti di lavoro a tempo determinato)
1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'articolo 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della
legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.
2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 19/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007
Art. 15
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera f), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
Art. 16
(Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale del ruolo unico regionale distaccato in qualità di esperto nazionale, presso la Commissione europea o altre istituzioni dell'Unione europea, un'indennità mensile pari alla differenza tra l'indennità percepita dall'Ente presso il quale è distaccato e quella di servizio all'estero corrisposta, per la medesima categoria e posizione economica, al personale di ruolo dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all'
articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 17
(Norme in materia di autonomie locali)
2.
All'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>;
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.>>.
3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis ante della
legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole <<e all'Assessore regionale per le autonomie locali>> sono soppresse.
5.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela della promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.>>.
9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003.
11. Al comma 10 dell'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della
legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole <<30 novembre 2003>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2004>>.
12.
All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.>>;
b) il comma 20 è abrogato.
Note:
1Parole soppresse al comma 13 da art. 2, comma 33, L. R. 19/2004
2Comma 13 interpretato da art. 2, comma 63, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
3Comma 13 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 8/2005
4Comma 6 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
5Comma 7 abrogato da art. 10, comma 45, L. R. 9/2008
6Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 9/2009
Art. 19
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 16/2013
2Articolo abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 10/2024
Art. 20
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.