LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

Testo unico in materia di sport e tempo libero.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2003
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. Al fine di sostenere la pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, intese quali strumenti per il miglioramento delle prestazioni e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelare il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive e del tempo libero, lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, nonché le iniziative sportive con valenza anche turistica.
Art. 2
 (Commissione regionale per lo sport) (1)
1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede;
b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;
c) un rappresentante del Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
d) un rappresentante di ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
e) un rappresentante di ciascuna Provincia;
f) quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative affiliate e del numero di tesserati;
g) due rappresentanti di associazioni sportive amatoriali, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle stesse operanti a livello interprovinciale;
h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
i) un rappresentante del Centro universitario sportivo (CUS), designato congiuntamente dalle Università degli studi regionali.
3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.
4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.
5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero. Note: 1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO II
 Interventi per l'impiantistica sportiva
Art. 3
 (Contributi regionali)
1. Al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti, e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso:
a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni sulla spesa ammissibile, in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 4
 (Determinazione della spesa ammissibile)
1. La spesa ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il recupero, l'adeguamento e il miglioramento di impianti sportivi comprende:
a) il costo dell'opera;
b) la quota per le spese generali e di collaudo;
c) il prezzo di acquisto dell'area necessaria.
2. La spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi in disuso può comprendere, previo accertamento di congruità da parte della struttura regionale competente, oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:
a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
b) il prezzo degli arredi.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 5
 (Domande di concessione dei contributi)
1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:
a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l'uso della medesima, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza previsti;
b) preventivo di spesa.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 6
 (Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)
1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. I contributi annui costanti sono erogati al beneficiario pubblico o privato o all'istituto di credito mutuante, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. L'Amministrazione regionale riconosce agli enti pubblici la facoltà di cedere detti contributi annui all'istituto di credito mutuante.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 7
 (Contributi per impianti natatori)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.
2. Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall'assunzione del mutuo.
3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalità di utilizzo e dell'economicità della gestione.
4. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 8
 (Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici)
1. Per la completa attuazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la realizzazione, in ambito regionale, di una struttura integrata destinata alla pratica degli sport motoristici.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero emana un invito pubblico per la presentazione di proposte, da parte di soggetti pubblici e privati, dirette all'individuazione della struttura da realizzare e della sua ubicazione. L'invito pubblico definisce i requisiti dei soggetti proponenti e le modalità e i termini di presentazione delle proposte nonché i criteri di valutazione delle stesse, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale della struttura e al suo livello di finanziamento con risorse private. Le proposte presentate sono corredate dell'assenso formale del Comune competente per territorio. Possono essere presentate anche proposte comprendenti l'ampliamento e l'adeguamento funzionale di strutture esistenti.
3. La struttura ha le seguenti caratteristiche:
a) sviluppo pista non inferiore a milleduecento metri e non superiore a millequattrocento metri;
b) destinazione funzionale anche per attività di prova, collaudo, intrattenimento nel settore motoristico, ricerca e promozione nel settore della sicurezza stradale;
c) idonea gestione.
4. Per la realizzazione dell'intervento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 14/2002.
5. La legge finanziaria regionale successiva all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 stabilisce le modalità d'intervento della Regione per la realizzazione della struttura, per una spesa complessiva non superiore a un terzo di quella ammissibile.
Art. 9
 (Uso degli impianti)
1. Gli impianti sportivi che fruiscono di contributi regionali sono utilizzati da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza.
2. Entro un anno dal completamento dell'intervento, il soggetto proprietario adotta apposito regolamento d'uso che tiene conto della disposizione di cui al comma 1. Copia del regolamento è depositata presso l'impianto, a disposizione degli utilizzatori che la richiedono, ed è inviata al soggetto finanziatore.
3. Gli impianti ammessi ai contributi di cui alla presente legge non possono essere alienati, dati in locazione o utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal decreto di concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO III
 Interventi per la straordinaria manutenzione dell'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature
Art. 10
 (Trasferimenti alle Province)
1. La Regione è autorizzata a trasferire alle Province risorse finanziarie dirette alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative, anche di carattere aziendale, seppure prive di personalità giuridica, regolarmente costituite, per:
a) interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi;
b) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO IV
 Sostegno ad attività e manifestazioni sportive e del tempo liberoe interventi regionali diretti
Art. 11
 (Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo. I finanziamenti sono concessi anche in deroga al termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente gli interventi di cui al presente articolo.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 12
 (Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)
1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o attività per la quale è chiesto il contributo o finanziamento, corredate di:
a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;
b) dettagliato preventivo di spesa.
2. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.
3. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere concessi in deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di impossibilità di programmare l'intervento entro la scadenza ivi prevista.
4. I beneficiari dei contributi e finanziamenti forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo o finanziamento concesso.
5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo o finanziamento concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo o finanziamento per i tre anni successivi.
6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 13
 (Priorità ed esclusioni)
1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 hanno priorità se l'ente o la società che organizza la manifestazione sportiva dimostra una concreta attività antidoping tra gli atleti partecipanti.
2. Sono escluse dal finanziamento le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti.
3. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri per l'individuazione dei casi di priorità e di esclusione.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO V
 Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI
Art. 14
 (Contributi per la formazione degli operatori, dei dirigenti e degli amministratori di associazioni e società sportive)
1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia contributi annui, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello Sport, anche in collaborazione con il corso di laurea in scienze motorie, per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 15
 (Concessione e rendicontazione dei contributi)
1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali è chiesto il contributo, corredate di:
a) relazione illustrativa delle iniziative;
b) preventivo di spesa.
2. Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero il bilancio consuntivo e una sintetica relazione dell'attività, nonché l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO VI
 Interventi per la tutela del talento sportivo
Art. 16
 (Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e al Comitato regionale del CONI)
1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali:
a) al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera;
b) al Comitato regionale del CONI, per la pratica di discipline sportive individuali, nell'ambito di indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 17
 (Regolamento per la concessione del finanziamento)
1. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalità di concessione del finanziamento di cui all'articolo 16.
2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO VII
 Interventi a favore dei soggetti diversamente dotati
Art. 18
 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.
2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:
a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione e l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;
b) dettagliato preventivo di spesa.
3. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.
4. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.
5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.
6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione sia dovuta a causa di forza maggiore.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO VIII
 Interventi per l'informatizzazione dei servizi
Art. 19
 (Contributi per l'acquisto di tecnologia informatica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi dei medesimi e dei relativi comitati provinciali, al fine di favorire i servizi di supporto alle società e associazioni sportive.
2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione sulla necessità del prodotto e del preventivo di spesa.
3. Il contributo è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO IX
 Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario
Art. 20
 (Promozione dell'attività sportiva nella scuola dell'obbligo)
1. Al fine di promuovere l'attività sportiva nella scuola dell'obbligo, la Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.
2. Sono condizioni necessarie per la stipula delle convenzioni l'intesa con almeno uno dei Centri servizi amministrativi provinciali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la partecipazione di istruttori sportivi qualificati secondo la normativa vigente e la possibilità di utilizzo di infrastrutture alberghiere o sportive site in ambito regionale.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale al turismo, determina con regolamento i criteri per la concessione dei contributi. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero entro il 31 maggio di ogni anno.
4. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).
Art. 21
 (Contributi annui per i Centri universitari sportivi)
1. Al fine di sostenere le attività promozionali di diffusione dell'attività sportiva nell'ambito universitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Università degli studi di Trieste e Udine per i Centri universitari sportivi, a sostegno del funzionamento e delle attività sportive e del tempo libero dagli stessi promosse.
2. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.
CAPO X
 Interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria
Art. 22
 (Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazione sportivesenza fini di lucro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro contributi, di importo stabilito annualmente dalla Giunta regionale, per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica, con esclusione di quelli imputabili a dolo o colpa grave. I contributi sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.
2. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento giudiziario. La domanda indica le generalità del richiedente, la carica ricoperta nell'ente o associazione, il legale patrocinante e una breve relazione dei fatti.
3. Al termine del procedimento il dirigente presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero la parcella quietanzata dell'avvocato difensore e copia della sentenza. La mancata presentazione di tali documenti comporta la restituzione del contributo e l'impossibilità di ottenerne altri.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 23
 (Tutela dei praticanti)
1. L'attività motoria generalizzata, se effettuata a pagamento o comunque soggetta a una tassa d'ingresso e di associazione è svolta sotto la responsabilità di un tecnico qualificato e su presentazione di certificazione medica, attestante l'idoneità fisica del praticante. L'obbligo della nomina del tecnico qualificato deve essere inserito nel regolamento d'uso degli impianti di cui all'articolo 9, comma 2.
2. La Giunta regionale determina con regolamento le modalità di assistenza tecnica e i criteri di individuazione dei tecnici qualificati.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell'attività. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 24
 (Tutela della salute in ambito sportivo)
1. L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta antidoping, mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.
2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche, del CONI e delle organizzazioni sportive, secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle organizzazioni dello sport amatoriale. Tale convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.
4. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che hanno aderito e partecipato ai programmi di cui al comma 1.
5. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.
CAPO XI
 Interventi per il tempo libero
Art. 25
 (Manifestazioni nell'ambito del tempo libero)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere manifestazioni nell'ambito del tempo libero.
2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 10/1988.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le manifestazioni di cui al comma 1.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 26
 (Interventi a sostegno della danza folcloristica)
1. Nell'ambito dell'azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, la Regione riconosce il ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne sostiene le iniziative e le attività, secondo indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali.
2. I contributi possono essere utilizzati per le attività di ricerca, per l'organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l'acquisto di materiale connesso all'esercizio dell'attività, quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, nonché per le spese di trasporto per la partecipazione a manifestazioni di danza folcloristica in Italia e all'estero. Il programma delle attività culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folcloristica della regione.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 27
 (Interventi a favore dei militari di leva)
1. L'Amministrazione regionale, in ottemperanza agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Quinto Corpo d'Armata, è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni anche non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 28
 (Concessione e rendicontazione dei contributi)
1. Le domande di concessione dei contributi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo l'intervento, corredate di:
a) relazione illustrativa dell'attività o della manifestazione;
b) preventivo di spesa. c) limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 26, relazione sintetica dell'attività svolta dall'associazione nel corso della sua vita sociale, da cui risulti la sua rappresentatività e il radicamento sul territorio in cui opera.
2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente in base alle domande pervenute nel termine e secondo le modalità di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.
3. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.
4. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 3 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.
5. Le disposizioni di cui comma 4 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO XII
 Interventi per l'attività sportiva amatoriale
Art. 29
 (Ambito di applicazione)
1. Al fine di sostenere l'attività sportiva amatoriale promossa dalle associazioni operanti nel territorio regionale, in favore delle stesse trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi II, IV, VIII e XI della presente legge, secondo le modalità e procedure ivi previste.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO XIII
 Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti
Art. 30
 (Facoltà ispettive e di controllo)
1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 31
 (Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'erogazione dei contributi e finanziamenti di cui alla presente legge, a revocare i medesimi e a chiedere la restituzione delle somme erogate, secondo quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
CAPO XIV
 Disposizioni finanziarie e finali
Art. 32
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:
a) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);
b) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);
c) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori>> e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);
d) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);
e) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);
f) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:
I) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 1.450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
II) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
IV) la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 258.000 euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento è elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):
a) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
b) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);
c) per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);
d) per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);
e) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
f) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);
g) per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
h) per le finalità previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);
i) per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva>> e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
j) per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica>> e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
k) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:
I) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
III) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
IV) la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 79, della legge regionale 3/2002, e per 75.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione <<Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero>>, con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
5. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 5, all'articolo 18, comma 5, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 31, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.
7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);
b) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);
c) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:
I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 103.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:
a) per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
b) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere q) e r), è revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
Art. 33
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate in particolare:

a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);
c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);
f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
k) il comma 2 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
m) il comma 29 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002;
p) l'articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
r) l'articolo 59 (modificativo dell'articolo 4 della legge regionale 6/1991) della legge regionale 9/1999;
s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);
t) l'articolo 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997;
v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998;
z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l'attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999;
aa) i commi 1 e 3 (concernenti l'estensione degli interventi di cui alla legge regionale 16/1994) dell'articolo 8 della legge regionale 13/2000;
bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l'attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002.
Note:
1Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
Art. 34
 (Decorrenza dell'efficacia)
1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.